Pronuncia 27/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», e dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento d'appello vertente tra S. S. e la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di Stato nonché il Segretariato generale della giustizia amministrativa, con ordinanza del 5 maggio 2021, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di S. S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi gli avvocati Daniele Granara e Federico Tedeschini per S. S. e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», e dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, in relazione ‒ per l'art. 10 ‒ all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito: Fri Jan 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens che non esclude l'applicazione, medio tempore, della norma censurata - Persistenza della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice a quo - Esclusione. (Classif. 111011).

La rilevanza delle questioni sollevate in via incidentale persiste allorquando lo ius superveniens non esclude l'applicazione, medio tempore , della normativa censurata, con conseguente assenza della necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice a quo affinché ne sia rinnovato l'esame. ( Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44348; S. 257/2017 - mass. 40301 ).

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).

La Corte costituzionale non è chiamata a sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni delle disposizioni censurate che si contendono il campo, ma è tenuta solo a vagliare la plausibilità della premessa ermeneutica da cui muove l'ordinanza di rimessione per avvalorare la pertinenza al caso esaminato del dubbio di legittimità costituzionale espresso. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 23- ter , comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, poiché l'interpretazione proposta dal rimettente attiene al profilo della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale). ( Precedenti: S. 207/2021 - mass. 44264; S. 183/2021 - mass. 44160; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466; S. 15/2021 - mass. 43567 - mass. 43568 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 13
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 23 TER, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 471
  • legge-Art. 1, comma 473
  • legge-Art. 1, comma 474

Giurisdizione tributaria - In genere - Componenti delle commissioni tributarie - Natura delle funzioni e dei relativi compensi - Elementi distintivi rispetto ai magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali - Non raffrontabilità delle due diverse posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. (Classif. 124001)

Le funzioni esercitate dai giudici tributari sono di natura onoraria, poiché il servizio da essi prestato non ricade nell'ambito di un'attività professionale svolta in via esclusiva; né i compensi dei componenti delle commissioni tributarie sono assimilabili a una vera e propria retribuzione, consistendo in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell'art. 108 Cost., e la cui misura è inidonea ad incidere sull'indipendenza del giudice. Pertanto, le due diverse posizioni non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. Infatti, il compenso per i giudici tributari è previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente, bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. ( Precedente: O. 272/1999 - mass. 24882 ).

Impiego pubblico - Trattamento economico - Fissazione di un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione - Inclusione delle somme comunque erogate, anche nel caso di più incarichi (nel caso di specie: giudice tributario) - Denunciata violazione dei principi lavorista, di uguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, e di quello, anche sovranazionale, di proporzionalità della retribuzione, nonché dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131011).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 Cost., in relazione, per l'art. 10, all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - dell'art. 23- ter , comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., che fissano un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione, per i lavoratori pubblici. Le norme censurate non irragionevolmente includono, nel predetto limite retributivo, le somme comunque erogate al lavoratore pubblico, anche nel caso di più incarichi come, nel caso di specie, quello di giudice tributario. Per la valutazione della giusta retribuzione del lavoro è necessario infatti fare riferimento alla retribuzione nel suo complesso, in ossequio al principio di onnicomprensività, che nel caso di specie è ancorata ad un riferimento quantitativo ragguardevole. Resta fermo che il legislatore, in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, può prefigurare soluzioni diverse e modulare in senso più duttile il cumulo tra retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa. ( Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43232; S. 89/2020; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 178/2017; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 13/2016; S. 192/2015; S. 178/2015 - mass. 38535; n. 153/2015 - mass. 38487; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 304/2013 - mass. 37538 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 13
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 23 TER, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 471
  • legge-Art. 1, comma 473
  • legge-Art. 1, comma 474

Buon andamento e imparzialità della P.A. - In genere - Associabilità alle politiche di incrementi retributivi - Esclusione. (Classif. 039001).

Il principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere associato alle politiche di incrementi retributivi, i quali non sono legati da un vincolo funzionale all'efficiente organizzazione dell'amministrazione. ( Precedenti: S. 96/2016 - mass. 38843; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 304/2013 - mass. 37538; S. 273/1997 - mass. 23456; O. 263/2002 - mass. 27086, O. 368/1999 - mass. 24972; O. 205 del 1998 - mass. 23963 ).