Pronuncia 287/2016
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 33, promosso dalla Regione Lombardia con ricorso notificato il 22 maggio 2015, depositato in cancelleria il 29 maggio 2015 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis; uditi gli avvocati Pio Dario Vivone per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 33, promossa, in riferimento agli artt. 118, quarto comma, 2, 18, 41, 45 e 47 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 3 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 3 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3 e 117 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016. Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio in via principale - Impugnazione rivolta ad un intero articolo - Restrizione, in base ai motivi di censura, ad alcune parti di esso.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art.
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo, obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento, attribuzione alla Banca d'Italia del potere di dettare disposizioni di attuazione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale di dettaglio nella materia concorrente "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale" - Denunciata mancanza di forme di concertazione con le Regioni per l'adozione delle disposizioni di attuazione - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Riconducibilità della riforma alla competenza statale trasversale ed esclusiva nelle materie "tutela del risparmio", "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art.
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
Parametri costituzionali
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Denunciata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Sufficiente motivazione della sua ridondanza sulle competenze regionali - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art.
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
Parametri costituzionali
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo ed obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Adeguatezza allo scopo del criterio utilizzato - Insussistenza della necessità di raccordo con le competenze regionali - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art.
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
- decreto legislativo-Art. 29, comma 2
Parametri costituzionali
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Fissazione del limite massimo di otto miliardi di euro di attivo ed obbligo di riduzione dell'attivo o di trasformazione in società per azioni entro un anno dal superamento - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di sussidiarietà orizzontale in relazione alla funzione sociale della cooperazione, alla tutela del risparmio, alla libertà contrattuale e di iniziativa economica e al legittimo affidamento dei piccoli azionisti - Genericità e inadeguatezza delle argomentazioni svolte e difetto di motivazione sugli ambiti di competenza regionale incisi - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Riforma con decreto-legge - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata insussistenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza - Mancata specificazione delle competenze regionali su cui ridonderebbe il vizio prospettato - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Denunciata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Indicazione della competenza regionale su cui ridonderebbe il vizio prospettato - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Banche e istituti di credito - Regime delle banche popolari - Riforma con decreto-legge - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata insussistenza e irragionevole valutazione dei presupposti per la decretazione d'urgenza, utilizzo di essa per introdurre una disciplina di sistema, eterogeneità delle misure introdotte in via d'urgenza - Insussistenza dei vizi ipotizzati - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.