Pronuncia 141/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, promosso dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, nel procedimento vertente tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e M. P., con ordinanza del 17 dicembre 2020, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 81, 97, primo comma, e 111 della Costituzione, nonché all'art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito: Tue Jun 07 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Applicazione eventuale e successiva della norma denunciata - Carattere prematuro della questione - Conseguente inammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma statale che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio). (Classif. 112005).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 3, comma 5
- decreto-legge-Art. 3, comma 6
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 53
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 111
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 113
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6