Articolo 1208 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Richiesta di protezione ad autorita' straniera).
Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorita' consolari, invoca la protezione delle autorita' straniere, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.((59))
Se il fatto e' commesso dal comandante, la pena e' dell'arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila.((59))
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