Pronuncia 136/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», dell'art. 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dell'art. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige»), nella parte in cui introduce l'art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), promossi dal Tribunale ordinario di Trento con due ordinanze, del 22 aprile 2020 e del 9 giugno 2021, iscritte, rispettivamente, al n. 123 del registro ordinanze 2020 e al n. 139 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2020 e n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di S. B., della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, di N. T., nonché l'atto di intervento di H. F.; udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi gli avvocati Massimo Luciani per N. T., Maurizio Paniz per S. B., Giandomenico Falcon, Fabio Corvaja e Andrea Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol; deliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento di H. F., spiegato nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al numero 123 del registro ordinanze 2020, indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 42, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, nonché degli artt. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), che introduce l'art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), sollevate, in riferimento all'art. 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2021 indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 e degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, complessivamente sollevate, in riferimento agli art. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Angelo Buscema

Data deposito: Fri Jun 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di individuare con chiarezza, anche se non nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, il contenuto e il verso delle censure - Ammissibilità della censura riferita alla c.d. retroattività impropria. (Classif. 112003).

L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum , essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. ( Precedente: S. 150/2021 - mass. 44034 ). Il riferimento alla retroattività per una normativa destinata a operare solo per il futuro non rende incerta la motivazione, evidentemente calibrata sulla modifica peggiorativa del rapporto, secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria, in relazione al quale il rimettente formula le proprie censure. ( Precedente: S. 234/2020 - mass. 43234 ).

Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione dei plurimi parametri costituzionali - Motivazione carente - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 42, 97 e 117 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, rispettivamente prevedevano la riduzione del 20% dell'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, e un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita. Quanto all'art. 117 Cost., esso è genericamente indicato, poiché il rimettente non chiarisce quale sarebbe la competenza statale violata dalla legge regionale censurata, mentre gli artt. 10 e 11 Cost. risultano evocati senza una specifica motivazione a sostegno del vulnus a essi recato. Quanto alle censure prospettate in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., esse sono inammissibili per l'insufficienza delle argomentazioni spese a conforto delle stesse. Parimenti inammissibile è la censura formulata in riferimento all'art. 42 Cost., parametro meramente evocato, senza che la sua violazione sia minimamente motivata e senza che a tale lacuna possa sopperirsi attingendo alla memoria illustrativa della parte in prossimità dell'udienza, atteso che l'oggetto del giudizio incidentale è definito dall'ordinanza di rimessione e non è possibile far ricorso alle integrazioni ricavabili dalle memorie delle parti costituite. ( Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44760; S. 237/2021 - mass. 44419; S. 236/2017 - mass. 42141 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3

Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione del buon andamento dell'organo - Motivazione carente e contradditoria - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, nonché dell'art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4- bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, che prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali, rispettivamente la riduzione del 20% dell'importo e una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà. Il rimettente, dopo aver richiamato un'ordinanza del Tribunale di Trieste, da un lato, illustra la censura per relationem con riferimento al diverso atto di promovimento, senza tuttavia ripercorrere per sintesi le argomentazioni poste a fondamento del dubbio di legittimità costituzionale ivi palesato; dall'altro, quanto il giudice a quo ulteriormente deduce non risulta altrimenti sufficiente a colmare la lacuna motivazionale. ( Precedente: S. 92/2021 - mass. 43867 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4 BIS

Parametri costituzionali

Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà a carico degli assegni di reversibilità, variamente articolato nel corso del tempo - Denunciata violazione dei principi in materia di imposizione tributaria - Motivazione ancipite, carente e contraddittoria - Incertezza sull'intervento richiesto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215005).

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4- bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995 e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, che prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà. Il rimettente, senza alcun tipo di graduazione nella prospettazione della doglianza, assume la natura tributaria dei prelievi, sottratti al principio di universalità dell'imposizione tributaria, e, al contempo, la nega, lamentando il mancato rispetto dello statuto costituzionale che consenta di ravvisarne la legittimità ove ne siano privi. In tal modo, il giudice a quo , secondo un'alternatività irrisolta, fornisce una motivazione contraddittoria e ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, con la conseguenza che esse risultano inammissibili. A tale profilo d'inammissibilità si aggiunge quello correlato all'incertezza del tipo di intervento richiesto onde porre rimedio alla dedotta illegittimità costituzionale, non desumendosi in maniera univoca, né dal dispositivo, né dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, se il giudice a quo invochi un'ablazione che consenta la reductio ad legitimitatem a fronte di prelievi tributari ingiustificatamente discriminatori, o un intervento manipolativo-additivo. ( Precedenti: S. 123/2021 - mass. 43987; S. 271/2019 - mass. 41785; S. 46/2018 - mass. 39915; O. 104/2020 - mass. 42975 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4 BIS
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 15

Regioni - Consiglieri regionali - Trattamento economico e previdenziale - Disciplina - Espressione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che prevendono, per i consiglieri regionali, una riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, un limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità e un contributo di solidarietà). (Classif. 215005).

La disciplina afferente al trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali va ricondotto alla struttura organizzativa delle Regioni, al contempo riconoscendo loro ampia autonomia al riguardo e richiamando, specificamente, quella a esse spettante in ambito finanziario. ( Precedenti: S. 44/2021 - mass. 43707; S. 254/2015 - mass. 38654; S. 23/2014 - mass. 37635; S. 198/2012 - mass. 36535; S. 151/2012 - mass. 36404; S. 157/2007 - mass. 31264 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e 117, secondo comma, lett. l , Cost., dal Tribunale di Trento, degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4- bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, che prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019 a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali rispettivamente la riduzione del 20% dell'importo e una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà. La disciplina del vitalizio regionale, a prescindere dal fatto che essa incida riduttivamente o meno sulla sua misura, va ricondotta alla potestà normativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - artt. 4, n. 1, e da 69 a 86 statuto -, nonché, in correlazione all'organo interessato, alla potestà regolamentare spettante al Consiglio regionale).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4 BIS
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 15

Parametri costituzionali

Regioni - Consiglieri regionali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Riduzione sull'ammontare del 20% - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215005).

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, comma 1, lett. m ), del d.l. n. 174 del 2012, come conv., dell'art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che prevedeva, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, la riduzione del 20% dell'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti. La disposizione evocata a parametro interposto, alla stregua del suo tenore letterale, fa salvi i trattamenti in essere solo quanto alla previsione dei limiti di età e di durata del mandato, senza precludere una loro riduzione. In secondo luogo, la norma statale esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica in quanto volta a contenere la spesa e a garantire un risparmio in relazione al funzionamento del sistema politico. Esula invece da tale finalità - e, dunque, dalla portata dell'evocato principio - la salvezza dei trattamenti in corso di erogazione, in quanto piuttosto volta a definire il perimetro di operatività del vincolo. ( Precedente: S. 23/2014 - mass. 37640 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2

Parametri costituzionali

Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Espressione del valore della certezza del diritto - Limiti - Possibile intervento legislativo in peius sui rapporti di durata, se adeguato secondo un criterio di ragionevolezza - Necessità di sottoporre l'affidamento al normale bilanciamento tra principi e diritti costituzionali (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che prevendono, per i consiglieri regionali, una riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, un limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità e un contributo di solidarietà). (Classif. 007001).

La tutela del legittimo affidamento è da considerarsi ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto. ( Precedente: S. 108/2019 - mass. 42262 ). Con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. ( Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43234; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 203/2016 - mass. 39036; S. 236/2009 - mass. 33732 ). Il legittimo affidamento è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali. ( Precedente: S. 241/2019 - mass. 41717 ). L'esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento. ( Precedente: S. 240/2019 - mass. 41641 ). È escluso la lesione del legittimo affidamento in ragione dell'incisione su un trattamento di ammontare elevato. ( Precedente: S. 263/2020 - mass. 43283 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, complessivamente sollevate dal Tribunale di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 e degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4- bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, i quali prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali rispettivamente la riduzione del 20% dell'importo, un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita e una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà Quanto al parametro interposto evocato, non solo l'ingerenza del potere legislativo sull'amministrazione della giustizia - presupposto oggettivo della tutela da esso garantita - non viene affatto dedotta, ma, e soprattutto, l'efficacia solo pro futuro delle misure riduttive censurate esclude che le stesse possano violare la disposizione convenzionale evocata. Quanto alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dai lavori preparatori emerge come le disposizioni censurate siano state adottate per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di risparmio, che risultano, nel giudizio di ragionevolezza, prevalenti al cospetto di una crisi economica di ingente e notoria portata e in coerenza con interventi legislativi statali, in larga misura coevi. Sul piano della ragionevole giustificazione, va considerato idoneo sia l'intento del contenimento della spesa, sia quello di sostenibilità di un regime, previdenziale o meno, nonché le asserite esigenze di sobrietà, da assecondare attraverso il ridimensionamento di trattamenti retti da un regime connotato da indici di particolare favore. Quanto alla prevedibilità degli interventi, non si può ritenere che, nella fattispecie, gli interessati potessero fare affidamento su un ammontare degli assegni, anche di quelli in corso di erogazione, non suscettibile di modifiche riduttive pro futuro , a fronte delle coeve misure adottate in generale dal legislatore statale a fini di contenimento della spesa, anche previdenziale. Infine, con specifico riferimento al limite alla cumulabilità di cui all'art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, la sussistenza di un'altra fonte di reddito ne può ragionevolmente giustificare la diminuzione, riducendosi la funzione previdenziale che li connota. ( Precedenti: S. 236/2017 - mass. 42146; S. 241/2016 - mass. 39152; S. 289/1994 - mass. 20939 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 15
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 4 BIS

Parametri costituzionali

Parlamento - In genere - Posizione costituzionale peculiare - Disciplina dell'organo e dei suoi componenti, quale ius singulare - Immunità e prerogative più ampie di quelle attribuite agli organi regionali - Conseguente impossibilità di una piena equiparazione tra assemblee (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionali aventi ad oggetto la riduzione del 20% degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri della regione autonomia Trentino-Alto Adige e il limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità). (Classif. 172001).

Al Parlamento nazionale deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare, in ragione della quale le norme che si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare. Da esso vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali, negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari, considerato che diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità. ( Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44317; S. 279/2008 - mass. 32710 ; S. 110/1970 - mass. 5101 ; S. 6/1970 - mass. 4804 ; S. 143/1968 - mass. 3081 ; S. 14/1965 - mass. 2305 ; S. 66/1964 - mass. 2178 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, rispettivamente, prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, la riduzione del 20% dell'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, e un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti. I parametri evocati risultano inconferenti).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3