Pronuncia 61/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nel procedimento vertente tra S.S. C. e il Comune di Gela e altri, con ordinanza del 28 ottobre 2020, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di R.A. M., nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi l'avvocato Giuseppe Impiduglia per R.A. M., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e l'avvocato dello Stato Maria Elena Scaramucci Lallo per il Presidente della Regione Siciliana; deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito: Thu Mar 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Legge - Leggi interpretative - Leggi autoqualificate di interpretazione autentica - Erroneità della qualifica - Indice sintomatico dell'uso improprio della funzione legislativa - Necessità di un più rigoroso sindacato di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza, a tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti giudici. (Classif. 141004).
Parametri costituzionali
Affidamento nella sicurezza giuridica - in genere - Necessità di tutelare la certezza e stabilità dei rapporti giuridici - Esigenza rafforzata in materia elettorale, a tutela del diritto di elettorato passivo e del diritto di voto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana, autoqualificata di interpretazione autentica, che determina le modalità di calcolo del premio di maggioranza in modo irragionevole, lesivo dell'affidamento dei candidati). (Classif. 007001).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 3