Pronuncia 251/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2022, iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; udita nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi l'avvocato dello Stato Generoso Di Leo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: de PRETIS
Massime
Paesaggio - Pianificazione - Elaborazione del piano paesaggistico - Prevalenza e inderogabilità del piano codeciso sulle previsioni del legislatore regionale - Fondamento - Necessità di assicurare una visione d'insieme del territorio - Necessaria cautela delle regioni a intervenire laddove il piano congiunto non sia stato ancora elaborato (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Lombardia che consente l'ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica senza prevedere un'espressa clausola di salvaguardia). (Classif. 170007).
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 6, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 154, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 135
- decreto legislativo-Art. 143
- decreto legislativo-Art. 145