Articolo 1199 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi).
Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.((59))
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a tremila. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o a lire cinquecento.((59))
((Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' previsto come reato da altre disposizioni di legge.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.