Pronuncia 205/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati) e dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, promosso dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, nel procedimento vertente tra P.A. B. e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza del 3 novembre 2021, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Emanuela Navarretta
Data deposito: Thu Sep 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Necessità di tutelare i danni non patrimoniali, in applicazione dell'art. 2059 cod. civ. - Limite delle offese non bagatellari (Classif. 081004).
Parametri costituzionali
Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Caratteri speciali dell'illecito - Necessità di bilanciare la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato con la tutela dei diritti inviolabili della persona (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina del giudizio risarcitorio per illeciti commessi dai magistrati nell'esercizio della funzione giudiziaria, nella parte in cui limitano il risarcimento dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da privazione della libertà personale). (Classif. 147002).
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Novella che abroga, senza disporne l'efficacia retroattiva, la limitazione ai danni derivanti da privazione della libertà personale - Censurata violazione della tutela dei diritti fondamentali, compreso quello alla salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 147002).
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1