Pronuncia 255/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promosso dalla Corte costituzionale, con ordinanza del 7 maggio 2014 iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014. F.to: Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Sergio Mattarella

Data deposito: Thu Nov 13 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: NAPOLITANO

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Massime

Regione siciliana - Controllo sulle leggi della Regione siciliana nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Esclusione del controllo successivo previsto dal riformato art. 127 Cost. e perdurante applicazione del peculiare sistema di controllo preventivo delineato dallo statuto speciale - Contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che prevede la "clausola di maggior favore" ai fini della più compiuta garanzia dell'autonomia speciale - Necessità di estendere anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa delle leggi regionali previsto dal riformato art. 127 Cost., che introduce un maggior grado di garanzia rispetto a quello previsto dallo statuto speciale - Illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente alle parole "Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,".

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». La previsione della perdurante applicabilità del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi (caratterizzato dal carattere preventivo del sindacato, dall'attribuzione al Commissario dello Stato del potere di impugnazione, dal termine di cinque giorni per il suo esercizio e dalla facoltà del Presidente della Regione di promulgare la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione qualora entro venti giorni non fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale) sottrae i soli atti legislativi siciliani al regime di controllo successivo delle leggi regionali stabilito dal riformato art. 127 Cost. per le Regioni ordinarie ed esteso dalla giurisprudenza costituzionale agli altri enti ad autonomia differenziata. In tal modo, la norma de qua confligge con la clausola di maggior favore posta dall'evocato parametro costituzionale che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, prescrive l'applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. Per quanto riguarda la disciplina del controllo di costituzionalità delle leggi regionali, l'art. 127 Cost., nel disegnare un controllo successivo della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge e perciò totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, risponde ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo strutturalmente preventivo delineato dallo statuto siciliano, per ciò solo connotato da un minor grado di garanzia dell'autonomia. Dall'operatività della clausola di maggior favore e dall'espunzione del frammento normativo che manteneva ferma la peculiare disciplina siciliana, discendono l'estensione anche alla Regione siciliana del sistema di impugnativa delle leggi regionali contemplato dal vigente art. 127 Cost. - che, consentendo la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale, garantisce le ragioni dell'autonomia in misura maggiore della disciplina statutaria - e la preclusione all'ulteriore operatività delle norme dello statuto speciale relative alle competenze del Commissario dello Stato nel procedimento di controllo delle leggi siciliane. - Per l'autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, v. la citata ordinanza n. 114/2014. - Per l'insegnamento secondo cui la clausola di maggior favore posta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 impone di svolgere un confronto fra gli istituti previsti dagli statuti speciali e le analoghe previsioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione, al fine di compiere un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, privilegiando le norme costituzionali che prevedono forme di autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 303/2007, 175/2006, 145/2005, 236/2004, 314/2003, 274/2003, 103/2003, 48/2003 e 408/2002; ordinanza n. 377/2002. -Sulla rispondenza del riformato art. 127 Cost. ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente a quanto disposto dal previgente art. 127 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 314/2003, 533/2002 e 408/2002; ordinanze nn. 377/2002 e 65/2002. - In relazione al peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, v. le citate sentenze nn. 545/1989, 13/1983, 6/1970, 9/1958, 112/1957 e 38/1957. - Per la precedente valutazione in termini di compatibilità costituzionale del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, in considerazione della sua eccentricità e conseguente non comparabilità con l'art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2003. - Sul necessario carattere pregiudiziale e strumentale della questione, in vista della definizione della questione di legittimità costituzionale principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 195/1972; ordinanze nn. 42/2001, 197/1996, 183/1996, 297/1995, 225/1995, 294/1993 e 378/1992.

Norme citate

  • legge-Art. 31, comma 2
  • legge-Art. 9, comma 1

Parametri costituzionali