Pronuncia 182/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, promosso dalla Regione Puglia, con ricorso notificato il 4-5 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2016 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Marta Cartabia

Data deposito: Thu Jul 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

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Massime

Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione coincidente, in parte qua, con altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse al ricorso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016 (conv., con modif., nella legge n. 151 del 2016), non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserito aggiramento del termine di impugnazione delle leggi statali previsto dall'art. 127 Cost. Se è vero che la lesione lamentata dalla Regione ricorrente poteva essere riferita già all'art. 1, comma 8, del d.l. n. 191 del 2015 (conv., con modif., nella legge n. 13 del 2016), la mancata impugnazione a suo tempo di tale disposizione non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'attuale giudizio, poiché l'impugnato art. 1, comma 1, lett. b), del d.l n. 98 - che peraltro presenta contenuti di novità rispetto alla disposizione non impugnata - ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione. L'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale ( Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Individuazione della materia cui è riconducibile la disposizione impugnata - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016 (conv., con modif., nella legge n. 151 del 2016), non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserita inerenza della disciplina censurata esclusivamente alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e non anche alla materia concorrente della "tutela della salute" e alla competenza residuale in materia di "attività produttive". Il problema della individuazione della materia nel cui ambito ricondurre la disposizione censurata non attiene alla valutazione dell'ammissibilità della questione, bensì a quella del merito.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art.

Industria - Stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale - Impianto siderurgico ILVA di Taranto - Procedura per la modifica o l'integrazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria adottato con d.P.C.m. 14 marzo 2014 di Taranto - Coinvolgimento della Regione interessata, anche nella sola forma tenue del parere non vincolante - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata incidenza sulle competenze e sulle funzioni regionali nelle materie "tutela della salute" e delle "attività produttive", violazione del principio di leale collaborazione, irragionevole discriminazione rispetto ai piani relativi ad altri stabilimenti - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016, conv., con modif., in legge n. 151 del 2016, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - nella parte in cui, nel disciplinare la procedura per la modifica o l'integrazione del "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria", adottato con il d.P.C.m. 14 marzo 2014 in attuazione dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 61 del 2013, avrebbe escluso il coinvolgimento della Regione interessata, anche nella sola forma tenue del parere non vincolante. La procedura in esame, prevista per lo stabilimento ILVA di Taranto, risponde a doverose esigenze di accelerazione concretizzatesi nell'anticipazione della fase della valutazione delle eventuali modifiche o integrazioni del piano al momento della selezione dei soggetti offerenti, ma, nel contempo, presenta forme di partecipazione che consentono alla Regione, in vari momenti e secondo diverse modalità, di esprimersi sulle variazioni del piano ambientale, e che, nel loro insieme, possono considerarsi strumento di leale collaborazione non meno efficace del parere non vincolante invocato dalla ricorrente. Né è irragionevolmente discriminatorio che la nuova procedura operi, anziché in termini generali e astratti, solo per il piano riguardante uno specifico stabilimento industriale, atteso che la natura di azienda di interesse strategico nazionale; le ricadute delle vicende dello stabilimento ILVA di Taranto sul piano occupazionale, ambientale, sanitario ed economico; la necessità di perfezionare le procedure di trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e di armonizzare la tempistica delle misure di tutela ambientale con l'autorizzazione all'esercizio d'impresa, sono tutti elementi che denotano la necessità di intervenire urgentemente in questioni di pubblica utilità, con misure ad hoc. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013 ). Secondo un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, il principio di leale collaborazione può esprimersi a livelli e con strumenti diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte. Precedente citato: sentenza n. 62 del 2005 ). Le leggi provvedimento non sono di per sé incompatibili con l'assetto costituzionale, ma devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio. La loro legittimità costituzionale va valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione, attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela e della ratio della norma desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici. ( Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 267 del 2007 e n. 492 del 1995 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 1
  • legge-Art.