Pronuncia 210/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 dicembre 2017-3 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 3 gennaio 2018, iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol; udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Franco Modugno; uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Barbara Randazzo per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge reg. Trentino Alto-Adige, nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Franco Modugno
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione di nuovo Comune, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Utilizzo della denominazione di "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan", anziché quella di "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" - Denunciata violazione dell'unità e indivisibilità della Repubblica - Apoditticità delle doglianze - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1
Parametri costituzionali
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione di nuovo Comune, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Utilizzo della denominazione di "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan", anziché quella di "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" - Violazione delle norme statutarie che impongono l'uso della denominazione congiunta italiana e nella lingua delle minoranze locali (nella specie: lingua ladina) - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1, comma 1
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1, comma 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1, comma 4
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 99
Thema decidendum - Accoglimento della questione in via principale di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di questione ulteriore.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1, comma 1
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1, comma 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1, comma 4
Parametri costituzionali
Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Violazione delle norme statutarie, che impongono l'uso della denominazione congiunta italiana e nella lingua delle minoranze locali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2, comma 1
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3, comma 1
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 6, comma 1
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 9, comma 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 9, comma 3
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 10, comma 1
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 12
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 13
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 14
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge regionale istitutiva di nuovo Comune - Ininfluenza sul relativo termine dell'intesa precedentemente raggiunta tra il commissario del Governo e la Regione sulla data d'indizione del referendum ex art. 133 Cost. - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione di tardività del ricorso.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1
Parametri costituzionali
Ricorso in via principale - Nota del Sottosegretario per gli affari regionali - Conseguente insussistenza della materia del Contendere - Esclusione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1