Pronuncia 344/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma (ultima parte del primo periodo), 2, commi 2 e 3, e 8, secondo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 dal giudice di pace di Roma, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Onorati Rina ed altri e il Ministro della funzione pubblica, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Luigi Mengoni
Data deposito: Fri Oct 18 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 344/96 A. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUATE PER TUTTI I LAVORATORI DAI CONTRATTI COLLETTIVI E DAGLI ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI STESSI, INDIPENDENTEMENTE DALL'APPARTENENZA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 39, QUARTO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- legge-Art. 8, comma 2
- legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 344/96 B. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUATE PER TUTTI I LAVORATORI DAI CONTRATTI COLLETTIVI E DAGLI ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI STESSI, INDIPENDENTEMENTE DALL'APPARTENENZA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STABILITA DALL'ART. 40 COST. PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - ASSERITO INGIUSTIFICATO EGUALE TRATTAMENTO, SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO, DEI LAVORATORI NON ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI E DI QUELLI ISCRITTI ALLE STESSE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art. 8, comma 2