Pronuncia 42/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 settembre 1988, depositato in Cancelleria il 23 settembre 1988 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1988 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della "Dichiarazione congiunta della Regione Lombardia e del Land di Baden - Wurttemberg" sottoscritta il 30 maggio 1988 a Stoccarda; Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che rientra nelle attribuzioni della Regione Lombardia la dichiarazione congiuntamente sottoscritta in Stoccarda dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Land Baden-Wurttemberg (Repubblica Federale Tedesca) il 30 maggio 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Tue Feb 14 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 42/89. REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI - REGIONE LOMBARDIA - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA REGIONE E DEL LAND-BADEN WURTTENBERG - ATTO DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE - SPETTANZA ALLA REGIONE. - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEL LAND BADEN-WURTTENBERG DEL 30 MAGGIO 1988 - COST., ARTT. 5, 80, 87, 115, 117 - D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, ART. 4

REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE. Nei rapporti con omologhi organismi esteri, le Regioni possono, previo assenso governativo, porre in essere attivita' di mero rilievo internazionale, che non si traduce in veri e propri accordi e non impegna la responsabilita' internazionale dello Stato. Nella specie, la dichiarazione congiunta sottoscritta il 30 maggio 1988 dal Presidente della Regione Lombardia e dal Presidente del Land Baden-Wurttenberg (R.F.T.), ha ricevuto il previo assenso del Governo, non costituisce ne' formalmente ne' sostanzialmente un accordo produttivo di obblighi per la Regione stessa o per lo Stato e non contempla oggetti che esorbitano dalla sfera materiale di competenza regionale. Pertanto essa rientra nelle attribuzioni della Regione Lombardia. - cfr. S. nn. 179/1987; 250, 739/1988.

Norme citate

  • dichiarazione congiunta Reg.Lo.-Land BRD-Art.

Parametri costituzionali