Pronuncia 136/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», dell'art. 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dell'art. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige»), nella parte in cui introduce l'art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), promossi dal Tribunale ordinario di Trento con due ordinanze, del 22 aprile 2020 e del 9 giugno 2021, iscritte, rispettivamente, al n. 123 del registro ordinanze 2020 e al n. 139 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2020 e n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di S. B., della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, di N. T., nonché l'atto di intervento di H. F.; udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi gli avvocati Massimo Luciani per N. T., Maurizio Paniz per S. B., Giandomenico Falcon, Fabio Corvaja e Andrea Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol; deliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento di H. F., spiegato nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al numero 123 del registro ordinanze 2020, indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 42, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, nonché degli artt. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), che introduce l'art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), sollevate, in riferimento all'art. 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2021 indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 e degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, complessivamente sollevate, in riferimento agli art. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Angelo Buscema
Data deposito: Fri Jun 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di individuare con chiarezza, anche se non nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, il contenuto e il verso delle censure - Ammissibilità della censura riferita alla c.d. retroattività impropria. (Classif. 112003).
Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione dei plurimi parametri costituzionali - Motivazione carente - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione del buon andamento dell'organo - Motivazione carente e contradditoria - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4 BIS
Parametri costituzionali
Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione dei principi in materia di imposizione tributaria - Motivazione ancipite, carente e contraddittoria - Incertezza sull'intervento richiesto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4 BIS
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 15
Parametri costituzionali
Regioni - Consiglieri regionali - Trattamento economico e previdenziale - Disciplina - Espressione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che prevendono, per i consiglieri regionali, una riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, un limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità e un contributo di solidarietà). (Classif. 215005).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4 BIS
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 15
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 4
Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Riduzione sull'ammontare del 20% - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215005).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- decreto legge-Art. 2
- legge-Art.
Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Espressione del valore della certezza del diritto - Limiti - Possibile intervento legislativo in peius sui rapporti di durata, se adeguato secondo un criterio di ragionevolezza - Necessità di sottoporre l'affidamento al normale bilanciamento tra principi e diritti costituzionali (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che prevendono, per i consiglieri regionali, una riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, un limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità e un contributo di solidarietà). (Classif. 007001).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 15
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4 BIS
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
Parlamento - In genere - Posizione costituzionale peculiare - Disciplina dell'organo e dei suoi componenti, quale ius singulare - Immunità e prerogative più ampie di quelle attribuite agli organi regionali - Conseguente impossibilità di una piena equiparazione tra assemblee (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionali aventi ad oggetto la riduzione del 20% degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri della regione autonomia Trentino-Alto Adige e il limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità). (Classif. 172001).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3