Pronuncia 258/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi primo, lettera b), e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione lavoro, nel procedimento vertente tra A. P. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 27 aprile 2021, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi l'avvocato Piera Messina per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi primo, lettera b), e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito: Tue Dec 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: de PRETIS

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Massime

Previdenza - In genere - Indennità di fine rapporto per l'impiego pubblico e privato - Unitarietà della categoria per natura e finalità - Retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale. (Classif. 190001)

Le indennità di fine rapporto si atteggiano come una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo. L'evoluzione normativa ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate per il settore privato; tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva, rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva. ( Precedenti: S. 159/2019 - mass. 41049; S. 213/2018 - mass. 40853; S. 243/1993 - mass. 19629 e 19631 ).

Buon andamento e imparzialità della p.a. - In genere - Evocazione quale parametro di illegittimità costituzionale di una data disciplina - Condizione - Contestuale denuncia di arbitrarietà e di manifesta irragionevolezza della stessa. (Classif. 039001).

La violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non può essere evocata se non attraverso la denuncia di arbitrarietà e di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, combinandosi, sotto questo profilo, con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata. ( Precedenti: S. 208/2014 - mass. 38088; S. 243/2005 - mass. 29477; S. 306/1995 - mass. 22187; S. 63/1995 - mass. 21965; S. 250/1993 - mass. 19638; O. 100/2013 - mass. 37088; O. 47/2013 - mass. 36978 ).

Parametri costituzionali

Previdenza - In genere - TFS e TFR - Discipline ragionevolmente differenziate, rimesse alla prudente discrezionalità del legislatore (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative a norme che disciplinano la decadenza del potere di rettifica dell'INPS dei provvedimenti di liquidazione del TFS, nella parte in cui è applicabile all'errore di calcolo determinato da fatto imputabile all'amministrazione pubblica del dipendente)

Spetta al legislatore la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto, in considerazione del complessivo contesto in cui esse vanno a inserirsi e dell'evoluzione normativa che punta ad armonizzarle, ferma restando, in una prospettiva più generale, la loro riconduzione a una comune matrice unitaria, di natura previdenziale; la discrezionalità del legislatore si apprezza particolarmente nel settore del lavoro pubblico, caratterizzato da un percorso di graduale passaggio dal precedente regime di TFS, che ancor oggi sopravvive, a quello del TFR. ( Precedente: S. 244/2020 ). La comune matrice, di natura previdenziale, delle indennità di fine rapporto non implica necessariamente una totale uniformità di disciplina, in quanto ciascuna figura di indennità, ritagliata nel settore lavoristico cui accede, mantiene caratteristiche proprie e peculiari, legate a quel settore, con conseguente coesistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento, senza che ciò naturalmente trasmodi nella negazione dei tratti fondamentali dell'istituto. ( Precedente: S. 458/2005 - mass. 30030 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 30, commi primo, lett. b , e secondo, del d.PR. n. 1032 del 1973, che disciplina, per il TFS, i tempi entro i quali l'INPS può procedere alla rettifica dell'originario assegno di liquidazione, nella parte in cui è applicabile all'errore di calcolo determinato da fatto imputabile all'amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente. In ragione della non comparabilità del TFS del TFR quanto alla disciplina che, negli aspetti di dettaglio, regolamenta le modalità di calcolo e di erogazione dei relativi assegni preclude la valutazione comparativa prospettata dal rimettente, la disciplina censurata - pur differenziandosi da quella dettata per il TFR o altre figure affini di indennità - non intacca la funzione fondamentale dell'istituto e, anzi, risulta del tutto in linea con la funzione previdenziale dell'indennità; la stessa, infatti, è ispirata alla ratio della tutela dell'affidamento, meritevole di particolare attenzione nel settore delle prestazioni previdenziali e opera un ragionevole bilanciamento tra le ragioni dell'erario e l'interesse del beneficiario del trattamento. Inoltre, il termine decadenziale previsto - un anno dall'adozione dell'originario provvedimento di liquidazione -, lungi dal porsi in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, rappresenta uno strumento volto, sia pure indirettamente, ad accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa, senza incidere, in caso di errore non tempestivamente rettificato, su eventuali responsabilità individuali. Spetta al prudente apprezzamento del legislatore valutare se eliminare la disciplina censurata, per favorire il complessivo percorso di riavvicinamento del TFS alle regole attualmente dettate per il settore privato, ovvero mantenerla.) ( Precedenti: S. 159/2019 - mass. 41048; S. 213/2018 - mass. 40853; S. 148/2017 - mass. 41098; S. 191/2005 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30, comma 2