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Pronuncia 251/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2022, iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; udita nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi l'avvocato dello Stato Generoso Di Leo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Daria de Pretis

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: de PRETIS

Massime

Paesaggio - Pianificazione - Elaborazione del piano paesaggistico - Prevalenza e inderogabilità del piano codeciso sulle previsioni del legislatore regionale - Fondamento - Necessità di assicurare una visione d'insieme del territorio - Necessaria cautela delle regioni a intervenire laddove il piano congiunto non sia stato ancora elaborato (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Lombardia che consente l'ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica senza prevedere un'espressa clausola di salvaguardia). (Classif. 170007).

I principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico si impongono al legislatore regionale, il quale non può né esplicitamente derogare ai vincoli della pianificazione paesaggistica, né aggirarli introducendo, in assenza del piano codeciso, previsioni atte a pregiudicare le scelte condivise di tutela che nel piano stesso troveranno necessaria espressione. Il tratto caratterizzante del modello di pianificazione prescritto dal cod. beni culturali è da rinvenirsi nell'elaborazione congiunta dello Stato e della regione, dalla quale deriva l'indiscussa prevalenza del piano paesaggistico così elaborato. ( Precedenti: S. 229/2022- mass. 45121; S. 221/2022 - mass. 45132; S. 192/2022 - mass. 45031; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 257/2021 - mass. 44381; S. 251/2021 - mass. 44411; S. 201/2021 - mass. 44229; S. 164/2021; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 29/2021; S. 276/2020; S. 240/2020 - mass. 43216 ). La prevalenza del piano paesaggistico codeciso tra lo Stato e la regione non costituisce una mera petizione di principio, ma sottende quel dovere di assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti, che rinviene il suo imprescindibile presupposto nella visione d'insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite. ( Precedente: S. 187/2022 ). L'omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore non ne determina di per sé l'illegittimità costituzionale ove nella regione sia operante un piano paesaggistico codeciso. Laddove, invece, quest'ultimo non sia stato approvato occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con la pianificazione paesaggistica, sicché i ritardi nella elaborazione del detto piano paesaggistico devono essere compensati con l'esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44961; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., in relazione al principio della necessaria copianificazione paesaggistica di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché del principio di leale collaborazione e dell'art. 9 Cost. - l'art. 6, comma 1, lett. a , della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021 che, modificando l'art. 154, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, consente l'ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica. La disposizione impugnata dal Governo introduce la possibilità di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona agricola, senza prevedere una espressa e adeguata clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica. Né, nel caso in esame, l'omessa indicazione della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore può ritenersi compensata dalla possibilità di un'interpretazione rispettosa dei vincoli suddetti, risultando dirimente la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione non è rimessa a un piano codeciso, ma al piano territoriale regionale approvato dal Consiglio regionale. La disposizione viola anche l'art. 9 Cost., in ragione dell'evidente abbassamento del livello di tutela paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali, senza considerare gli effetti sul paesaggio). ( Precedente: S. 240/2022 - mass. 45215 ).

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 6, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 154, comma 3

Parametri costituzionali