Pronuncia 13/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), come inserito dall'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, promosso dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, nel procedimento vertente tra M. A. M. e il Ministero dell'interno, con ordinanza del 23 giugno 2021, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevata dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito: Thu Jan 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Straniero - In genere - Status di rifugiato - Carattere e definizione - Forme di tutela - Discrezionalità del legislatore nazionale, a ulteriore protezione, anche processuale, rispetto a quella accordata dalla normativa europea e internazionale. (Classif. 245001).

Lo status di rifugiato, di carattere permanente, riguarda il soggetto individualmente perseguitato anzitutto per ragioni politiche, nonché ulteriori figure individuate nella prassi, quali, ad esempio, gli omosessuali a rischio di incriminazione perché nei loro Paesi i rapporti omosessuali, anche in forma privata e tra adulti consenzienti, sono reato; le giovani donne a rischio di mutilazioni genitali femminili; i fedeli di pratiche religiose proibite. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono accordati in osservanza di obblighi europei e internazionali, mentre ulteriori forme di protezione sono rimesse alla discrezionalità dei singoli Stati, per rispondere a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura. La disciplina del ricorso per cassazione nella materia della protezione internazionale è unica, nel contesto della trasposizione della direttiva 2013/32/UE, e rappresenta una tutela giurisdizionale ulteriore rispetto a quella assicurata a livello europeo. Essa può porsi a raffronto con il procedimento volto al riconoscimento della protezione umanitaria (ora speciale) riconducibile, al pari della protezione internazionale, alla garanzia costituzionale del diritto d'asilo di cui all'art. 10, terzo comma, Cost. ( Precedente: S. 194/2019 - mass. 42906 ).

Parametri costituzionali

Legge - In genere - Discrezionalità del legislatore - Limite - Illegittimità costituzionale delle scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie - In particolare, in materia processuale: necessità di salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. (Classif. 141001).

La discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. Il diritto alla tutela giurisdizionale, in particolare, è compromesso solo quando vengano imposti oneri tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti: S. 80/2020 - mass. 42556; S. 58/2020 - mass.42158; S. 271/2019 - mass. 41813; S. 199/2017 - mass. 41344; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 44/2016 - mass. 38761 ).

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Ammissibilità - Estensione della tutela assicurata dal diritto europeo se più ampia di quella interna. (Classif. 112003).

L'evocazione, da parte della Corte rimettente, del contrasto con il diritto dell'Unione europea deve considerarsi ammissibile quando sono richiamate, come parametri interposti, disposizioni di quell'ordinamento, relative ai medesimi diritti fondamentali tutelati da parametri interni. In tale evenienza, in cui i principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana, è possibile colmare, ove sussistente, un eventuale scarto di tutele, quando quelle assicurate dal diritto europeo risultino più estese di quelle dell'ordinamento nazionale. ( Precedenti: S. 182/2021 - mass. 44100; S. 269/2017 - mass. 41945 ).

Straniero - In genere - Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione - Conferimento, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato - Conseguente onere di certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura - Inosservanza dell'onere - Effetti - Inammissibilità del ricorso, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, quale diritto vivente - Denunciata irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di eguaglianza e del principio, anche convenzionale e comunitario, del giusto processo, dei diritti di asilo e di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35- bis , comma 13, sesto periodo, del d.lgs. n. 25 del 2008, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. terza civile, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui onera il difensore dello straniero richiedente asilo di certificare la data del rilascio della procura, oltre l'autografia della sottoscrizione della stessa, nel senso che la mancata certificazione è causa per il diritto vivente di inammissibilità del ricorso per cassazione. La disposizione censurata esplicita una prescrizione processuale - quella della necessaria posteriorità della procura speciale alle liti a ricorrere per cassazione rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato - che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è già estraibile dalla regola generale posta dall'art. 365 cod. proc. civ., letto congiuntamente all'art. 83 cod. proc. civ., e che non differenzia la posizione del ricorrente in quanto straniero, richiedente la protezione internazionale. Essa si limita a porre a carico del difensore (e non della parte); la sua ratio è quella, in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall'ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione presidiandola con la certificazione dell'avvocato sulla "verità" della data, in modo da evitare il rilascio di procure c.d. in bianco. Si tratta di un onere strumentale che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore (art. 88, primo comma, cod. proc. civ.). La criticità di tal disciplina, non rilevante nel caso di specie, per cui la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se il ricorso è rigettato, cosicché nell'immediato, appena ricevuta la comunicazione del decreto di rigetto del tribunale, lo straniero richiedente la protezione internazionale non ha più titolo per rimanere nel territorio dello Stato, non è conseguenza della regola introdotta dalla disposizione censurata, perché riguarda la disciplina della sospensione del rigetto della richiesta di protezione internazionale, non già quella della procura speciale per il ricorso per cassazione.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 35 BIS, comma 13

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 10
  • Costituzione-Art. 24
  • Costituzione-Art. 111
  • Costituzione-Art. 117
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 18
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 19
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 46
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 13
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
  • direttiva UE-Art. 28
  • direttiva UE-Art. 46