Articolo 1058 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Provvedimenti per impedire la partenza dell'aeromobile).
Il giudice competente a sensi dell'articolo 1055 e, ove ne ricorra l'urgenza, il ((ENAC)) e l'autorita' di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l'aeromobile, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell'aeromobile.
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