Pronuncia 211/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promossi dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con ordinanza del 10 settembre 2021 e dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 14 marzo 2022, iscritte, rispettivamente, al n. 184 del registro ordinanze 2021 e al n. 45 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2021 e n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 settembre 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, e dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Reati e pene - In genere - Principio di offensività - Definizione - Necessità di tutelare interessi meritevoli di protezione (offensività in astratto) e di punire comportamenti concretamente atti a lederli (offensività in concreto) - Incriminazione di un mero status - Esclusione - Applicabilità anche ai reati di pericolo presunto - Condizioni - Necessità che la valutazione legislativa di pericolosità non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit. (Nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale). (Classif. 210001)
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 73