Pronuncia 267/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 4 marzo 2022, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; uditi l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale per le quali è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 2, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Luca Antonini
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: de PRETIS
Massime
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Pregiudizialità di quelle relative al riparto di competenze - Conseguente esame prioritario rispetto alle altre. (Classif. 111007).
Giudizio costituzionale in via principale - Interpretazione della norma impugnata - Individuazione della materia da essa incisa - Esame della sua ratio, finalità e contenuto - Esclusione degli effetti marginali e riflessi. (Classif. 113004).
Regioni (competenza residuale) - Ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni - Riconducibilità ad essa dei profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, quali quelli antecedenti all'instaurazione del rapporto - Riconducibilità alla materia esclusiva statale dell'ordinamento civile degli interventi incidenti sui rapporti lavorativi in essere (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Valle d'Aosta che proroga l'efficacia di graduatorie concorsuali per consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego regionale). (Classif. 218007).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Art. 5, comma 9
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Art. 5, comma 10
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Clausola di maggior favore (nel caso di specie: per la Regione autonoma Valle d'Aosta) - Applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., a condizione del carattere maggiormente favorevole rispetto al regime statutario - Limite - Rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. (Classif. 113006).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
- legge costituzionale-Art. 10