Pronuncia 157/2023
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A), che ha negato l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche nell'ambito del giudizio davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, R.G. n. 93/2019, nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri, promosso dalla medesima Sezione con ordinanza-ricorso notificata il 13 ottobre 2022, depositata in cancelleria il 27 ottobre 2022, iscritta al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2022, fase di merito. Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati, nonché l'atto di intervento di Cosimo Maria Ferri; udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2023 il Giudice relatore Franco Modugno, sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Stefano Petitti; uditi gli avvocati Luigi Antonio Paolo Panella per Cosimo Maria Ferri, Marco Cerase per la Camera dei deputati e Luisa Torchia per il Consiglio superiore della magistratura; deliberato nella camera di consiglio del 4 luglio 2023.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. n. 93/2019, sul presupposto che le stesse fossero state acquisite, nel diverso procedimento penale R.G. n. 6652/18, in assenza dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della stessa legge n. 140 del 2003; 2) annulla, per l'effetto, la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2023 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 4 aprile 2023 ORDINANZA Ritenuto che è intervenuto nel giudizio il dott. Cosimo Maria Ferri, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero il proprio intervento, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso. Considerato che questa Corte ha più volte affermato che nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito dello stesso (sentenza n. 230 del 2017 e ordinanza n. 269 del 2019), come tipicamente avviene quando l'interveniente sia parte di un giudizio comune - e in particolare del giudizio comune che ha originato il conflitto - i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare (sentenza n. 169 del 2018, n. 259 del 2019, n. 107 del 2015, n. 221 e n. 224 del 2014): ipotesi nella quale gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni; che tale ipotesi ricorre nella specie, essendo il dott. Ferri parte - in veste di incolpato - del giudizio disciplinare nel cui ambito è stato sollevato l'odierno conflitto e sul cui esito la pronuncia di questa Corte è suscettibile di influire, stante il rilievo che - per affermazione della stessa ricorrente - le intercettazioni della cui legittimità e utilizzabilità si discute assumono quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di incolpazione; che, alla luce di tali considerazioni, l'intervento del dott. Cosimo Maria Ferri è, dunque, ammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile l'intervento del dott. Cosimo Maria Ferri. F.to: Silvana Sciarra, Presidente
Relatore: Franco Modugno
Data deposito: Thu Jul 20 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA