Pronuncia 255/2014
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promosso dalla Corte costituzionale, con ordinanza del 7 maggio 2014 iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014. F.to: Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI
Relatore: Sergio Mattarella
Data deposito: Thu Nov 13 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: NAPOLITANO
Massime
Regione siciliana - Controllo sulle leggi della Regione siciliana nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Esclusione del controllo successivo previsto dal riformato art. 127 Cost. e perdurante applicazione del peculiare sistema di controllo preventivo delineato dallo statuto speciale - Contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che prevede la "clausola di maggior favore" ai fini della più compiuta garanzia dell'autonomia speciale - Necessità di estendere anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa delle leggi regionali previsto dal riformato art. 127 Cost., che introduce un maggior grado di garanzia rispetto a quello previsto dallo statuto speciale - Illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente alle parole "Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,".
Norme citate
- legge-Art. 31, comma 2
- legge-Art. 9, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
- legge costituzionale-Art. 10