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Pronuncia 267/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 4 marzo 2022, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; uditi l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale per le quali è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 2, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Luca Antonini

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: de PRETIS

Massime

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Pregiudizialità di quelle relative al riparto di competenze - Conseguente esame prioritario rispetto alle altre. (Classif. 111007).

Le censure che attengono all'asserita violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni hanno natura pregiudiziale e, pertanto, devono essere esaminate, di norma, in via prioritaria. ( Precedente: S. 153/2021 ).

Giudizio costituzionale in via principale - Interpretazione della norma impugnata - Individuazione della materia da essa incisa - Esame della sua ratio, finalità e contenuto - Esclusione degli effetti marginali e riflessi. (Classif. 113004).

Nell'individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma occorre considerarne ratio , finalità e contenuti, tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi. ( Precedente: S. 193/2022 - mass. 44922 ).

Regioni (competenza residuale) - Ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni - Riconducibilità ad essa dei profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, quali quelli antecedenti all'instaurazione del rapporto - Riconducibilità alla materia esclusiva statale dell'ordinamento civile degli interventi incidenti sui rapporti lavorativi in essere (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Valle d'Aosta che proroga l'efficacia di graduatorie concorsuali per consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego regionale). (Classif. 218007).

Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, mentre quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, sono da ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale. Pertanto, le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali - le quali rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive -, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all'organizzazione amministrativa del personale. ( Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44761; S. 58/2021 - mass. 43759; S. 42/2021 - mass. 43705; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 5/2020 - 42245 S. 241/2018 - mass. 40601 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l , Cost., nonché all'art. 2, lett. a e b , dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge reg. Valle d'Aosta n. 35 del 2021 che prorogano al 31 dicembre 2022 la validità della graduatorie, rispettivamente, per l'assunzione di centralinisti dell'emergenza e per l'ammissione nell'organico del Corpo dei vigili del fuoco valdostano, mediante scorrimento delle graduatorie. Le norme regionali impugnate, avendo ad oggetto graduatorie concorsuali ed essendo funzionali a consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego, non invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in quanto attengono, sotto il profilo sia contenutistico che teleologico, ad aspetti pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. Esse inoltre, in virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non violano lo statuto speciale né il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. La durata complessiva assunta dalla prima graduatoria, di cinque anni, non è infatti tale, nella specifica fattispecie, da pregiudicare la professionalità dei candidati giudicati idonei; quanto alla seconda graduatoria, sebbene l'arco temporale sia di nove anni, va considerata la specificità della situazione di fatto e normativa che, anche in ragione della pandemia da COVID-19, ha imposto l'ulteriore proroga di un anno, comunque bilanciata da prescrizioni idonee ad assicurare una efficace valutazione delle perduranti capacità professionali del personale interessato).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Art. 5, comma 9
  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Art. 5, comma 10

Parametri costituzionali

Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Clausola di maggior favore (nel caso di specie: per la Regione autonoma Valle d'Aosta) - Applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., a condizione del carattere maggiormente favorevole rispetto al regime statutario - Limite - Rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. (Classif. 113006).

In virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la Regione autonoma Valle d'Aosta, per effetto dell'applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., è titolare della competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale, che rappresenta, in questo specifico contesto, una forma di autonomia più ampia di quella primaria già attribuitale dall'art. 2 dello statuto speciale e incontra il limite delle «norme fondamentali di riforma economico-sociale». ( Precedenti: S. 58/2021 - mass. 43759; S. 77/2020 - mass. 42525; S. 119/2019 - mass. 42772; S. 241/2018 - mass. 40601 ).

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - In genere - Graduatorie concorsuali - Scorrimento (in particolare: da parte delle Regioni) - Necessario rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento - Limiti e condizioni. (Classif. 131001)

Lo scorrimento delle graduatorie - che non costituisce, di per sé, una deroga al principio del pubblico concorso, giacché presuppone lo svolgimento di una selezione concorsuale - può, in determinate situazioni, anche contribuire a realizzare il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché consente di far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze sopravvenute e di realizzare finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure. Tuttavia, lo scorrimento entra in conflitto con il principio del buon andamento non solo quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire, ma anche allorché la graduatoria già approvata non rifletta più una valutazione attendibile dell'idoneità e della qualificazione professionale dei candidati in conseguenza delle modifiche frattanto introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti o, comunque, del tempo trascorso. Le scelte compiute in materia dal legislatore statale possono contribuire a enucleare e a definire i contorni del principio di buon andamento che le Regioni devono comunque rispettare nell'esercizio della propria competenza. ( Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43073; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 77/2020 - mass. 42527; S. 5/2020 - mass. 42245 e 42247 ).