Pronuncia 157/2023

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A), che ha negato l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche nell'ambito del giudizio davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, R.G. n. 93/2019, nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri, promosso dalla medesima Sezione con ordinanza-ricorso notificata il 13 ottobre 2022, depositata in cancelleria il 27 ottobre 2022, iscritta al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2022, fase di merito. Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati, nonché l'atto di intervento di Cosimo Maria Ferri; udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2023 il Giudice relatore Franco Modugno, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Stefano Petitti; uditi gli avvocati Luigi Antonio Paolo Panella per Cosimo Maria Ferri, Marco Cerase per la Camera dei deputati e Luisa Torchia per il Consiglio superiore della magistratura; deliberato nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. n. 93/2019, sul presupposto che le stesse fossero state acquisite, nel diverso procedimento penale R.G. n. 6652/18, in assenza dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della stessa legge n. 140 del 2003; 2) annulla, per l'effetto, la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2023 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 4 aprile 2023 ORDINANZA Ritenuto che è intervenuto nel giudizio il dott. Cosimo Maria Ferri, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero il proprio intervento, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso. Considerato che questa Corte ha più volte affermato che nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito dello stesso (sentenza n. 230 del 2017 e ordinanza n. 269 del 2019), come tipicamente avviene quando l'interveniente sia parte di un giudizio comune - e in particolare del giudizio comune che ha originato il conflitto - i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare (sentenza n. 169 del 2018, n. 259 del 2019, n. 107 del 2015, n. 221 e n. 224 del 2014): ipotesi nella quale gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni; che tale ipotesi ricorre nella specie, essendo il dott. Ferri parte - in veste di incolpato - del giudizio disciplinare nel cui ambito è stato sollevato l'odierno conflitto e sul cui esito la pronuncia di questa Corte è suscettibile di influire, stante il rilievo che - per affermazione della stessa ricorrente - le intercettazioni della cui legittimità e utilizzabilità si discute assumono quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di incolpazione; che, alla luce di tali considerazioni, l'intervento del dott. Cosimo Maria Ferri è, dunque, ammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile l'intervento del dott. Cosimo Maria Ferri. F.to: Silvana Sciarra, Presidente

Relatore: Franco Modugno

Data deposito: Thu Jul 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Condizioni - Necessaria efficacia del giudizio costituzionale su quello in cui l'interveniente è parte, tale da incidere sui suoi interessi. (Classif. 111002).

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Questa regola, tuttavia, non opera quando l’interveniente sia parte di un giudizio, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte sia suscettibile di condizionare. In caso contrario, infatti, gli interessi dell’interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni. ( Precedenti: S. 259/2019 - mass. 40885; S. 169/2018 - mass. 40140; S. 107/2015 - mass. 38406 ).   (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile l’intervento dell’on. Cosimo Maria Ferri nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato tra la sez. disciplinare del CSM e la Camera dei deputati, in quanto parte del giudizio disciplinare nel cui ambito è stato promosso il ricorso per conflitto e sul cui esito la pronuncia costituzionale è suscettibile di influire, tenuto conto che le intercettazioni, della cui utilizzabilità si discute, rilevano direttamente quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di incolpazione).

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Sezione disciplinare del CSM - Organo competente a dichiarare in via definitiva e in posizione di indipendenza, la volontà del potere cui appartiene - Legittimazione. (Classif. 114003).

Deve essere riconosciuta la legittimazione della Sez. disciplinare del CSM a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché essa, nell’ambito del giudizio disciplinare nei confronti di magistrati, è organo competente a dichiarare, in via definitiva e in posizione di indipendenza, la volontà del potere cui appartiene. ( Precedente: O. 530/2000 - mass. 25886 ).

Parlamento - Immunità parlamentari - Misure a difesa dell'indipendenza decisionale delle Camere - Tutela strumentale e indiretta a favore delle persone investite della funzione. (Classif. 172005).

La natura delle immunità parlamentari è di essere volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. ( Precedenti: S. 38/2019 - mass. 42192; O. 129/2020 - mass. 43535 ).

Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati di diniego, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost., dell'autorizzazione richiesta dalla Sezione disciplinare del CSM all'utilizzo di captazioni informatiche occasionali nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare - Ricorso per confitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Non spettanza, nei sensi di cui in motivazione, del potere della Camera dei deputati di deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo di captazioni informatiche indicate - Necessità di una nuova valutazione conforme al canone di leale collaborazione istituzionale - Conseguente annullamento della delibera che ha negato l'autorizzazione. (Classif. 172005).

È dichiarato, nei sensi di cui in motivazione, che non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all’autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla Sez. disciplinare del CSM, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, nell’ambito del procedimento disciplinare a suo carico, sul presupposto che le stesse fossero state acquisite in diverso procedimento penale in assenza dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4 della medesima legge; ed è annullata, per l’effetto, la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2022. Le circostanze sulla base delle quali la Camera dei deputati ha negato l’autorizzazione richiesta dalla Sez. disciplinare del CSM – valutate in modo complessivo e non atomistico, tenuto conto dell’intento perseguito da parte dell’autorità procedente – non sono tali da evidenziare che l’attività di captazione fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell’on. Ferri, sia perché quest’ultimo non è mai stato attinto da indizi di reità, sia perché non ricorrono i presupposti necessari a far ritenere che gli atti di indagine siano univocamente rivolti anche a captare le comunicazioni cui ha preso parte l’on. Ferri. Inoltre, per quanto le prerogative del parlamentare non possono risentire di un ascolto tardivo del materiale intercettato, si deve ritenere non univoca la dimostrazione dell’attuazione di una strategia elusiva in danno dell’on. Ferri da parte degli organi inquirenti. La richiesta di autorizzazione avanzata dalla ricorrente richiede pertanto una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l’utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2023. L’ulteriore esercizio del potere di autorizzazione dovrà conformarsi al canone di leale collaborazione istituzionale, che si svolge in base ai paradigmi e alle regole della correttezza nei rapporti reciproci e del rispetto dell’altrui autonomia. ( Precedente: S. 379/1992 - mass. 18809 ).

Parametri costituzionali