Articolo 1101 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso).
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, e' punito, se il reato non e' commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.
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