Articolo 780 - CODICE NAVIGAZIONE
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(( (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori).))
((Nella combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonche' ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.))
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