Pronuncia 93/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale ordinario di Udine, sezione seconda civile, nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza di Zoè società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, con ordinanza del 25 gennaio 2021, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Stefano Petitti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Differenze tra l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento, nonché con l'accertamento in via amministrativa - Autonomia di procedimento e di effetti. (Classif. 102003).
Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa -Sottoposizione ad essa delle società cooperativa - Accertamento dello stato di insolvenza - Condizioni - Presenza degli stessi requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione di fallimento di un analogo imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e contrasto con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 102003).
Norme citate
- regio decreto-Art. 202, comma 1