Articolo 775 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell'aeromobile).
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell'aeromobile le disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile, le annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile sui libri di cui agli articoli 772, 773 fanno prova anche a favore dell'esercente quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'esercente, ma chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.