Articolo 424 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Derogabilita' delle norme sulla responsabilita').
Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi,relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonche' per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l'efficacia delle clausole derogatrici e' subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico.
Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, ne' altro documento negoziabile.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.