Pronuncia 182/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), promosso dal Tribunale ordinario di Trieste nel procedimento vertente tra G. C. e altri e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altro, con ordinanza del 6 ottobre 2020, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di G. C. e altri e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato Maurizio Paniz per G. C. e altri e Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; deliberato nella camera di consiglio dell'11 maggio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67 - questi ultimi tre parametri evocati a fondamento del principio di tutela del legittimo affidamento - 97 e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); agli artt. 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); agli artt. 10, 20 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché all'«art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali» - dal Tribunale ordinario di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 48, 51, 53, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Angelo Buscema
Data deposito: Thu Jul 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Evocazione di parametri eterogenei - Necessità di illustrare i rispettivi contenuti e la asserita incompatibilità con essi delle norme censurate - Conseguente inammissibilità in caso di inadeguata argomentazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della normativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che dispone la riduzione dell'assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali). (Classif. 112003).
Norme citate
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Art. 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 48
- Costituzione-Art. 51
- Costituzione-Art. 67
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza-Art. 21
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza-Art. 25
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 10
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 20
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 157
- -Art. 2015
Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Rapporti di durata (nel caso di specie: assegni vitalizi percepiti dagli ex consiglieri regionali) - Novella legislativa dagli effetti peggiorativi (c.d. retroattività impropria) - Limiti - Necessità di realizzare interventi ragionevoli e non irrazionali - Conseguente legittimità dell'intervento riformatore (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che riduce gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali). (Classif. 007001).
Norme citate
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Art. 3