Pronuncia 256/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), promosso dal Tribunale ordinario di Bari, seconda sezione civile, nel procedimento instaurato da V. D. e S. D. nei confronti dell'Azienda sanitaria locale (ASL) di Bari, con ordinanza del 27 agosto 2021, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, 2022. Visto l'atto di costituzione della ASL di Bari; udito nella udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Libera Valla e Anna Faretra per la ASL di Bari; deliberato nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito: Tue Dec 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: de PRETIS
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la norma della Regione Puglia che subordina al ricorrere di un requisito reddituale il diritto dell'assistito al rimborso delle spese sostenute per taluni farmaci necessari per la cura di allergopatie). (Classif. 112003).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 22, comma 2