Pronuncia 13/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), come inserito dall'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, promosso dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, nel procedimento vertente tra M. A. M. e il Ministero dell'interno, con ordinanza del 23 giugno 2021, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevata dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Thu Jan 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Straniero - In genere - Status di rifugiato - Carattere e definizione - Forme di tutela - Discrezionalità del legislatore nazionale, a ulteriore protezione, anche processuale, rispetto a quella accordata dalla normativa europea e internazionale. (Classif. 245001).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 10
- direttiva UE-Art.
Legge - In genere - Discrezionalità del legislatore - Limite - Illegittimità costituzionale delle scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie - In particolare, in materia processuale: necessità di salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. (Classif. 141001).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Ammissibilità - Estensione della tutela assicurata dal diritto europeo se più ampia di quella interna. (Classif. 112003).
Straniero - In genere - Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione - Conferimento, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato - Conseguente onere di certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura - Inosservanza dell'onere - Effetti - Inammissibilità del ricorso, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, quale diritto vivente - Denunciata irragionevolezza, illogicità, violazione del principio di eguaglianza e del principio, anche convenzionale e comunitario, del giusto processo, dei diritti di asilo e di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245001).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 35 BIS, comma 13
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 18
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 19
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 46
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 13
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- direttiva UE-Art. 28
- direttiva UE-Art. 46