Pronuncia 258/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi primo, lettera b), e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione lavoro, nel procedimento vertente tra A. P. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 27 aprile 2021, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi l'avvocato Piera Messina per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi primo, lettera b), e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito: Tue Dec 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: de PRETIS
Massime
Previdenza - In genere - Indennità di fine rapporto per l'impiego pubblico e privato - Unitarietà della categoria per natura e finalità - Retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale. (Classif. 190001)
Buon andamento e imparzialità della p.a. - In genere - Evocazione quale parametro di illegittimità costituzionale di una data disciplina - Condizione - Contestuale denuncia di arbitrarietà e di manifesta irragionevolezza della stessa. (Classif. 039001).
Parametri costituzionali
Previdenza - In genere - TFS e TFR - Discipline ragionevolmente differenziate, rimesse alla prudente discrezionalità del legislatore (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative a norme che disciplinano la decadenza del potere di rettifica dell'INPS dei provvedimenti di liquidazione del TFS, nella parte in cui è applicabile all'errore di calcolo determinato da fatto imputabile all'amministrazione pubblica del dipendente)
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30, comma 2