Pronuncia 205/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati) e dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, promosso dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, nel procedimento vertente tra P.A. B. e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza del 3 novembre 2021, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Emanuela Navarretta

Data deposito: Thu Sep 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Necessità di tutelare i danni non patrimoniali, in applicazione dell'art. 2059 cod. civ. - Limite delle offese non bagatellari (Classif. 081004).

I danni non patrimoniali sono quelli conseguenti alla lesione di interessi costituzionalmente protetti e, più precisamente, conseguenti alla lesione di diritti inviolabili della persona. ( Precedente: S. 235/2014 - mass. 38127 ). Il diritto inviolabile di cui all'art. 13 Cost. va tutelato a fronte di coercizioni fisiche, ovvero di forme di privazione o restrizione, aventi a oggetto il corpo della persona, non astrattamente previste dalla legge e irrogate senza un regolare giudizio a tal fine instaurato. ( Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44865; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 11/1956 - mass. 41 ). La lesione dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 Cost., va ascritta ai «casi previsti dalla legge», che ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali. Più precisamente, sia la previsione, nell'art. 2 Cost., della "garanzia" dei diritti inviolabili della persona, sia il senso stesso dell'inviolabilità, proiettata nei rapporti orizzontali, sono idonei a recepire implicitamente il rinvio di cui all'art. 2059 cod. civ. Ai diritti inviolabili della persona non può dunque negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che, non differenziando i danneggiati in base alla loro capacità di produrre reddito, assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva, talora integrata - in presenza di una particolare gravità soggettiva dell'illecito e relativamente alla componente del danno morale - anche da una funzione individual-deterrente. ( Precedente: S. 233/2003 - mass. 27841 ). Deve ritenersi immanente alla necessaria coesistenza pluralistica di libertà e diritti l'esigenza di non assecondare mere reazioni idiosincratiche, richiedendo a ogni persona inserita nel complesso contesto sociale il rispetto di un minimo di tolleranza. Pertanto, non sono risarcibili le offese bagatellari a un diritto inviolabile della persona, in quanto non idonee a coinvolgere in concreto la categoria di cui all'art. 2 Cost. ( Precedente: S. 235/2014 - mass. 38127 ).

Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Caratteri speciali dell'illecito - Necessità di bilanciare la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato con la tutela dei diritti inviolabili della persona (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina del giudizio risarcitorio per illeciti commessi dai magistrati nell'esercizio della funzione giudiziaria, nella parte in cui limitano il risarcimento dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da privazione della libertà personale). (Classif. 147002).

L'illecito da esercizio della funzione giudiziaria presenta caratteri di specialità, posti a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giudiziaria. ( Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44678; S. 164/2017 - mass. 41567; S. 468/1990 - mass. 16641; S. 18/1989 - mass. 12913 ). L'esigenza di preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura rileva nella definizione del confine fra lecito e illecito e nella dialettica tra azione civile diretta nei confronti dello Stato e azione di rivalsa nei riguardi del magistrato. Sono questi i profili della disciplina vòlti a realizzare il delicato bilanciamento tra i principi di cui agli artt. 101 e 103 Cost. e gli interessi di chi risulta ingiustamente danneggiato. Viceversa, una volta delimitato il campo dell'illecito, a beneficio della serenità e dell'autonomia del giudice nello svolgimento delle sue funzioni, non si ravvisano ragioni idonee a giustificare una compressione di quella tutela essenziale dei diritti inviolabili della persona, che è data dal risarcimento dei danni non patrimoniali. ( Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44588; S. 164/2017 - mass. 41570; S. 18/1989 - mass. 12913; S. 26/1987 - mass. 4038; S. 2/1968 - mass. 2739 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. a , della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale. Data l'impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'applicazione sopravvenuta dell'art. 2059 cod. civ. alla responsabilità civile del magistrato, la selezione di un unico diritto inviolabile della persona - la libertà di cui all'art. 13 Cost. -, cui garantire, a fronte di un illecito civile, piena ed effettiva tutela risarcitoria, appalesa i tratti della irragionevolezza. Né la selezione di un solo diritto inviolabile della persona da proteggere con il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche fuori dai casi di reato, è giustificata dalla specificità dell'illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria, ove si consideri, ad esempio, che l'autonomia del magistrato è preservata anche dal carattere indiretto della responsabilità, nonché dai limiti posti all'azione di rivalsa. Neppure, infine, è dato invocare la necessità di preservare un presunto affidamento nella pregressa normativa, poiché il raggio dell'illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria abbracciava sin dal 1988 - tramite il riferimento al danno ingiusto - la lesione di qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante, paradigma ovviamente comprensivo dei diritti inviolabili della persona; di conseguenza, affermare la possibile liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona non equivale a un ampliamento del raggio dell'illecito, ma implica soltanto un'estensione dei danni risarcibili).

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 1

Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Novella che abroga, senza disporne l'efficacia retroattiva, la limitazione ai danni derivanti da privazione della libertà personale - Censurata violazione della tutela dei diritti fondamentali, compreso quello alla salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 147002).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. terza civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., dell'art. 2, comma 1, lett. a ), della legge n. 18 del 2015, censurato nella parte in cui non dispone l'applicazione retroattiva della modifica introdotta all'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, che prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale. La norma censurata ha un contenuto che finisce per combaciare, salvo per l'appunto il profilo temporale, con quello della norma che, all'esito del giudizio di legittimità costituzionalità sull'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla riforma, risulta applicabile ai fatti antecedenti al 2015. Va, dunque, ritenuto che la rimozione, attuata nel 2015, del limite costituito dalla lesione della libertà personale, abbia avuto il senso di eliminare un ostacolo testuale alla piena riespansione dell'art. 2059 cod. civ., nel suo coordinamento con l'art. 2 Cost. In definitiva, sia la corrispondenza fra la disciplina che deriva dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, antecedente alla riforma del 2015, e la norma che si desume dalla modifica introdotta nel 2015, sia la considerazione che, in ogni caso, il secondo gruppo di censure mirava alla retroattività della nuova regola, ma solo a difesa dei diritti di cui agli artt. 2 e 32 Cost., che oramai risultano protetti, determinano il venir meno del vulnus lamentato.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 1