Pronuncia 154/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanze emesse il 6 settembre 1974 dal tribunale per i minorenni di Ancona in quattro procedimenti penali rispettivamente a carico di Crisci Pietro, Rasicci Roberto, Guiducci Leone e Merra Francesco ed altro, iscritte ai nn. 516 e 517 del registro ordinanze 1974 e ai nn. 36 e 96 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975, n 48 del 19 febbraio 1975 e n. 120 del 7 maggio 1975; 2) ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dal tribunale per i minorenni di Potenza nel procedimento penale a carico di Silvano Luigi, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975. Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 154/76. REATI E PENE - PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO - CODICE PENALE, ART. 169, QUARTO COMMA - DIVIETO DI CONCEDERE IL PERDONO PIU' DI UNA VOLTA - IN DETERMINATE IPOTESI DETERMINA UNA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ANALOGIA CON ALTRE NORME GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

L'art. 169, quarto comma, Cod. pen., puo' determinare una ingiustificata disparita' di trattamento, in quanto, non essendo la riunione dei procedimenti sempre possibile (come nel caso in cui essi si svolgano in tempi diversi), ne' obbligatoriamente prescritta, nell'ipotesi di connessione, per i reati commessi dallo stesso soggetto prima della sentenza con cui viene concesso il perdono, soltanto coloro nei cui confronti si sia proceduto congiuntamente possono godere del beneficio suddetto, restandone esclusi gli altri. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 169, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio. - S. nn. 73/1971, 86/1970, 108/1973.

Parametri costituzionali