Pronuncia 295/1986
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) due ordinanze emesse il 15 dicembre 1978 e 11 maggio 1979 dal tribunale per i minorenni di Perugia nei procedimenti penali a carico di Stentella Gianni e Brozzo Maurizio iscritte ai nn. 401 e 951 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno 1979 e n. 50 dell'anno 1980; 2) tre ordinanze emesse il 5 marzo 1980 e il 25 febbraio 1981 dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila nei procedimenti penali a carico di Menna Vincenzo, Di Marco Luigi e Cicconetti Anna Gabriella iscritte al n. 309 del registro ordinanze 1980 ai nn. 338 e 339 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno 1980 e n. 276 dell'anno 1981; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il giudice relatore Renato Dell'Andro; Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 c.p. sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Perugia con ordinanze del 15 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 401/79) e dell'11 maggio 1979 (Reg. ord. n. 951/79); 2) dichiara del pari non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 169 c.p., nella parte in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore perdono giudiziale ai casi in cui il precedente perdono sia stato concesso per fatti delittuosi, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni degli Abruzzi dell'Aquila con ordinanze del 5 marzo 1980 (Reg. ord. 309/80) e del 25 febbraio 1981 (Reg. ord. n. 338/81 e n. 339/81). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986. Il direttore della cancelleria: VITALE
Relatore: Renato Dell'Andro
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LA PERGOLA