Pronuncia 295/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) due ordinanze emesse il 15 dicembre 1978 e 11 maggio 1979 dal tribunale per i minorenni di Perugia nei procedimenti penali a carico di Stentella Gianni e Brozzo Maurizio iscritte ai nn. 401 e 951 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno 1979 e n. 50 dell'anno 1980; 2) tre ordinanze emesse il 5 marzo 1980 e il 25 febbraio 1981 dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila nei procedimenti penali a carico di Menna Vincenzo, Di Marco Luigi e Cicconetti Anna Gabriella iscritte al n. 309 del registro ordinanze 1980 ai nn. 338 e 339 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno 1980 e n. 276 dell'anno 1981; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il giudice relatore Renato Dell'Andro; Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 c.p. sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Perugia con ordinanze del 15 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 401/79) e dell'11 maggio 1979 (Reg. ord. n. 951/79); 2) dichiara del pari non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 169 c.p., nella parte in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore perdono giudiziale ai casi in cui il precedente perdono sia stato concesso per fatti delittuosi, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni degli Abruzzi dell'Aquila con ordinanze del 5 marzo 1980 (Reg. ord. 309/80) e del 25 febbraio 1981 (Reg. ord. n. 338/81 e n. 339/81). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986. Il direttore della cancelleria: VITALE

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 295/86 A. REATO IN GENERE - CAUSE ESTINTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E PERDONO GIUDIZIALE - DIVIETO DELLA DUPLICE CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE ANCHE NEL CASO IN CUI IL CUMULO DELLE PENE NON SUPERI IL LIMITE PREVISTO - DIVERSA DISCIPLINA PREVISTA PER LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ASSERITA IDENTITA' DEI DUE ISTITUTI - RAGIONEVOLEZZA DEL DIVERSO TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La diversita' di trattamento legislativo del perdono e della sospensione condizionale in punto di reiterabilita' del beneficio gia' concesso si giustifica, di fronte all'art. 3 Cost., in quanto tra i due istituti sussistono - accanto ad elementi comuni - differenze notevoli, essenzialmente riconducibili al fatto che la concessione del perdono non implica sentenza di condanna determcinando, piuttosto, l'inassoggettabilita' del minore alla pena; la sospensione condizionale, invece, postulando una condanna, produce una situazione gia' realizzativa di contenuti punitivi, in cui la definitiva estinzione (solo) di alcuni effetti penali non e' immediata, ma subordinata al verificarsi di precise condizioni sostanziali e temporali. Tali differenze giustificano la denunciata diversita' di trattamento legislativo nel caso di specie, concernente fatti commessi successivamente a quelli gia' coperti dal perdono. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per l'affine istituto della sospensione condizionale della pena, preclude la reiterazione della concessione del perdono giudiziale anche nel caso in cui il cumulo delle pene non superi il limite previsto).

SENT. 295/86 B. PERDONO GIUDIZIALE - DIVIETO DELLA DUPLICE CONCESSIONE - ANCHE NEL CASO IN CUI IL CUMULO DELLE PENE NON SUPERI IL LIMITE PREVISTO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO DEL MINORE ALLA RIEDUCAZIONE - FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Anche le pene e non soltanto le misure liberatorie (quali il perdono giudiziale) tendono alla rieducazione; ne consegue che dalla mancata possibilita' di reiterare il beneficio del perdono giudiziale non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 2 Cost. sotto il profilo che un "precoce" impatto con il carcere potrebbe pregiudicare il fondamentale diritto del minore alla sua educazione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui non consente di reiterare l'applicazione del perdono giudiziale).

Parametri costituzionali

SENT. 295/86 C. REATO IN GENERE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - PER FATTI CONTRAVVENZIONALI - DIVIETO DI ULTERIORE CONCESSIONE DEL BENEFICIO - OMESSA LIMITAZIONE DEL DIVIETO AI CASI IN CUI IL PERDONO SIA STATO CONCESSO PER FATTI DELITTUOSI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE..

Non e' irrazionale la diversita' di trattamento dei minori gia' "perdonati" per fatti contravvenzionali (ai quali non e' consentito beneficiare di un "secondo" perdono) rispetto ai minori gia' condannati per consimili reati (ai quali e' consentito godere del perdono per un secondo "fatto"), poiche' diverso e', nelle ipotesi poste a raffronto, il significato della "ricaduta" nel reato: la quale, nel primo caso, oltre a dimostrare errata la prognosi favorevole che ha indotto il giudice a concedere il perdono, evidenzia che il minore non ha utilizzato, a fini auto-rieducativi, il provvedimento penalmente liberatorio e l'ammonimento in esso implicito e non ha restituito alla societa' la fiducia in lui riposta; nel secondo (lungi dal rivelare analoga insensibilita') puo' risultare frutto di immaturita' derivante dalla minore eta'. Il che non preclude, comunque, al giudice la possibilita' (in esito alla relativa "prognosi") di concedere al minore gia' perdonato per fatti contravvenzionali il beneficio, reiterabile, della sospensione condizionale della pena. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 ultimo comma nella parte in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore perdono giudiziale ai casi in cui il precedente perdono sia stato concesso per fatti delittuosi).

Parametri costituzionali