Pronuncia 27/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», e dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento d'appello vertente tra S. S. e la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di Stato nonché il Segretariato generale della giustizia amministrativa, con ordinanza del 5 maggio 2021, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di S. S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi gli avvocati Daniele Granara e Federico Tedeschini per S. S. e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», e dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, in relazione ‒ per l'art. 10 ‒ all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito: Fri Jan 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens che non esclude l'applicazione, medio tempore, della norma censurata - Persistenza della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice a quo - Esclusione. (Classif. 111011).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 23 TER, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 1, comma 471
- legge-Art. 1, comma 473
- legge-Art. 1, comma 474
Giurisdizione tributaria - In genere - Componenti delle commissioni tributarie - Natura delle funzioni e dei relativi compensi - Elementi distintivi rispetto ai magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali - Non raffrontabilità delle due diverse posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. (Classif. 124001)
Impiego pubblico - Trattamento economico - Fissazione di un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione - Inclusione delle somme comunque erogate, anche nel caso di più incarichi (nel caso di specie: giudice tributario) - Denunciata violazione dei principi lavorista, di uguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, e di quello, anche sovranazionale, di proporzionalità della retribuzione, nonché dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131011).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 23 TER, comma 1
- legge-Art.
- legge-Art. 1, comma 471
- legge-Art. 1, comma 473
- legge-Art. 1, comma 474
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 23
- Costituzione-Art. 36
- Costituzione-Art. 53
- Costituzione-Art. 97
- dichiarazione universale dei diritti dell'uomo-Art. 23