About

Pronuncia 93/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale ordinario di Udine, sezione seconda civile, nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza di Zoè società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, con ordinanza del 25 gennaio 2021, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 202, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Differenze tra l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento, nonché con l'accertamento in via amministrativa - Autonomia di procedimento e di effetti. (Classif. 102003).

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società in liquidazione coatta amministrativa non può essere comparato con la dichiarazione di fallimento: le due dichiarazioni giurisdizionali sono infatti equiparate dal legislatore solo per alcuni specifici effetti, cioè ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e della configurabilità di determinate fattispecie penali. Si tratta di effetti che si dispiegano nell'ambito dei controlli ex post e che trovano giustificazione in esigenze pubblicistiche di maggiore tutela, ora del ceto creditorio rispetto agli atti pregiudizievoli, ora dell'ordine pubblico economico rispetto a fatti di reato. Inoltre, l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ha autonomia di procedimento e di effetti rispetto a quello che si svolge in sede amministrativa: il primo non è infatti assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell'impresa effettuata dall'autorità governativa di vigilanza, posto che il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all'esito di un procedimento amministrativo il quale, a differenza dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato. ( Precedenti: S. 22/2021 - mass. 43468; S. 12/2020 - mass. 41433; S. 198/2009 - mass. 33536; O. 362/2007 - mass. 31755; S. 301/2005 - mass. 29665; S. 570/1989 - mass. 15176).

Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa -Sottoposizione ad essa delle società cooperativa - Accertamento dello stato di insolvenza - Condizioni - Presenza degli stessi requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione di fallimento di un analogo imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e contrasto con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 102003).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, in riferimento agli artt. 3 e 45 Cost. - dell'art. 202, primo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) -, nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa. La società cooperativa, quand'anche esercente un'attività commerciale, non è perfettamente assimilabile a una società lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alla parità di trattamento tra operatori economici, pena una visione "atomistica" della realtà giuridica della società cooperativa, all'interno della quale è spezzato il nesso tra benefici e controlli. L'impegno della Repubblica in favore della cooperazione deve inoltre essere inteso in senso complessivo e non particellare, potendo ricondursi la tutela rafforzata del ceto creditorio e dell'ordine pubblico economico connessa all'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della società cooperativa agli «opportuni controlli» raccomandati dall'art. 45 Cost. ( Precedente: S. 149/2021 - mass. 44031 ).

Norme citate

  • regio decreto-Art. 202, comma 1

Cooperative - In genere - Cooperazione - Ampia discrezionalità del legislatore per il suo incremento, in ragione della sua rilevanza costituzionale. (Classif. 069001)

Nel settore della cooperazione il legislatore - cui spetta ampia discrezionalità nella scelta dei «mezzi più idonei» per l'incremento di essa - può perseguire obiettivi sistemici anche attraverso l'imposizione di oneri. La rilevanza costituzionale della cooperazione trova infatti la sua ragion d'essere nella più stretta inerenza che la «funzione sociale» presenta nell'organizzazione cooperativistica rispetto a quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva. ( Precedenti: S. 334/1995 - mass. 22252; S. 408/1989 - mass. 13546; O. 19/1988 - mass. 10185; O. 371/1987 - mass. 3619 ).