Pronuncia 61/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nel procedimento vertente tra S.S. C. e il Comune di Gela e altri, con ordinanza del 28 ottobre 2020, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di R.A. M., nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi l'avvocato Giuseppe Impiduglia per R.A. M., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e l'avvocato dello Stato Maria Elena Scaramucci Lallo per il Presidente della Regione Siciliana; deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 6 (Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito: Thu Mar 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Caricamento annuncio...

Massime

Legge - Leggi interpretative - Leggi autoqualificate di interpretazione autentica - Erroneità della qualifica - Indice sintomatico dell'uso improprio della funzione legislativa - Necessità di un più rigoroso sindacato di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza, a tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti giudici. (Classif. 141004).

L'erroneità dell'auto-qualificazione come norma interpretativa non è risolutiva ai fini dell'esito dello scrutinio di legittimità costituzionale. Piuttosto, tale erroneità può costituire un indice, sia pur non dirimente, dell'irragionevolezza della disposizione censurata. ( Precedenti: S. 73/2017 - mass. 39503; S. 103/2013 - mass. 37093; S. 41/2011 - mass. 35327; S. 15/1995 - mass. 21816 ). Una disposizione innovativa con effetti retroattivi, ancorché qualificata di interpretazione autentica, non è, di per sé e in quanto tale, costituzionalmente illegittima. Vale, in tal caso, il principio per cui, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 Cost. in materia penale, il legislatore può approvare leggi con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. ( Precedente: S. 170/2013 - mass. 35330 ). Il ricorso fittizio all'interpretazione autentica si rivela sintomatico di un uso improprio della funzione legislativa, e, pertanto, orienta verso un sindacato rigoroso sulla norma, in ragione della sua retroattività; nella prospettiva di uno stretto scrutinio di ragionevolezza, si tratta, dunque, di riscontrare non la mera assenza di scelte normative manifestamente arbitrarie, ma l'effettiva sussistenza di giustificazioni ragionevoli dell'intervento legislativo, e di valutare, altresì, se le motivazioni alla base dell'intervento legislativo a carattere retroattivo siano di tale rilievo da prevalere rispetto alle esigenze legate alla tutela del legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria e al principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici. ( Precedenti: S. 133/2020 - mass. 42559; S. 108/2019 - mass. 42263 ).

Parametri costituzionali

Affidamento nella sicurezza giuridica - in genere - Necessità di tutelare la certezza e stabilità dei rapporti giuridici - Esigenza rafforzata in materia elettorale, a tutela del diritto di elettorato passivo e del diritto di voto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana, autoqualificata di interpretazione autentica, che determina le modalità di calcolo del premio di maggioranza in modo irragionevole, lesivo dell'affidamento dei candidati). (Classif. 007001).

L'esigenza di tutela del legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria e del principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici si presenta, con particolare evidenza, in relazione ad interventi retroattivi nella materia elettorale, in cui affidamento e stabilità dei rapporti giuridici sono posti a tutela di diritti e beni di peculiare rilievo costituzionale, come il diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost., aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica, e lo stesso diritto di voto esercitato ai sensi dell'art. 48 Cost., diritto che svolge una funzione decisiva nell'ordinamento costituzionale, in quanto ha come connotato essenziale il suo collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme. ( Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43717 ; S. 35/2017 - mass. 40256 ; S. 1/2014 - mass. 37583 ; S. 141/1996 - mass. 22377 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2020, che, qualificandosi come norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, prevede che per attribuire il premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nei casi in cui la percentuale del 60% dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi. La norma censurata dal TAR Sicilia assegna alla disposizione interpretata un significato che non rientra tra le possibili varianti di senso del testo oggetto di pretesa interpretazione autentica; al contrario, a seguito di tale intervento legislativo, non resta immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, né risulta privilegiata, e resa vincolante, una delle interpretazioni desumibili da tale testo, perché la norma censurata indica un significato estraneo alle variabili di senso riconducibili al testo intrepretato, riducendo la consistenza del premio di maggioranza al di sotto della soglia del 60%. ( Precedente: S. 70/2020 - mass. 43257 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 3

Parametri costituzionali