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Pronuncia 149/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito con modificazioni, nella legge 8 aprile 2016, n. 49, promosso dalla Corte di cassazione, sezione tributaria civile, nel procedimento vertente tra l'Ente Cambiano, società cooperativa per azioni, già Banca di credito cooperativo di Cambiano società cooperativa per azioni e l'Agenzia delle entrate, con ordinanza del 2 luglio 2020, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti l'atto di costituzione dell'Ente Cambiano società cooperativa per azioni, già Banca di credito cooperativo di Cambiano società cooperativa per azioni, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2021 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi gli avvocati Stefano Grassi e Marco Miccinesi per l'Ente Cambiano società cooperativa per azioni, già Banca di credito cooperativo di Cambiano società cooperativa per azioni e l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 2016, n. 49, promosse dalla Corte di cassazione, sezione tributaria civile, in riferimento agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Daria de Pretis

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Thema decidendum - Ulteriori questioni prospettate dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

È ritenuta inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3- ter e 3- quater , quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, conv. con modif., l'estensione del thema decidendum operata dalla parte costituita in giudizio, che, lamentando una irragionevole disparità di trattamento, indica come tertium comparationis la fattispecie di cui all'art. 27- quinquies del d.l.C.p.S. n. 1577 del 1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 302 del 1951. Tale estensione non è stata fatta propria dal giudice a quo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via incidentale non possono essere prese in considerazione, oltre i limiti fissati nelle ordinanze di rimessione, ulteriori questioni di costituzionalità dedotte dalle parti, ma non fatte proprie dal giudice a quo. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2021, n. 35 del 2017 e n. 203 del 2016 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • legge-Art.

Banche e istituti di credito - Riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) - Possibilità, per le BCC con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, di conferire l'azienda bancaria a una spa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anziché aderire a un gruppo bancario cooperativo (opzione way out) - Versamento al bilancio dello Stato, all'atto del conferimento, di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto della BCC - Devoluzione, in caso di inosservanza, del patrimonio della BCC ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di capacità contributiva, della concorrenza e della tutela del risparmio in tutte le sue forme, nonché della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte di cassazione, sez. tributaria civile, in riferimento agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 Cost., dell'art. 2, commi 3- ter e 3- quater , quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, conv. con modif., che prevedono che la banca di credito cooperativo (BCC) con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro al 31 dicembre 2015, qualora opti per conferire l'azienda bancaria a una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria anziché aderire a un gruppo bancario cooperativo (c.d. way out), deve versare al bilancio dello Stato, all'atto del conferimento, un importo pari al 20 per cento del suo patrimonio netto, per cui in caso di inosservanza è previsto che il patrimonio stesso sia devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ( ex art. 17 della legge n. 388 del 2000). La disciplina censurata - che esclude dall'indicato adempimento, in sede di prima applicazione, le BCC già operanti nel settore con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro al 31 dicembre 2015, a cui è offerta la scelta di uscire dal settore del credito cooperativo nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - si colloca nel solco della salvaguardia e promozione del credito cooperativo, contribuendo per la sua parte, attraverso la forza disincentivante dell'obbligo di versamento, alla realizzazione dell'obiettivo generale di garantire la solidità patrimoniale delle BCC e di superarne il deficit competitivo, mediante la loro aggregazione nei gruppi bancari cooperativi, senza impedire a quelle con maggiori livelli patrimoniali di scegliere, nella fase transitoria, una formula alternativa che consenta comunque la prosecuzione dell'attività bancaria. Né vi è alcun vulnus al principio della concorrenza, in relazione alla capacità di erogare credito da parte della spa conferitaria, per il fatto che, pur a fronte del versamento richiesto, le riserve resterebbero indivisibili. Il paventato pregiudizio - a prescindere dalla sua sussistenza - deriva infatti dall'art. 2, comma 3- quater , del d.l. n. 18 del 2016, come conv., nella parte non contestata dal rimettente. Neppure è fondata la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., poiché alla prestazione in esame va negata la qualifica di tributo, mancando il requisito della natura coattiva del prelievo, che si esprime in primo luogo nel diritto alla sua riscossione forzosa. Non è fondata infine nemmeno la violazione del principio di tutela del risparmio, perché il versamento non interferisce con il possesso in capo alla banca spa conferitaria degli inderogabili requisiti patrimoniali per lo svolgimento dell'attività bancaria, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione al conferimento d'azienda da parte della Banca d'Italia. Per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione di un tributo, è irrilevante il nomen iuris usato dal legislatore, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo. ( Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2015, n. 141 del 2009, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005 ). Secondo il costante orientamento costituzionale, gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono individuabili in una disciplina legale diretta, in via prevalente, a determinare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, che non integri una modifica di un rapporto sinallagmatico, e nella destinazione delle risorse, connesse a un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, a sovvenire a pubbliche spese. Si deve comunque trattare di un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva; tale indice, inoltre, deve esprimere l'idoneità di ciascun soggetto all'obbligazione tributaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2020, n. 240 del 2019, n. 89 del 2018, n. 269 del 2017, n. 70 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n. 102 del 2008, n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965 e n. 45 del 1964 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, un prelievo del quale si è esclusa la natura tributaria resta sottratto al principio di capacità contributiva, con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente, siccome riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto. ( Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2020, n. 234 del 2020, n. 173 del 2016; ordinanza n. 22 del 2003 ). L'art. 47 Cost. enuncia un principio programmatico, al quale il legislatore ordinario deve ispirarsi, bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, nell'esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite della contraddizione del principio stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2002, n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994 ). L'art. 53 Cost. costituisce, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, espressione specifica in materia tributaria del principio di uguaglianza e di ragionevolezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2014, n. 116 del 2013 e n. 111 del 1997; ordinanza n. 341 del 2000 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • legge-Art.

Rilevanza della questione incidentale - Formazione nel giudizio a quo del giudicato interno sulla natura della norma censurata (nella specie: tributaria) - Conseguente giurisdizione del giudice a quo - Sussistenza.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3- ter e 3- quater , quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, conv. con modif., si deve escludere che la natura non tributaria del versamento censurato abbia conseguenze in termini di inammissibilità delle questioni per difetto di giurisdizione dell'adito giudice tributario (nella specie: Corte di cassazione, sez. tributaria civile) su una controversia non rientrante tra quelle indicate all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. In mancanza di impugnazione sul punto, infatti, si deve ritenere che nel giudizio a quo si fosse già implicitamente formato il giudicato interno sulla questione, con la conseguenza che la giurisdizione del giudice tributario - e, con essa, la rilevanza delle questioni - non poteva più essere posta in discussione. ( Precedente citato: sentenza n. 46 del 2021, con riguardo all'analogo profilo nel processo amministrativo ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • legge-Art.