Pronuncia 141/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, promosso dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, nel procedimento vertente tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e M. P., con ordinanza del 17 dicembre 2020, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 81, 97, primo comma, e 111 della Costituzione, nonché all'art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito: Tue Jun 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Applicazione eventuale e successiva della norma denunciata - Carattere prematuro della questione - Conseguente inammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma statale che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio). (Classif. 112005).

La questione incidentale è prematura, e dunque inammissibile, se l'applicazione della norma denunciata è solo eventuale e successiva. ( Precedenti: S. 114/2021-mass. 43914; S. 139/2020-mass. 43510; S. 217/2019-mass. 40898; O. 210/2020-mass. 42932; O. 42/2020-mass. 4195 5) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per il carattere prematuro delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 81, 97, primo comma, e 111 Cost., nonché all'art. 113 TFUE e all'art. 6 CEDU - dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio. Il rimettente non potrebbe fare applicazione della norma derivante dall'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3, comma 5
  • decreto-legge-Art. 3, comma 6
  • legge-Art.

Parametri costituzionali