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Pronuncia 221/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 1, lettera a), 75, comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5), e lettera c), e 81 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), e dell'art. 6 della legge della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati l'11 ottobre 2021 e il 28 febbraio 2022, depositati in cancelleria il 19 ottobre 2021 e il 4 marzo 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 64 del registro ricorsi 2021 e al n. 24 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 47, dell'anno 2021 e n. 15, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione della Regione Lazio, nonché l'atto di intervento di Enel Green Power Italia srl; udito nell'udienza pubblica del 13 settembre 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; uditi l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Elisa Caprio per la Regione Lazio; deliberato nella camera di consiglio del 13 settembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento di Enel Green Power Italia srl, nel giudizio relativo al ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies dell'art. 3.1 della legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili); 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81 della legge reg. Lazio n. 14 del 2021; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 4) e 5) - quest'ultimo nella parte in cui introduce i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011 - e lettera c), della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettere e) e s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, lettera a), della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 64 reg. ric. 2021. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 settembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Filippo Patroni Griffi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Lazio - Individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici - Assegnazione della competenza ai Comuni - Sospensione, nelle more, per otto mesi del rilascio delle nuove autorizzazioni di impianti - Violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 75, comma 1, lett. b ), n. 5), della legge reg. Lazio 11 n. 14 del 2021, nella parte in cui introduce i commi 5- quater e 5- quinquies dell'art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011. Le disposizioni censurate dal Governo dispongono una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili ivi indicati (c.d. "moratorie") per otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, in evidente contrasto con la normativa statale, senza che assuma rilievo la circostanza che tale sospensione sia temporalmente circoscritta ad un termine peraltro di gran lunga superiore a quello, di novanta giorni, previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, espressione di un principio fondamentale funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea. L'art. 12 indicato, infatti - nella valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità - esprime l'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità. ( Precedenti: S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 117/2022 - mass. 44910; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass. 43712; S. 258/2020; S. 177/2018 - mass. 40192; S. 69/2018 ).

Norme citate

  • legge della Regione Lazio-Art. 75, comma 1
  • legge della Regione Lazio-Art. 3 .1, comma 5
  • legge della Regione Lazio-Art. 3 .1, comma 5

Parametri costituzionali

Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Lazio - Individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici - Assegnazione della competenza ai Comuni - Sospensione, nelle more, per otto mesi del rilascio delle nuove autorizzazioni di impianti - Novella sostanzialmente riproduttiva della normativa modificata - Violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge reg. Lazio n. 20 del 2021, nella parte in cui sostituisce il comma 5- quater dell'art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011. La disposizione censurata dal Governo, da un lato, introduce una procedura autorizzatoria ai fini dell'installazione di impianti di fonti rinnovabili, il cui esito positivo è subordinato alla loro inclusione in siti diversi da quelli individuati come inidonei da parte dei comuni interessati, e, dall'altro, prevede la sospensione delle installazioni fino a detta individuazione, per un termine comunque non superiore a otto mesi dall'entrata in vigore della legge reg. Lazio n. 14 del 2021. Le diverse formulazioni adoperate dal legislatore regionale con la novella non rendono significativamente differente il loro contenuto normativo da quelle dichiarata costituzionalmente illegittime con la stessa pronuncia.

Norme citate

  • legge della Regione Lazio-Art. 6
  • legge della Regione Lazio-Art. 3 .1, comma 5

Parametri costituzionali

Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Lazio - Modifica in riduzione della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica, in assenza del coinvolgimento degli enti locali interessati - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 81 della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, che prevede la modifica della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, riducendone i confini. La modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991, sia in sede di adozione o modifica del piano del parco, purché siano rispettati i principi stabiliti dalla legge quadro del 1991, che impone sia garantita la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di riperimetrazione, la quale si presenta del tutto assimilabile alla istituzione di una nuova area protetta. Al contrario, nell'adottare la riperimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, non risulta che la Regione Lazio abbia rispettato quanto dettato dalla richiamata normativa statale, cosicché il mancato coinvolgimento degli enti locali costituisce un vizio della fase procedimentale. ( Precedenti: S. 276/2020 - mass. 42924; S. 134/2020 - mass. 43392; S. 115/2022 - mass. 44934 ).

Norme citate

  • legge della Regione Lazio-Art. 81

Parametri costituzionali

Paesaggio - Piano per la salvaguardia del paesaggio - Norme della Regione Lazio - Attività consentite nelle zone agricole, come indicate da legge regionale cui rinvia il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) - Ricomprensione, a seguito di novella legislativa, delle attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività aziendali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei limiti contenuti nel PTPR, con conseguente violazione della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 170008).

La pianificazione paesaggistica è valore imprescindibile e pertanto non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e trasformazione del territorio, al punto che il piano paesaggistico regionale ha immediata prevalenza su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. ( Precedenti: S. 192/2022 - mass. 45031; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 240/2020; S. 210/2016; S. 64/2015 - mass. 38322 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s , Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 64, comma 1, lett. a , della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, il quale modifica l'art. 54 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, recante la disciplina delle trasformazioni urbanistiche in zona agricola, sostituendone il comma 2. La disposizione censurata non ha determinato alcuna unilaterale modifica dell'art. 52 del PTPR della Regione Lazio, poiché non ha alcun effetto sul rinvio operato da detto art. 52 all'art. 54, comma 2, lett. b , della legge reg. Lazio n. 38 del 1999. Di norma, infatti, quando un piano paesaggistico effettua un rinvio ad altra disposizione di legge, detto rinvio deve considerarsi fisso - nel caso di specie, da intendersi alle norme espresse dalla formulazione di quest'ultima disposizione vigente alla data del 18 dicembre 2019 -: la necessaria elaborazione congiunta del PTPR impone di ritenere che le parti, nel momento in cui concordano di fare riferimento a una o più disposizioni vigenti, abbiano voluto incorporare nel piano le norme espresse dalla legislazione oggetto del rinvio. Ne consegue che gli eventuali interventi sulla legislazione cui il PTPR rinvia non sono in grado di determinarne un'unilaterale modifica e non hanno dunque alcuna efficacia su quest'ultimo, il cui contenuto normativo resta quello frutto della elaborazione congiunta. Ai fini dell'individuazione della norma incorporata nel PTPR, dunque, deve farsi riferimento alla disposizione vigente alla data della conclusione del procedimento di copianificazione).

Norme citate

  • legge della Regione Lazio-Art. 64, comma 1
  • legge della Regione Lazio-Art. 54, comma 2

Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le ragioni del contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure - Divieto di motivazione meramente assertiva (nel caso di specie: inammissibilità di alcune questioni di legittimità costituzionale concernenti disposizioni della regione Lazio che assegnano ai Comuni il compito di individuare le aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, che stabiliscono un potere sostitutivo della Regione, in caso di inerzia, e istituiscono un Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee). (Classif. 113003).

L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. ( S. 216/2022; S. 123/2022; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 23/2022 - mass. 44511; S. 171/2021 - mass. 44136; S. 170/2021 - mass. 44134; S. 95/2021 - mass. 43880; S. 144/2020 - mass. 43239; S. 286/2019 - mass. 42859 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. e ed s , e terzo, Cost., dell'art. 75, comma 1, lett. b , nn. 2, 3, 4 e 5 - quest'ultimo nella parte in cui introduce i commi 5- bis e 5- ter dell'art. 3.1 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011 - e lett. c , della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, che dettano una serie di norme in materia di individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, attribuendo tale compito ai comuni. Il ricorrente si è limitato a dedurre la violazione dei parametri costituzionali indicati, senza alcuna autonoma motivazione che illustri le supposte ragioni di contrasto; né richiama la disciplina recata dal d.lgs. n. 387 del 2003, o quella dettata dalle linee guida emanate con d.m. 10 settembre 2010, che recano principi fondamentali nella materia de qua e che sono pienamente operanti nelle more della compiuta attuazione della nuova disciplina statale di cui alla legge di delega n. 53 del 2021 e al relativo d.lgs. n. 199 del 2021. La dichiarazione d'inammissibilità non esonera di per sé la Regione Lazio, ove ne ricorrano i presupposti, dall'adeguare la normativa regionale alla sopravvenuta disciplina statale dettata, in attuazione della richiamata legge di delega, dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.

Norme citate

  • legge della Regione Lazio-Art. 75, comma 1
  • legge della Regione Lazio-Art. 75, comma 1
  • legge della Regione Lazio-Art. 75, comma 1
  • legge della Regione Lazio-Art. 75, comma 1
  • legge della Regione Lazio-Art. 3 .1, comma 5
  • legge della Regione Lazio-Art. 3 .1, comma 5
  • legge della Regione Lazio-Art. 75, comma 1
  • legge della Regione Lazio-Art. 3 .1.1

Parametri costituzionali