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Pronuncia 127/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, promosso dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, nel procedimento penale a carico di M. A., con ordinanza del 15 aprile 2021, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Augusto Antonio Barbera

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Circolazione e soggiorno (libertà di) - In genere - Limitazioni per motivi di sanità - Necessità di prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità - Possibilità per il legislatore di adottare misure adeguate, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, fino all'isolamento individuale. (Classif. 046001)

I motivi di sanità che permettono alla legge, ai sensi dell'art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose. ( Precedente: S. 68/1964 - mass. 2186 ). In linea di principio, non si può negare che un cordone sanitario volto a proteggere la salute nell'interesse della collettività (art. 32 Cost.) possa stringersi di quanto è necessario, secondo un criterio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alle circostanze del caso concreto, per prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità. A seconda dei casi, in particolare, e sempre alla luce della evoluzione della pandemia, il legislatore potrà orientarsi, sia nel senso di prescrivere un divieto generalizzato a recarsi in determinati luoghi, sia nel senso di imporre un divieto di spostarsi a determinate persone, specie quando queste ultime, in ragione della libertà di circolare, siano, a causa della contagiosità, un pericoloso vettore della malattia.

Libertà personale - In genere - Garanzia dell'habeas corpus - Portata. (Classif. 142001)

Il nucleo irriducibile dell' habeas corpus , tutelato dall'art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti ivi espressamente menzionati (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, o convalidato da quest'ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l'autorità di pubblica sicurezza. L'impiego della forza per restringere la capacità di disporre del proprio corpo, purché ciò avvenga in misura non del tutto trascurabile e momentanea, è precluso alla legge dalla lettera stessa dell'art. 13 Cost., se non interviene il giudice, la cui posizione di indipendenza e imparzialità assicura che non siano commessi arbìtri in danno delle persone. ( Precedenti: S. 30/1962 - mass. 1489; S. 13/1972 - mass. 5898 ).

Parametri costituzionali

Libertà personale - In genere - Riserva di giurisdizione - Estensione alle misure limitative della libertà di locomozione che richiedano coercizione fisica o implichino forme di degradazione giuridica (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che sanzionano penalmente la violazione della quarantena obbligatoria imposta con provvedimento dell'autorità sanitaria a chi sia risultato positivo al virus da Covid-19). (Classif. 142001)

Le misure restrittive della libertà di locomozione in tanto rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 13 Cost. (e non dell'art. 16 Cost.) in quanto siano non soltanto obbligatorie (comportino cioè una sanzione per chi vi si sottragga), ma anche tali da richiedere una coercizione fisica (pure se disposte in via generale per motivi di sanità) oppure da comportare l'assoggettamento totale della persona all'altrui potere, vale a dire da compromettere la libertà morale degli individui, imponendo loro una sorta di «degradazione giuridica». ( Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 219/2008 - mass. 32596; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S . 144/1997 - mass. 23255; S.238/ 1996 - mass. 22598; S. 193/1996 - mass. 22522; S. 194/1996 - mass. 22505; S. 143/1996 - mass. 22387; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 23 del 1975 - mass. 7643, mass. 7644; S. 68/1964 - mass. 2187, mass. 2191 ; S. 30/1962 - mass. 1489, mass. 1490 ; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 11/1956 - mass. 41 ; S. 2/1956 - mass. 12 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., in quanto, sanzionando penalmente l'inosservanza della quarantena imposta al soggetto risultato positivo al virus da Covid-19 con provvedimento dell'autorità sanitaria, non prevedono che tale provvedimento sia convalidato entro 48 ore dall'autorità giudiziaria. La c.d. quarantena obbligatoria è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione, e non quella personale. Diversamente dalle misure penali degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, evocate dal rimettente, il divieto di uscire dalla propria abitazione o dimora non è infatti accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, che impedisca al soggetto di allontanarsi o ne consenta l'arresto in caso di violazione; né determina alcuna degradazione giuridica di chi vi è sottoposto, in quanto si collega alla sola circostanza, del tutto neutra sul piano della personalità morale e della pari dignità sociale, di essersi ammalato a causa di un agente patogeno altamente contagioso e che può essere contratto da chiunque. Pertanto, non solo non vi è alcun obbligo ai sensi dell'art. 13 Cost. che il provvedimento dell'autorità sanitaria sia convalidato dall'autorità giudiziaria, ma di quest'ultimo non vi sarebbe neppure stata la necessità costituzionale. La natura del virus, la sua larghissima diffusione, l'affidabilità degli esami diagnostici fugano, del resto, ogni pericolo di arbitrarietà e di ingiusta discriminazione tale da chiamare in causa il giudice, fermo restando che il malato può far valere le proprie ragioni, in via di urgenza, innanzi al giudice comune, perché ne sia accertato il diritto di circolare, qualora difettino i presupposti per l'isolamento).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 6
  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • legge-Art.

Parametri costituzionali