Pronuncia 213/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27; dell'art. 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77; dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21; e dell'art. 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69, promossi dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 aprile 2021 e Tribunale ordinario di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 giugno 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 107 e 125 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 28 e 33, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di D. K., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi l'avvocato Vittorio Angiolini per D. K., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, con l'ordinanza indicata in epigrafe, e dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate dal Tribunale ordinario di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., nonché all'art. 6 CEDU, all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, e dell'art. 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69, sollevate dal Tribunale ordinario di Savona, in riferimento agli artt. 11 e 41 Cost., nonché all'art. 47 CDFUE, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale ordinario di Savona con le ordinanze indicate in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, in riferimento agli artt. 42, 47, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, e dal Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all'art. 42 Cost. e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, con le ordinanze indicate in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale ordinario di Savona con le ordinanze indicate in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, e dal solo Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all'art. 111 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Thu Nov 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Persistente ammissibilità delle questioni - Condizioni - Applicazione ratione temporis della norma censurata - Aggravamento, da parte dello ius superveniens, dei vizi denunciati dal rimettente - Esame riservato alla Corte costituzionale. (Classif. 111011).
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Possibile integrazione della tutela, sia interna che convenzionale - Conseguente facoltà di allegazione, da parte del rimettente, del parametro interposto e della giurisprudenza sovranazionale di riferimento. (Classif. 081001).
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo - Sospensione dell'esecuzione sino al 30 giugno 2020 - Denunciata contraddittorietà, violazione, anche convenzionale, del diritto di proprietà e della tutela del risparmio, nonché del diritto di difesa e del principio convenzionale della ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 103, comma 6
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 17 BIS, comma 6
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 47
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- Costituzione-Art. 77
Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Condizione - Necessità che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo. (Classif. 258002).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 13
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 40 QUATER
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 11
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
- Costituzione-Art. 41
Decreto-legge - In genere - Decreti-legge a contenuto plurimo - Presupposti di necessità e urgenza - Sindacato della Corte costituzionale - Limitazione ai casi di mancanza, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione che prevede la sospensione, a causa dell'emergenza da COVID-19, dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze). (Classif. 076001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 13
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo - Sospensione dell'esecuzione sino al 30 giugno 2021, poi prorogata sino al 31 dicembre 2021 - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 097001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 13
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 40 QUATER
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Necessità di interventi legislativi per fronteggiare gravi pericoli per la salute pubblica (nel caso di specie: interventi di contrasto del COVID-19) - Possibile temporaneo sacrificio dei diritti individuali (nella specie: quello dei creditori) a tutela dei soggetti maggiormente esposti - Limiti - Eccezionalità e temporaneità delle misure. (Classif. 081001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 13
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 40 QUATER
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 42
- Costituzione-Art. 47
- Costituzione-Art. 117
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 1
Azione e difesa (diritti di) - In genere - Ambito - Esecuzione coattiva delle decisioni giudiziarie - Possibile conformazione degli istituti processuali che ne sono espressione (nel caso di specie: sospensione, a causa dell'emergenza da COVID-19, dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze) - Limiti - Divieto di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà - Necessità di una valutazione sistematica e non frazionata dei diritti coinvolti (nel caso di specie: improrogabilità della sospensione oltre il 31 dicembre 2021, ferma restando, se necessario, la possibilità di adottare altre misure più idonee). (Classif. 031001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 13
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 40 QUATER
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto dell'esecutante (nella specie: a ottenere i provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze) - Necessità di bilanciare il complesso delle garanzie costituzionali previste dall'ordinamento interno - Possibile sacrificio non irragionevole di un diritto costituzionale, sia pure più ampiamente tutelato sul piano convenzionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che proroga la sospensione delle procedure esecutive per il rilascio degli immobili locati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). (Classif. 081001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 13
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 40 QUATER
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6