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Pronuncia 118/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), «come richiamato dal secondo comma dell'art. 84» del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, nel procedimento vertente tra la società L. e il Ministero dell'interno e altri, con ordinanza del 29 aprile 2021, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione della società L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2022 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi l'avvocato Vincenzo Maiello per la società L., e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. deliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) «come richiamato dal secondo comma dell'art. 84» del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Misure di prevenzione - In genere - Codice delle leggi antimafia - Comunicazione antimafia - Emissione automatica della misura interdittiva nel caso di condanna definitiva, o confermata in appello, per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche in forma non associativa - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, libertà di iniziativa economica, sicurezza sociale, nonché di ragionevole trattamento sanzionatorio - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Prospettazione contraddittoria ed ambigua - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 156001)

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Piemonte in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 Cost. - dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, «come richiamato dal secondo comma dell'art. 84» del medesimo d.lgs., nella parte in cui, rinviando all'art. 51, comma 3- bis , cod. proc. pen., impone l'emissione della comunicazione antimafia interdittiva in caso di condanna definitiva, o confermata in appello, per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche nella sua forma non associativa. La censura riferita all'art. 38 Cost. non è sorretta da alcuna argomentazione che consenta di apprezzarne la pertinenza, mentre quelle relative agli artt. 25 e 27 Cost. sono prospettate per un asserito aggravio del trattamento sanzionatorio, ma senza un'analisi critica dell'ampia giurisprudenza amministrativa che ha qualificato quelle in esame come misure anticipatorie cui conseguono forme di incapacità giuridica, prive di carattere sanzionatorio. Contraddittoria e ambigua è invece la motivazione delle censure riferite agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione si snoda secondo due distinte e irrisolte prospettive argomentative, chiedendo, in un caso, la rimozione del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti, se realizzato in forma non associativa, da quelli richiamati dalla disposizione censurata, con l'effetto di inibire automaticamente la comunicazione antimafia, e, nell'altro, l'introduzione della possibilità di valutare in concreto la sussistenza di elementi di connessione con il fenomeno associativo. ( Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44351; S. 197/2021 - mass. 44224; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 153/2020 - mass. 43408; S. 222/2019 - mass. 40891; S. 175/2018 - mass. 40389; S. 126/2018 - mass. 41339; S. 247/2015 - mass. 38635; O. 224/2021 - mass. 44397; O. 159/2021 - mass. 44115 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 67, comma 8
  • decreto legislativo-Art. 84, comma 2