Pronuncia 39/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 5 febbraio 2013, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15 febbraio 2013 e rispettivamente iscritti ai nn. 17, 18 e 20 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella; uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Tiziana Ledda per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012; 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»; 8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»; 9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; 10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso n. 20 del 2013; 11) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013; 12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento alle proprie «prerogative costituzionali», nonché al principio secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all'accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata, con il ricorso n. 18 del 2013; 13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013; 14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per violazione degli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di ragionevolezza, nonché degli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), 12, 13, 19 e 41 del Titolo IV, e dell'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013; 15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per violazione dell'art. 116 Cost., del Titolo IV e dell'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, e dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso n. 17 del 2013; 16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. e all'art. 4, numero 1), della legge cost. n. 1 del 1963, con il ricorso n. 17 del 2013; 17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost., al Titolo IV della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e dell'art. 10 del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013; 18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, numero 1), della legge cost. n. 1 del 1963, e all'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, con il ricorso n. 17 del 2013; 19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, in combinato disposto con l'art. 10 del d.P.R. n. 902 del 1978 e con l'art. 116 Cost., con il ricorso n. 20 del 2013; 20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento al Titolo IV e all'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, agli artt. 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975, all'art. 33 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 116, 127 e 134 Cost., con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013; 21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per violazione degli artt. 24, 113, 116, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., del Titolo IV e dell'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dell'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, , degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, dell'art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013; 22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012 promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., agli artt. 16, 18 e 21 della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 5 della legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013; 23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui disciplinano le modalità di redazione e controllo relative ai rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., agli artt. 16, 18 e 21 della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 5 della legge statutaria n. 17 del 2007, agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013; 24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per quest'ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, alle «prerogative costituzionali» della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al Titolo IV e all'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963 e all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nonché agli artt. 116, 117 e 119 Cost., con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013; 25) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013; 26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso registrato al n. 20 del 2013; 27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., agli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), del Titolo IV e agli artt. 60, 63, comma 5, della legge cost. n. 1 del 1963, agli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e al principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali; all'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6, 46, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, all'art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, agli artt. 79, 80, 81 e 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), all'art. 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con i ricorsi, rispettivamente, n. 17, n. 20 e n. 18 del 2013. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Sergio Mattarella

Data deposito: Thu Mar 06 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SILVESTRI

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Massime

BILANCIO E CONTABILITA' PUBBLICA - DECRETO LEGGE N. 174 DEL 2012 IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI - CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI, SUI GRUPPI CONSILIARI DEI CONSIGLI REGIONALI E SUGLI ENTI LOCALI; STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA GESTIONE FINALIZZATI ALL'APPLICAZIONE DELLA REVISIONE DELLA SPESA PRESSO GLI ENTI LOCALI; MODALITA' DI ADEGUAMENTO DEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI AD AUTONOMIA DIFFERENZIATA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - DISPOSIZIONI ADOTTATE NELL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE DELLO STATO IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI E COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, OPPONIBILI ANCHE ALLE AUTONOMIE SPECIALI, STRUMENTALI A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO - DISTINZIONE TRA I CONTROLLI ISTITUITI DALLE AUTONOMIE ED I CONTROLLI ATTRIBUITI ALLA CORTE DEI CONTI PER ASSICURARE, IN COERENZA CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, L'EQUILIBRIO DEI BILANCI E LA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO PUBBLICO - LEGITTIMA COMPRESSIONE DEGLI SPAZI DI AUTONOMIA REGIONALE E PROVINCIALE IN CONSEGUENZA DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO STATALE DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213) contiene, tra le altre, disposizioni riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali, le modalità di adeguamento degli ordinamenti degli enti ad autonomia differenziata, i controlli esterni sugli enti locali, i controlli sulla gestione economico-finanziaria finalizzati all'applicazione della revisione della spesa pubblica degli enti locali e la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Le disposizioni impugnate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento (artt. 1, commi da 1 a 12 e 16, 3, comma 1, lett. e ), 6 e 11- bis ) sono ascrivibili all'ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento. La disciplina dei controlli sugli enti territoriali ha assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. A tali vincoli si riconnette la normativa nazionale sul patto di stabilità interno, il quale coinvolge Regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica scaturenti dai richiamati vincoli europei, diversamente modulati negli anni in forza di disposizioni legislative, costantemente qualificate come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai predetti principi di coordinamento, dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., impone al complesso delle pubbliche amministrazioni di assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell'interesse della Regione e delle Province autonome, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale alle esigenze di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti. Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio. Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia degli enti territoriali, né si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle pertinenti norme statutarie e di attuazione, poiché, venendo in rilievo il diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica, sono dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. Inoltre, tutte le tipologie dei controlli sugli enti territoriali definite dal legislatore statale devono avere comunque natura collaborativa, ancorché quest'ultimo sia libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché esso abbia fondamento costituzionale. I principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, tenuto conto della necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della loro stessa autonomia di spesa. - Sull'ascrivibilità delle norme censurate all'ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2013, 229/2011, 179/2007, 267/2006 e 29/1995. - Sulla qualificazione delle disposizioni legislative sul patto di stabilità interno, che hanno modulato nel tempo gli obiettivi di finanza pubblica scaturenti dai vincoli europei, come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 267/2006. - Nel senso che il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dagli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, v. la citata sentenza n. 60/2013. - In relazione ai controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, strumentali al rispetto degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio, v. le citate sentenze nn. 266/2013, 60/2013 e 179/2007. - Sui caratteri di neutralità e di indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti, v. la citata sentenza n. 226/1976. - Nel senso che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica sono funzionali ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica e a prevenire squilibri di bilancio, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 79/2013, 60/2013, 51/2013, 28/2013 e 78/2011. - Sull'applicabilità anche agli enti ad autonomia differenziata dei principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 229/2011, 120/2008 e 169/2007. - Sulla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), ancor più avvertita dopo che l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, nel comma premesso all'art. 97 Cost., ha richiamato il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, v. la citata sentenza n. 60/2013. - Per l'affermazione che da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni deriva naturalmente una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante, v., ex multis , le citate sentenze nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004 e 36/2004. - Sull'esigenza che tutte le tipologie dei controlli sugli enti territoriali disciplinati dal legislatore statale abbiano comunque natura collaborativa, ancorché quest'ultimo sia libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché abbia un fondamento costituzionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 179/2007, 267/2006 e 29/1995. - Per l'affermazione che i controlli attribuiti dal legislatore statale alla Corte dei conti non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle pertinenti norme statutarie e di attuazione, poiché sono dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost., v., tra le tante, le citate sentenze nn. 60/2013 e 179/2007. - Sulla distinzione tra il controllo interno sulla gestione amministrativa ed i controlli attribuiti alla Corte dei conti, avuto riguardo ai parametri (artt. 81, 100, 119 e 120 Cost.) ed allo scopo (la tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica) propri di questi ultimi, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Generale clausola di salvaguardia per gli enti ad autonomia speciale, secondo cui "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione" - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita inidoneità della clausola a salvaguardare effettivamente la particolare autonomia delle Regioni ricorrenti - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Esclusione che la disposizione censurata imponga di attuare disposizioni in contrasto con gli statuti speciali e relative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non é fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11- bis del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 Cost., al principio di ragionevolezza, agli artt. 4, numeri 1) e 1- bis ), 12, 13, 19, 41 e 65 dello statuto friulano e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 dello statuto sardo - in quanto, omettendo di richiamare, oltre alle forme, i limiti imposti dalle fonti di autonomia all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge da parte degli enti ad autonomia differenziata, nonché prescrivendo che questi ultimi attuino le disposizioni anziché i principi del medesimo decreto, o tralasciando di prevedere espressamente la salvezza degli ambiti di competenza delle Regioni a statuto speciale, disporrebbe che l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge debba avvenire anche nel caso in cui le stesse contrastino con gli statuti delle ricorrenti o con le relative norme di attuazione, con la conseguente inidoneità della censurata clausola di salvaguardia a tutelare effettivamente le autonomie speciali. Invero, la norma de qua stabilisce l'inapplicabilità delle disposizioni del decreto-legge agli enti ad autonomia speciale, fatta eccezione per i soli casi in cui singole disposizioni statuiscano espressamente in senso contrario. Tale interpretazione, col sancire la piena idoneità dell'art. 11- bis a garantire le prerogative degli enti ad autonomia differenziata, esclude che esso imponga alle ricorrenti di attuare disposizioni che contrastino con i loro statuti o con le relative norme di attuazione. - Sull'interpretazione dell'impugnato art. 11- bis del d.l. n. 174 del 2012, v. la citata sentenza n. 219/2013.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 11 BIS
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 116
  • Costituzione-Art. 117
  • Costituzione-Art. 119
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 12
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 13
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 19
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 41
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 65
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 4
  • statuto regione Sardegna-Art. 5
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 7
  • statuto regione Sardegna-Art. 8
  • statuto regione Sardegna-Art. 15
  • statuto regione Sardegna-Art. 16
  • statuto regione Sardegna-Art. 19
  • statuto regione Sardegna-Art. 33
  • statuto regione Sardegna-Art. 34
  • statuto regione Sardegna-Art. 35
  • statuto regione Sardegna-Art. 46
  • statuto regione Sardegna-Art. 50
  • statuto regione Sardegna-Art. 54
  • Costituzione-Art. 118

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" - Ricorso della Provincia di Trento - Mancata impugnazione delle altre disposizioni contenute nell'art.1, alle quali il censurato comma 16 impone che la Provincia si adegui - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213) - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento alle proprie prerogative costituzionali ed ai principi relativi alla disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti ad autonomia differenziata - il quale prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del citato art. 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Infatti, una norma che, come quella impugnata, impone a un ente di adeguare il proprio ordinamento ad altre disposizioni può essere lesiva delle attribuzioni di quell'ente non di per sé, ma soltanto in quanto lo siano le altre disposizioni alle quali esso si deve adeguare. La ricorrente non poteva perciò limitarsi a impugnare il solo comma 16 dell'art. 1, ma avrebbe dovuto impugnarlo unitamente agli altri commi dello stesso articolo ai quali il comma 16 le imponeva di adeguarsi.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 16
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Ricorso della Regione Sardegna - Ritenuta istituzione di "un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio" suscettibile di portare a "gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio" -Asserita lesione dell'autonomia finanziaria - Censura generica che investe in modo indifferenziato disposizioni che prevedono controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, eterogenei quanto all'oggetto, al parametro e all'esito, senza specificazione dei termini nei quali ciascuno di essi ha singolarmente violato i parametri invocati - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 7 e 8 dello statuto sardo, in quanto, nel prevedere il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria regionale, avrebbe istituito un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio, suscettibile di pregiudicare l'effettiva autonomia delle scelte della Regione. La ricorrente ha infatti genericamente censurato i predetti commi senza specificare né quali di essi abbiano istituito i contestati controlli cui possono conseguire le lamentate gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio, né come ciascuno dei tali commi impugnati contrasti con i parametri statutari e costituzionali invocati. - Sull'inammissibilità di questioni prospettate con riguardo a norme di contenuto eterogeneo in carenza di ogni collegamento fra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni impugnate, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 249/2009.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • decreto-legge-Art. 1, comma 4
  • decreto-legge-Art. 1, comma 5
  • decreto-legge-Art. 1, comma 6
  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • decreto-legge-Art. 1, comma 8
  • decreto-legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione della autonomia finanziaria che si traduce anche nella violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Censura generica che investe in modo indifferenziato disposizioni che prevedono controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, eterogenei quanto all'oggetto, al parametro e all'esito, senza specificazione dei termini nei quali ciascuno di essi ha singolarmente violato i parametri invocati - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. La ricorrente ha infatti genericamente censurato i predetti commi senza specificare né quali di essi abbiano istituito i contestati controlli preventivi e successivi di legittimità sul bilancio cui possono conseguire le lamentate gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio, né come ciascuno dei tali commi impugnati contrasti con il parametro invocato. - Sull'inammissibilità di questioni prospettate con riguardo a norme di contenuto eterogeneo in carenza di ogni collegamento fra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni impugnate, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 249/2009.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • decreto-legge-Art. 1, comma 4
  • decreto-legge-Art. 1, comma 5
  • decreto-legge-Art. 1, comma 6
  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • decreto-legge-Art. 1, comma 8
  • decreto-legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita introduzione unilaterale da parte dello Stato di nuove forme di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Regione, senza il ricorso alle procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione - Insussistenza - Riconoscimento alle norme impugnate della natura di principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 54 e 56 dello statuto sardo, in combinato disposto con gli artt. 10 del d.P.R. n. 902 del 1978 e 116 Cost., in quanto, nel rafforzare le attribuzioni della Corte dei conti, avrebbe introdotto unilateralmente nuove forme di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, senza il ricorso alle procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione. Le censurate disposizioni, che perseguono la duplice finalità del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, si collocano nell'ambito materiale di legislazione concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata. Le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, del resto, trovano fondamento, oltre che nell'art. 100, secondo comma, Cost. (il cui riferimento al controllo sulla gestione del bilancio dello Stato deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nella tutela dei principi del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.), cioè di principi che sono anch'essi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata. Ciò conferma che dette attribuzioni debbono imporsi, in modo uniforme - naturalmente nei termini propri di una normativa di principio - nell'intero territorio nazionale, senza che esse possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale. Pertanto, lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Peraltro, nella specie, non si ravvisa alcun contrasto con la normativa statutaria o di attuazione degli statuti. - Sull'opponibilità dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica anche agli enti ad autonomia differenziata, ricompresi nell'ambito della finanza pubblica allargata, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 198/2012 e 179/2007. - Sull'esigenza costituzionale che le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni si impongano in modo uniforme nell'intero territorio nazionale, senza che possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 198/2012.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • decreto-legge-Art. 1, comma 4
  • decreto-legge-Art. 1, comma 5
  • decreto-legge-Art. 1, comma 6
  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • decreto-legge-Art. 1, comma 8
  • decreto-legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione della relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, nel quale sarebbero esaustivamente indicati i controlli attribuiti alla Corte dei conti nell'ordinamento della Regione - Insussistenza - Strumento che ha fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa, funzionale a prevenire squilibri di bilancio - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 116 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, nonché all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale introduce la relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. L'istituto disciplinato dalla norma impugnata trova fondamento costituzionale e, ancorché obbligatoriamente previsto, riveste natura collaborativa, risultando funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative, e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio. - Sulla libertà del legislatore di assegnare alla Corte dei conti, anche in relazione agli enti ad autonomia differenziata, qualsiasi altra forma di controllo, purché avente fondamento costituzionale e natura collaborativa, stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 29/1995. - Sulla possibilità che i controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni stimolino l'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative e prevengano squilibri di bilancio, v. le citate sentenze nn. 250/2013, 70/2012, 179/2007 e 29/1995.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 116
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art.
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 65
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita invasione di un ambito riservato alla normativa di attuazione dello statuto speciale - Asserita natura coercitiva del controllo - Insussistenza - Riconoscimento alle dette attribuzioni della Corte dei conti della natura di principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Controllo di natura collaborativa - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 116 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano ed all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 - dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali, rispettivamente, introducono una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), ed impongono che i predetti rendiconti tengano altresì in considerazione le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Lo Stato può prevedere, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo il limite che esse non contrastino, in modo puntuale, con le fonti di autonomia. Nella specie, tale limite non risulta superato, atteso che il controllo successivo sulla gestione finanziaria regionale previsto dalle disposizioni impugnate si colloca su un piano palesemente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione in senso stretto sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione. Inoltre, il controllo sui bilanci e sui rendiconti delle Regioni e degli enti del SSN - considerato in sé ed a prescindere da quanto previsto esclusivamente dal comma 7 circa gli obblighi discendenti dalla pronuncia del giudizio di controllo e le conseguenze del mancato rispetto degli stessi - consiste nel mero esame di tali bilanci e rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per le indicate finalità di verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Tale esame è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma non implica, di per sé, alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto al controllo. - Sulla distinzione tra controllo successivo sulla gestione finanziaria regionale e controllo sulla gestione in senso stretto, v. la citata sentenza n. 179/2007. - Nel senso che un esame idoneo ad evidenziare eventuali disfunzioni non implichi di per sé alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto al controllo, v. la citata sentenza n. 179/2007.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • decreto-legge-Art. 1, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 116
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art.
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 65
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita invasione della competenza della Corte costituzionale quale unico organo titolare del sindacato di costituzionalità delle leggi regionali - Insussistenza - Controllo collaborativo finalizzato alla mera segnalazione di disfunzioni - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 127 e 134 Cost. - dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali, rispettivamente, introducono una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), ed impongono che i predetti rendiconti tengano altresì in considerazione le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Un dubbio in ordine alla sussistenza delle denunciate violazioni potrebbe insorgere solo laddove il sindacato sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni assegnato alla Corte dei conti fosse suscettibile di produrre effetti giuridici impeditivi dell'efficacia di tali leggi, così come è proprio del controllo di costituzionalità delle leggi regionali introdotto dal ricorso del Governo. Tuttavia, le censurate disposizioni, in sé considerate, prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni che, avendo come esito la mera segnalazione delle disfunzioni eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, non è in grado di incidere sull'efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. Pertanto, gli impugnati commi 3 e 4, in quanto tali, non introducono un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad alterare il regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e le competenze della Corte costituzionale.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 3
  • decreto-legge-Art. 1, comma 4
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi delle Regioni - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Violazione della potestà legislativa regionale - Introduzione di un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, cui è affidato in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Dichiarazione effettuata in relazione a parametro costituzionale - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.

E' costituzionalmente illegittimo, per lesione dei parametri costituzionali e statutari posti a garanzia della potestà legislativa regionale, l'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. Il predetto comma disciplina gli interventi che gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti, ivi comprese le Regioni, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, cioè, nella specie, l'obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i necessari provvedimenti, anch'essi legislativi. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all'attribuzione, a tali omissioni e verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell'efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta. La disposizione impugnata conferisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo. Tali effetti non possono, tuttavia, essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della magistratura contabile trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che - come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione - è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea all'ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale. Inoltre, il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni è diretto alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Tale controllo ha, dunque, come parametro, almeno in parte, norme costituzionali, quali gli artt. 119, sesto comma, e 81 Cost., che costituisce la garanzia costituzionale dei menzionati equilibri economico-finanziari. Il giudizio in esame si configura quindi, almeno per la parte in cui si svolge alla stregua di norme costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, al quale l'impugnato comma 7 riconnette la possibile inibizione dell'efficacia di dette leggi. Tale disposizione ha così introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell'efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime. La dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata, essendo fondata anche sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia per tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite). - Sul principio di unicità della giurisdizione costituzionale, che non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere, v. le citate sentenze nn. 6/1970, 31/1961, 21/1959 e 38/1957.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita preclusione per lo Stato di prevedere controlli diversi da quelli definiti dalla vigente normativa di attuazione statutaria - Insussistenza - Disciplina costituente principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Non fondatezza della questione.

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 116 e 117, terzo comma, Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano ed all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato disciplina gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Invero, lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo che esse contrastino, in modo puntuale, con le fonti di autonomia. Tale contrasto è, nella specie, insussistente, poiché il controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti del SSN si colloca su un piano palesemente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione in senso stretto sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita natura coercitiva del controllo, avente conseguenze sanzionatorie e repressive - Insussistenza - Disciplina volta ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'interesse della legalità costituzionale-finanziaria e della tutela dell'unità economica della Repubblica, anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 e 119 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 ed agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto sardo, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del SSN va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. Per l'effettivo conseguimento di tale scopo, l'impugnato comma 7 ha stabilito che l'accertamento, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, delle carenze di maggiore gravità ivi elencate (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno), fa sorgere l'obbligo, in capo all'ente controllato, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, i provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. Lo stesso comma prevede poi che l'inosservanza di detto obbligo, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Si tratta, dunque, di effetti - attribuiti dalla disposizione impugnata alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del SSN e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte , dell'efficacia dei bilanci da essi approvati. Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del SSN sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell'autonomia dei predetti enti, che, tuttavia, si giustifica in forza dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea. La ragionevolezza, in funzione della tutela dell'indicato interesse, degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del SSN comporta l'infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti in ordine al carattere «coercitivo» e «sanzionatorio e repressivo» degli stessi. Tale conclusione, del resto, è ancor più valida a seguito dell'imposizione a tutte le pubbliche amministrazioni, ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012, della fondamentale regola dell'equilibrio dei bilanci (art. 97, primo comma, Cost.), del cui rispetto la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa costituiscono essenziali presidi. - Sull'ascrivibilità del controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 198/2012 e 179/2007. - Sulla rilevanza dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, v. la citata sentenza n. 60/2013.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita natura di norma di dettaglio della disposizione censurata - Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Disciplina che regola gli effetti delle pronunce della Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato disciplina gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Invero, il legislatore statale, nell'esercizio della propria competenza a determinare i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», può prevedere forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti territoriali e sugli enti del SSN, le quali trovino fondamento, come nella specie, negli artt. 28, 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, e 119 Cost. Tale competenza legislativa dello Stato comprende anche la determinazione degli esiti dei predetti controlli e, in particolare, la disciplina degli effetti delle pronunce adottate dalla Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo, in quanto parte integrante del medesimo. La Corte dei conti, del resto, è un Istituto che, ancorché posto al servizio dello Stato-ordinamento e non già soltanto dello Stato-apparato, appartiene pur sempre all'ordinamento statale: ciò esclude che il contenuto e gli effetti delle sue pronunce possano essere disciplinati dal legislatore regionale. L'impugnato comma 7, pertanto, stabilendo gli esiti del controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del SSN, costituisce un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica». - Sulla possibilità per il legislatore statale di prevedere, nell'esercizio della propria competenza a determinare i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti territoriali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, le quali trovino fondamento negli artt. 28, 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, e 119 Cost., v. le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 198/2012, 179/2007, 267/2006 e 29/1995. - Sulla posizione ordinamentale della Corte dei conti, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 198/2012, 267/2006, 224/1999 e 29/1995.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ritenuta assenza di strumenti di tutela giurisdizionale avverso le pronunce della Corte dei conti di accertamento delle irregolarità e di verifica negativa dei provvedimenti regionali - Asserita violazione del diritto di agire in giudizio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato disciplina gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. La norma de qua , allo scopo di assicurare l'effettività dei controlli finanziari della Corte dei conti, ha attribuito alle pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo, da essa previste, effetti non meramente collaborativi - come quelli che rimettono agli stessi enti controllati l'adozione delle misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate - ma imperativi nei riguardi degli enti del SSN e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell'azione amministrativa degli stessi enti, con conseguente possibilità di una lesione delle loro situazioni giuridiche soggettive che esige la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell'art. 24 Cost. Resta, perciò, in discussione, non già l' an , ma soltanto il quomodo di tale tutela. L'identificazione di tale tutela costituisce, tuttavia, un problema interpretativo della normativa vigente la cui risoluzione esula dall'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale. La disposizione impugnata non comporta alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito. - Nel senso che il fondamentale principio dell'art. 24 Cost. assicura la garanzia della tutela innanzi al giudice, v. la citata sentenza n. 470/1997.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 7
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della potestà legislativa primaria nella materia dell'ordinamento degli uffici, comprensiva della contabilità regionale, ovvero della competenza legislativa regionale residuale - Insussistenza - Censura rivolta verso disposizione costituente norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 117, quarto comma, Cost. e 4, numero 1), dello statuto friulano - dell'art. 1, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della verifica sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), accertino altresì che detti rendiconti prendano in considerazione anche le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Le disposizioni dell'art. 1 del d.l. in esame costituiscono norme di principio in materia di «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica», opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Conseguentemente, il legislatore statale ben può, legittimamente, dettare norme di principio le quali prevedono che le introdotte verifiche sui rendiconti includano anche le partecipazioni in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati della gestione degli enti del SSN, senza con ciò invadere l'ambito di competenza riservato alla potestà legislativa primaria della Regione. Ciò risponde anzitutto all'esigenza di porre quei principi funzionali a garantire l'armonizzazione dei bilanci e dei conti degli enti territoriali che trovano espresso radicamento nel titolo competenziale individuato dall'art. 117, terzo comma, Cost., e sono pertanto opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Pertanto quest'ultimo non risulta, al di là di detti principi, vincolato nelle modalità di redazione del rendiconto stesso, né leso in ambiti di competenza riservati alla sua potestà legislativa primaria. Detta armonizzazione risulta altresì funzionale a garantire il raffronto tra i bilanci pubblici degli enti territoriali, specie per prevenire squilibri di bilancio in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. e assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica cui partecipano anche le autonomie speciali. - Sulla partecipazione delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2013 e 425/2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita violazione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Esclusione di un obbligo di adeguamento da parte delle Regioni ricorrenti, che hanno già introdotto un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla disposizione censurata - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost., al Titolo IV dello statuto friulano, agli artt. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, 7 e 8 dello statuto sardo e 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il r.d. n. 1214 del 1934. Infatti, le Regioni ricorrenti hanno già a suo tempo adottato un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla norma in esame. Pertanto, nei confronti delle ricorrenti non sussiste alcun obbligo di adeguamento alla censurata disposizione.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 5
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 116
  • Costituzione-Art. 119
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
  • statuto regione Sardegna-Art. 7
  • statuto regione Sardegna-Art. 8
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che "il Presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e che "la relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale" - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione della competenza legislativa statutaria in materia di ordinamento degli uffici - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Insussistenza - Interpretazione della disposizione censurata nel senso che le linee guida non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente alla Regione - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, numero 1), dello statuto friulano e 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale dispone che il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione (inviata anche al Presidente del Consiglio regionale) sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto. L'impugnato comma 6 è stato attuato con la delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, n. 5 dell'11 febbraio 2013, recante «Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni». La disposizione censurata deve, pertanto, essere interpretata nel senso che le "Linee guida" non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente della Regione, in conformità, del resto, ai lavori preparatori. Inoltre, tale relazione, lungi dal sovrapporsi ad ambiti competenziali preservati dalle fonti di autonomia, costituisce istituto funzionale a garantire il raccordo tra controlli interni ed esterni, finalizzati ad assicurare il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali. - Sulla finalizzazione dei controlli esterni a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006, 181/1999, 470/1997 e 29/1995.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 6
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano "trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza" - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Genericità dei motivi non sorretti da adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 1, comma 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. La censura si connota per la genericità dei motivi, non sorretti da adeguate argomentazioni, atteso che la ricorrente non spiega in alcun modo quali sarebbero le determinazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si duole e le asserite conseguenze sanzionatorie e repressive che sarebbero lesive dell'autonomia regionale. - Per il consolidato principio secondo cui il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve, altresì, «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge», ponendosi la esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali», a pena di inammissibilità della questione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 41/2013, 114/2011, 310/2010, 40/2007, 139/2006 e 450/2005; ordinanza n. 123/2012.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 8
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Costituzione-Art. 119
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 4
  • statuto regione Sardegna-Art. 5
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 7
  • statuto regione Sardegna-Art. 8

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa - Insussistenza - Controlli esterni e di natura documentale non lesivi dell'autonomia politica - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti). Il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo leso dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale. - Sulla diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive, v., ex multis , le citate sentenze nn. 306/2002 e 106/2002. - Sull'impossibilità di considerare estesa ai consigli regionali «la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale», v. la citata sentenza n. 292/2001, ove sono richiamate le sentenze nn. 110/1970 e 129/1981. - Per il principio secondo cui le assemblee elettive delle Regioni si differenziano, anche sul piano dell'autonomia organizzativa e contabile, dalle assemblee parlamentari, v. le citate sentenze nn. 292/2001, 81/1975 e 143/1968.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 9
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 116
  • Costituzione-Art. 117
  • Costituzione-Art. 127
  • Costituzione-Art. 119
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 16
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 18
  • legge regionale Friuli-Venezia Giulia-Art.
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 4
  • statuto regione Sardegna-Art. 5
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 7
  • statuto regione Sardegna-Art. 8
  • statuto regione Sardegna-Art. 15
  • statuto regione Sardegna-Art. 19
  • statuto regione Sardegna-Art. 26
  • statuto regione Sardegna-Art. 33
  • statuto regione Sardegna-Art. 54
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 21
  • statuto regione Sardegna-Art. 56
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione del "divieto di fonti secondarie statali nelle materie regionali" - Insussistenza - D.P.C.m. privo di contenuto normativo, avente il solo scopo di indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare le esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto, nel disciplinare il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, affida la determinazione della relativa struttura a "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con d.P.C.m., così demandando a tali organi l'esercizio di un potere sostanzialmente normativo in materie regionali. La norma impugnata ha avuto attuazione con il d.P.C.m. 21 dicembre 2012, il quale risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a garantire un'omogenea redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari. Le esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti; in particolare, la codificazione di parametri standardizzati è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica, inscindibilmente connessa alla disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi. - Sulle esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili, strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti, v., ex multis , la citata sentenza n. 138/2013. - Sulla necessità per lo Stato di disporre di strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 309/2012, 176/2012 e 52/2010.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 9
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Attribuzione di competenze al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Ribaltamento del rapporto intercorrente tra il Presidente e il Consiglio regionale, come delineato nelle rispettive discipline statutarie - Necessità di espungere dal primo periodo del comma censurato le parole "che lo trasmette al presidente della Regione" - Necessità di espungere dal secondo periodo del comma censurato le parole "al presidente della regione per il successivo inoltro" - Illegittimità costituzionale parziale .

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 12 dello statuto friulano, 15 e 35 dello statuto sardo, il primo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione» ed il secondo periodo del medesimo comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro». Il comma impugnato attribuisce funzioni al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in violazione degli evocati parametri statutari, poiché il legislatore statale non può individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché, nel caso in esame, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti in parola. Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale parziale del primo periodo del comma 10, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e del secondo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione delle delibere riguardanti i controlli effettuati dal giudice contabile sui gruppi consiliari, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro». - Sull'impossibilità per il legislatore statale di individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché al solo fine di raccolta e trasmissione di atti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 22/2012, 201/2008 e 387/2007. - In senso conforme alla presente decisione, v., ex multis , le citate sentenze nn. 50/2013, 52/2012, 217/2011, 269/2007 e 85/1990.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 10
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 10

Parametri costituzionali

  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 12
  • statuto regione Sardegna-Art. 15
  • statuto regione Sardegna-Art. 35

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Individuazione del Presidente della Giunta quale destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Sussistenza del nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali - Necessità di sostituire le parole "presidente della Regione" con le parole "presidente del consiglio regionale" - Illegittimità costituzionale parziale .

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 12 dello statuto friulano, 15 e 35 dello statuto sardo, il primo periodo del comma 11 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui, nell'individuare il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari, prevede «il presidente della regione», anziché «il presidente del consiglio regionale». Infatti, le fonti di autonomia e gli evocati parametri statutari, nonché le norme dei regolamenti consiliari, individuano nel Presidente del Consiglio regionale l'unico organo legittimato alla rappresentanza dell'assemblea elettiva, tra l'altro quale garante dell'autonomia consiliare. Inoltre, per costante giurisprudenza costituzionale, vi è un nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche delle autonomie speciali. Pertanto, il legislatore statale ben può legittimamente individuare il Presidente del Consiglio regionale quale organo titolare di funzioni inerenti alla trasmissione del rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. - Sul nesso di ausiliarietà della Corte dei conti, specie nell'esercizio delle funzioni di "controllo referto", nei confronti delle assemblee elettive, anche delle autonomie speciali, v., ex multis , la citata sentenza n. 267/2006.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 11
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 12
  • statuto regione Sardegna-Art. 15
  • statuto regione Sardegna-Art. 35

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Disciplina delle modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Controllo di natura meramente documentale - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 11, primo e secondo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che disciplina le modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari. Infatti, le disposizioni impugnate rimangono nell'alveo tracciato dalla giurisprudenza costituzionale circa il necessario carattere collaborativo ed il fondamento costituzionale delle attribuzioni del giudice contabile, a cui è riconducibile anche il controllo meramente documentale sui rendiconti dei gruppi consiliari.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 11
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 11

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 116
  • Costituzione-Art. 117
  • Costituzione-Art. 127
  • Costituzione-Art. 119
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 16
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 18
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 21
  • legge regionale Friuli-Venezia Giulia-Art. 5
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 4
  • statuto regione Sardegna-Art. 5
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 7
  • statuto regione Sardegna-Art. 8
  • statuto regione Sardegna-Art. 15
  • statuto regione Sardegna-Art. 19
  • statuto regione Sardegna-Art. 26
  • statuto regione Sardegna-Art. 33
  • statuto regione Sardegna-Art. 54
  • statuto regione Sardegna-Art. 56
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Principio generale delle norme di contabilità pubblica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui introduce l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari. L'obbligo di restituzione può ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica, poiché risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è poi circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione e risulta riconducibile alla procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 11
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 116
  • Costituzione-Art. 117
  • Costituzione-Art. 119
  • Costituzione-Art. 127
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 16
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 18
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 21
  • legge regionale Friuli-Venezia Giulia-Art. 5
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 4
  • statuto regione Sardegna-Art. 5
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 7
  • statuto regione Sardegna-Art. 8
  • statuto regione Sardegna-Art. 15
  • statuto regione Sardegna-Art. 19
  • statuto regione Sardegna-Art. 26
  • statuto regione Sardegna-Art. 33
  • statuto regione Sardegna-Art. 54
  • statuto regione Sardegna-Art. 56
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 5

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Previsione che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Sanzione ex lege potenzialmente in grado di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale - Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 11, terzo periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La disposizione de qua introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege , senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso, posta dalla giurisprudenza costituzionale a fondamento delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti. Avuto riguardo alla qualificazione dei gruppi consiliari, proiezione dei partiti politici in assemblea regionale, come organi del consiglio ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio, la norma impugnata - introducendo una sanzione che preclude qualsiasi finanziamento e rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari - è suscettibile di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. La dichiarazione di illegittimità, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite). - Sulla necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo, posta a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, v., tra le tante, la citata sentenza n. 179/2007. - Per la qualificazione dei gruppi consiliari come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio, v. le citate sentenze nn. 187/1990 e 1130/1988.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 11
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 - Consequenziale necessità di prevedere che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue non alla «decadenza di cui al presente comma», ma all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11 - Illegittimità costituzionale parziale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 11, quarto periodo, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui prevede che l'obbligo del gruppo consiliare di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11. Tale dichiarazione consegue alla ritenuta incostituzionalità della sanzione di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale nell'esercizio successivo a quello rendicontato, prevista a carico del gruppo consiliare che ometta di regolarizzare il rendiconto in caso di irregolarità riscontrate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 11
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Decadenza e obbligo di restituzione delle somme ricevute "di cui al comma 11", in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 - Consequenziale necessità di sostituire la locuzione "La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono" con la locuzione "L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue" - Illegittimità costituzionale parziale - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., l'art. 1, comma 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), là dove dispone che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono», anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue». Tale dichiarazione consegue alla ritenuta incostituzionalità della sanzione di decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale nell'esercizio successivo a quello rendicontato, prevista a carico del gruppo consiliare che ometta di regolarizzare il rendiconto in caso di irregolarità riscontrate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all'applicazione della norma in esame a tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 12
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia del consiglio regionale e dei gruppi consiliari, sotto il profilo della mancanza di idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità, e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo - Insussistenza - Impossibilità di interpretare la norma come escludente il diritto di agire in giudizio - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto - nel disciplinare i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali - non garantirebbe idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità e la delibera di non regolarità del rendiconto del gruppo, e la conseguente decadenza dal diritto all'erogazione del contributo a carico del bilancio del consiglio. Infatti, l'eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare, nel silenzio della norma, la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dalla legge in base alle fondamentali garanzie costituzionali assicurate dagli artt. 24 e 113 Cost., costituenti principi supremi dell'ordinamento. Pertanto, in relazione alle norme impugnate non può essere esclusa, per i gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinnanzi al giudice, restando in discussione, non già l' an , ma soltanto il quomodo di tale tutela: problema interpretativo della normativa vigente la cui definizione esula, ovviamente, dall'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale. La disposizione impugnata non comporta dunque alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito. - Sulla qualificazione delle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost. come principi supremi dell'ordinamento, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 26/1999, 526/2000, 266/2009, 10/1993, 232/1989, 18/1982 e 98/1965. - Per l'affermazione che il fondamentale principio degli artt. 24 e 113 Cost. assicura la garanzia della tutela dinnanzi al giudice, v. la citata sentenza n. 470/1997.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 11
  • decreto-legge-Art. 1, comma 12
  • legge-Art.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, dell'adozione di una normativa di attuazione statutaria, da determinare in modo paritetico e non unilateralmente da parte dello Stato e senza imposizione di termini, o comunque di una normativa concordata - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, di fare riferimento ai soli principi ricavabili dalle disposizioni di cui all'articolo 1 - Insussistenza - Adeguamento rivolto verso disposizioni costituenti norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, alle prerogative costituzionali della regione friulana, al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, agli artt. 27 della legge n. 42 del 2009, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Infatti, le disposizioni alle quali l'impugnato comma 16 impone di adeguare gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale costituiscono esercizio della competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali nelle materie «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «coordinamento della finanza pubblica»; e sono opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 16
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 119
  • Costituzione-Art. 116
  • Costituzione-Art. 117
  • legge-Art. 27
  • statuto regione Sardegna-Art. 7
  • statuto regione Sardegna-Art. 8
  • statuto regione Sardegna-Art. 15
  • statuto regione Sardegna-Art. 19
  • statuto regione Sardegna-Art. 26
  • statuto regione Sardegna-Art. 33
  • statuto regione Sardegna-Art. 35
  • statuto regione Sardegna-Art. 54
  • statuto regione Sardegna-Art. 56
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art.
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 65

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune delle disposizioni verso cui è rivolto l'obbligo di adeguamento - Conseguente necessità di escludere l'obbligo di adeguamento in riferimento alle disposizioni: a) del comma 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; b) del comma 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della regione»; c) del comma 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; d) del comma 11, terzo periodo; e) del comma 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; f) del comma 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue» - Illegittimità costituzionale in parte qua .

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue». Tale declaratoria consegue alla ritenuta incostituzionalità delle summenzionate disposizioni che non possono, dunque, costituire legittimo oggetto dell'obbligo di adeguamento imposto agli enti ad autonomia differenziata.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 16
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Ricorso della Regione Sardegna - Riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quest'ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, dell'articolo 1 del decreto censurato, le quali sono state oggetto di questioni promosse dalla stessa Regione e dichiarate non fondate - Asserita lesione delle rispettive prerogative costituzionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione in parte qua .

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 dello statuto sardo, 116, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (per quest'ultimo limitatamente al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale) riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. Tale declaratoria consegue al rigetto delle questioni proposte dalla Regione avverso le disposizioni costituenti oggetto del censurato obbligo di adeguamento.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 16
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 116
  • Costituzione-Art. 117
  • Costituzione-Art. 119
  • statuto regione Sardegna-Art. 7
  • statuto regione Sardegna-Art. 8
  • statuto regione Sardegna-Art. 15
  • statuto regione Sardegna-Art. 26
  • statuto regione Sardegna-Art. 19
  • statuto regione Sardegna-Art. 33
  • statuto regione Sardegna-Art. 35
  • statuto regione Sardegna-Art. 54
  • statuto regione Sardegna-Art. 56

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Controlli esterni - Attribuzione al ministero dell'economia del potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, qualora emergano, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Intervento legislativo che eccede il limite circoscritto all'obbligo di trasmissione da parte degli uffici regionali di notizie ritenute sensibili e attribuisce al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali - Violazione della potestà normativa primaria delle Regioni autonome ricorrenti - Illegittimità costituzionale - Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 4, numero 1- bis ), dello statuto friulano, 3, comma 1, lett. b ), e 46 dello statuto sardo, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, l'art. 148, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora emergano, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori. La disposizione de qua eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore statale, circoscritto alla facoltà di disciplinare obblighi di trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, in quanto attribuisce non già ad un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti, bensì direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla potestà normativa di rango primario delle ricorrenti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo fondata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione della norma impugnata, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti). - Sulla legittimità di interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni utili, soprattutto a fini di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia particolare, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 35/2005, 425/2004, 36/2004 e 376/2003. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, che attribuiva al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti territoriali analoghi a quelli previsti dalla norma impugnata, v. la citata sentenza n. 219/2013.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 3
  • decreto legislativo-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 9
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 46

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Controlli esterni - Attribuzione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del potere di attivare la procedura di verifica ispettiva del ministero dell'economia sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, prevista dal comma 2 della disposizione censurata - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della procedura prevista dal comma 2 della disposizione censurata - Illegittimità costituzionale - Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti.

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 4, numero 1- bis ), dello statuto friulano, 3, comma 1, lett. b ), e 46 dello statuto sardo, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, l'art. 148, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale consente alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di attivare le procedure ministeriali, previste dal precedente comma 2, di verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali qualora emergano situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori. Tale declaratoria consegue alla ritenuta incostituzionalità del menzionato comma 2 e, essendo fondata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all'applicazione della norma impugnata, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 3
  • decreto legislativo-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 9
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 46

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Previsione di sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di mancata applicazione degli strumenti e delle metodologie di controllo introdotte per gli enti locali - Ricorso della Regione Sardegna - Genericità dei motivi non sostenuti da adeguate argomentazioni, in relazione ai parametri evocati - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile, per genericità dei motivi non sostenuti da adeguate argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b ), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che prevede sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di mancata applicazione degli strumenti e delle metodologie di controllo introdotte per gli enti locali. Il ricorso, infatti, si limita ad affermare, senza ulteriori specificazioni, la lesività della disposizione in esame rispetto ai parametri statutari invocati in relazione agli altri commi degli impugnati artt. 148 e 148- bis del d.lgs. n. 267 del 2000, senza illustrare sufficientemente le ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni. - Per l'inammissibilità di questioni non adeguatamente motivate, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 41/2013, 114/2011 e 310/2010; ordinanza n. 123/2012.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 148, comma 4
  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 46

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Previsione che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale mediante una procedura che vede il coinvolgimento del sindaco e del presidente della provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prevede l'invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Verifiche finalizzate al raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volte a consentire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dei parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e dei vincoli comunitari, estensibili anche alle autonomie speciali - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b ), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, mediante una procedura che vede il coinvolgimento del sindaco e del presidente della provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prescrive l'invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale. La disposizione censurata si limita infatti a disciplinare procedure di raccordo tra i controlli interni funzionali ad assicurare il rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale e i controlli esterni di natura collaborativa intestati alle sezioni regionali della Corte dei conti, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dei parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali. I controlli di cui alla norma impugnata si pongono pertanto su un piano distinto rispetto a quello disciplinato dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione: i primi sono infatti svolti in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81 e 119 Cost.), anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), distinti dai parametri in riferimento ai quali si svolgono i controlli disciplinati nell'ambito competenziale riservato alle norme di attuazione statutaria. Interpretata in questi termini, la norma de qua non è lesiva degli evocati parametri statutari, inidonei a delimitare l'ambito dei controlli legittimamente attribuibili dal legislatore statale alla Corte dei conti, atteso che ben si giustifica l'attribuzione dei suddetti controlli ad un organo terzo ed imparziale - quale si configura la suddetta Corte - che rappresenta lo Stato-ordinamento. - Sulla riconducibilità delle verifiche periodiche della Corte dei conti sulla legittimità e regolarità della gestione economico-finanziaria all'ambito dei controlli esterni di natura collaborativa, v. la citata sentenza n. 179/2007. - In relazione al fondamentale raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volti a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, i parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e i vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006, 181/1999, 470/1997 e 29/1995. - Sulla distinzione tra controlli esterni e controlli interni sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali, v. la citata sentenza n. 60/2013.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 148, comma 1
  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 46

Bilancio e contabilità pubblica - Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali - Previsione che le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli squilibri economico-finanziari degli enti, tenendo conto anche delle partecipazioni societarie dell'ente locale il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici - Previsione che in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio sia preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Controlli finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, distinti dai controlli disciplinati dalle fonti speciali di autonomia - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b ), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148- bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti, tenendo conto anche delle partecipazioni dell'ente locale in società il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici, e che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, sia preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Innanzitutto, l'estensione delle introdotte verifiche alle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente è funzionale, da un lato, a garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio. Più in generale, l'attività di controllo della Corte dei conti, rivolta alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è finalizzata ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia: il giudice contabile esercita un sindacato di legalità e di regolarità, ascrivibile alla categoria dei controlli di natura preventiva volti ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, complementare al controllo sulla gestione amministrativa. - Per l'affermazione che i controlli finanziari attribuiti alla Corte dei conti sono finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007 e 267/2006. - Sulle ulteriori tipologie di controllo attribuite alla Corte dei conti dagli artt. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e 148- bis del d.lgs. n. 267 del 2000, v. le citate sentenze nn. 60/2013 e 179/2007.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 46

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Disciplina delle funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali - Previsione che venga fornita comunicazione dei dati acquisiti al Commissario per la revisione della spesa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e alla Sezione autonomie, al fine di consentire l'elaborazione e una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Interventi aventi carattere collaborativo, funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., al Titolo IV ed agli artt. 4, numeri 1) e 1- bis ), 60 e 63, comma 5, dello statuto friulano, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, 27 della legge n. 42 del 2009, 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, 3, comma 1, lett. b ), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo, 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, 79, 80, 81 e 104 dello statuto trentino, 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, 6, comma 3- bis , del d.P.R. n. 305 del 1988 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che, nel disciplinare le funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali, prevede la comunicazione dei dati acquisiti, anche a mezzo dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, al Commissario per la revisione della spesa pubblica, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla sezione autonomie, al fine di consentire l'elaborazione ed una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Invero, le norme censurate non risultano lesive dell'autonomia regionale e provinciale, in quanto non determinano misure repressive e sanzionatorie sugli enti controllati, rimettendo alle amministrazioni interessate l'adozione delle misure correttive in esito alle eventuali situazioni critiche della gestione rilevate dalle sezioni regionali della Corte dei conti. Pertanto, la disciplina in esame rimane nell'alveo dei controlli di natura collaborativa, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali - peraltro di carattere episodico - funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea. Inoltre, i parametri evocati dalle ricorrenti non valgono ad esaurire l'ambito dei controlli e delle verifiche che il legislatore statale può legittimamente attribuire alla Corte dei conti; né le modalità positivamente determinate mediante le quali la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza degli enti locali attribuiscono alla Regione ad autonomia differenziata e alla Provincia autonoma alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza. Infatti, i controlli e le verifiche disciplinati dalle norme impugnate si pongono su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle parti ricorrenti, non potendosi desumere dalle invocate norme statutarie e di attuazione alcun titolo esclusivo nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sugli obiettivi di finanza pubblica, a cui sono dichiaratamente rivolte le procedure di analisi sulla spesa pubblica in esame. Il metodo delle analisi «su campione», che le norme impugnate affidano ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (comunque funzionali ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti), pur di carattere non sistematico, rientra tra le metodologie necessarie che caratterizzano il controllo sulla gestione in senso stretto, mediante il quale non possono estendersi verifiche sulla generalità delle pubbliche amministrazioni, bensì si può indirizzare l'esame alle materie, ai settori e alle gestioni ritenuti cruciali. Infine, le norme scrutinate rinviano all'art. 14 della legge n. 196 del 2009 e alle relative verifiche dei Servizi ispettivi della Ragioneria al solo scopo di allargare il potere di vigilanza fino all'impiego dei predetti servizi, dotando gli organi dell'amministrazione centrale di un più penetrante potere che, tuttavia, trova il proprio sbocco naturale nell'attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti. - Sull'ininfluenza di modifiche normative che lascino inalterata la sostanza normativa delle disposizioni impugnate, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 193/2012 e 147/2012. - In materia di controlli funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 425/2004. - Per l'affermazione che l'accordo è lo strumento per conciliare e regolare in modo negoziato il concorso alla manovra di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 118/2012 e 82/2007. - Nel senso che le modalità positivamente determinate con cui gli enti ad autonomia differenziata concordano con lo Stato gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza locale non attribuiscono a tali enti alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza, v. la citata sentenza n. 60/2013. - In relazione al controllo sulla gestione in senso stretto, v. la citata sentenza n. 29/1995. - Con riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 4, del d.l. n. 174 del 2012) che attribuisce al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri ispettivi e verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d ), della legge n. 196 del 2009, v. la citata sentenza n. 219/2013.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 6, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 6, comma 2

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 116
  • Costituzione-Art. 117
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art.
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 60
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
  • decreto legislativo-Art. 3
  • decreto legislativo-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 9
  • legge-Art. 27
  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 1
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 80
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 81
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 46
  • statuto regione Sardegna-Art. 54
  • statuto regione Sardegna-Art. 56
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 63
  • decreto legislativo-Art. 16
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 17
  • decreto legislativo-Art. 4

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Previsione che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei controlli effettuati - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Interventi aventi carattere collaborativo, funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., al Titolo IV ed agli artt. 4, numeri 1) e 1- bis ), 60 e 63, comma 5, dello statuto friulano, 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, 27 della legge n. 42 del 2009, 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, 3, comma 1, lett. b ), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo, 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, 79, 80, 81 e 104 dello statuto trentino, 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, 6, comma 3- bis , del d.P.R. n. 305 del 1988 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 6, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei controlli effettuati. La disciplina posta dalla disposizione impugnata - che, in base al suo tenore letterale e per considerazioni di ordine logico-sistematico, deve intendersi applicabile anche alle amministrazioni regionali - é strumentale a più tipi di attività di controllo e rimane nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli di legittimità-regolarità istituiti per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali funzionali a garantire, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea. - Per l'affermazione che l'interpretazione di una legge o di alcune sue disposizioni in un determinato significato non può discendere soltanto da affermazioni formali del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 200/2012, 164/2012 e 85/1990. - In materia di controlli di natura collaborativa e di legittimità-regolarità istituiti per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, in quanto limitati all'applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali funzionali a garantire, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali , la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 425/2004.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 6, comma 3
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 116
  • Costituzione-Art. 117
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art.
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 63
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 60
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 33
  • decreto legislativo-Art. 3
  • decreto legislativo-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 9
  • legge-Art. 27
  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 1
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 80
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 81
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
  • statuto regione Sardegna-Art. 56
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 46
  • statuto regione Sardegna-Art. 54
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1
  • decreto legislativo-Art. 16
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 17
  • decreto legislativo-Art. 4

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Attribuzione alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti della possibilità di adottare una "delibera di orientamento" per il controllo sugli enti locali - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita attribuzione alla Sezione predetta di funzioni normative, lesive della competenza dell'ente ricorrente in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Attribuzione alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti di una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni discordanti tra sezioni regionali della Corte dei conti, non lesiva dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 3, comma 1, lett. b ), 6, 46, 54 e 56 dello statuto sardo e 1 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che attribuisce alla sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una delibera di orientamento per il controllo sugli enti locali alla quale si conformano le sezioni regionali in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva. La disposizione impugnata non é lesiva dell'autonomia regionale, poiché non affida alcun potere normativo sul controllo degli enti locali alla sezione delle autonomie della Corte dei conti ma solo una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni discordanti tra le sezioni regionali.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 6, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 116
  • statuto regione Sardegna-Art. 3
  • statuto regione Sardegna-Art. 6
  • statuto regione Sardegna-Art. 46
  • statuto regione Sardegna-Art. 54
  • statuto regione Sardegna-Art. 56
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1