Articolo 1006 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Abbandono dell'aeromobile).
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando l'aeromobile e' perduto o e' divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, ne' l'aeromobile puo' essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;
b) quando l'aeromobile si presume perito;
c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.