Pronuncia 108/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1971 dal tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento penale a carico di Clementino Luigi, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 del codice penale, nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 108/73. REATI E PENE - COD. PEN. ART. 169 - PERDONO GIUDIZIALE - ESCLUSIONE PER REATI LEGATI COL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE AD ALTRI PER I QUALI E' STATO CONCESSO IL BENEFICIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

E' illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 169 c.p., nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione ad altri per i quali e' stato concesso il beneficio. Cio' in analogia a quanto deciso con sentenza n. 86 del 1970, sull'estensione della sospensione condizionale della pena ai reati legati col vincolo della continuita', successivamente giudicati, e, per qualche riflesso in analogia a quanto deciso con sentenza n. 73 del 1971, sulla reiterazione del beneficio per quei reati anteriormente commessi che potevano essere giudicati, per connessione, insieme a quelli per i quali e' concessa la sospensione.

Parametri costituzionali