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Pronuncia 230/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento penale a carico di M. C. e di M. S., con ordinanza del 14 ottobre 2021, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Processo penale - Azione penale - Principio di obbligatorietà - Connessione con i principi di uguaglianza e di legalità in materia penale, a garanzia dell'uniforme e imparziale applicazione della legge. (Classif. 199004)

L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del pubblico ministero è elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza dell'organo della pubblica accusa nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. ( Precedente: S. 84/1979 - mass. 9927 ). Il principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale. ( Precedente: S. 88/1991 - mass. 16995 ). Il principio di obbligatorietà dell'azione penale è connesso tanto al principio di eguaglianza quanto a quello di legalità in materia penale, essendo funzionale alla garanzia di un'uniforme e imparziale applicazione della legge penale a tutti i suoi destinatari.

Processo penale - Dibattimento - Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza - Possibilità per il giudice, ove accerti la sussistenza di una circostanza aggravante (nel caso di specie: recidiva reiterata pluriaggravata), di restituire gli atti al pubblico ministero - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza della pena, nonché di obbligatorietà dell'azione penale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199009)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. - dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al PM quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione. La disposizione censurata, nel prevedere la restituzione degli atti per il fatto diverso e non anche per l'aggravante non contestata, individua un punto di equilibrio non implausibile tra gli opposti interessi e principi sottesi al processo penale e non può essere qualificata in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La scelta del legislatore è stata, infatti, quella di limitare la regressione del procedimento alla sola ipotesi (il fatto diverso) in cui la definizione del giudizio con una sentenza assolutoria determinerebbe la totale impunità dell'autore del fatto, privilegiando invece le esigenze di tutela della ragionevole durata del processo e della terzietà e imparzialità del giudice nel caso in cui l'errore del PM si ripercuota soltanto sulla misura della pena. La disciplina in esame realizza inoltre un bilanciamento non irragionevole tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che non può comunque essere esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al PM nella configurazione dell'imputazione (tanto più quando, come nella specie, venga in rilievo l'aggravante della recidiva), il diritto di difesa dell'imputato e lo stesso ruolo del giudice, chiamato a verificare la corrispondenza dei fatti provati a quelli ascritti all'imputato dal PM, e non già ad assicurare, in chiave collaborativa con quest'ultimo, l'adeguamento dell'imputazione ai fatti provati. Precedenti: S. 74/2022 - mass. 44756; O. 145/18 - mass. 40185; S. 120/2017 - mass. 40168; S. 88/1994 - mass. 20478 ).