Pronuncia 218/2023

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), promosso dal Tribunale ordinario di Modena con ricorso notificato il 24-30 gennaio 2023, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2023, iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2023, fase di merito. Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; udito l'avvocato Mario Esposito per il Senato della Repubblica; deliberato nella camera di consiglio del 9 novembre 2023.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti del Senato della Repubblica, dal Tribunale ordinario di Modena con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui la deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14) ha dichiarato insindacabili le condotte contestate al senatore Carlo Amedeo Giovanardi, ai sensi dell'art. 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale, oggetto del procedimento penale pendente dinanzi al predetto Tribunale ricorrente; 2) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al senatore Carlo Amedeo Giovanardi ai sensi degli artt. 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) cod. pen., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale ordinario di Modena, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 3) per l'effetto, annulla la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), nella parte in cui si riferisce alle condotte del senatore Carlo Amedeo Giovanardi, contestate dal Tribunale ordinario di Modena ai sensi degli artt. 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) cod. pen. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2023. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Emanuela Navarretta

Data deposito: Mon Dec 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BARBERA

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Massime

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - In genere - Forma dell'atto introduttivo - Ordinanza - Possesso degli estremi sostanziali di un valido ricorso - Idoneità a instaurare il giudizio. (Classif. 114001).

La forma dell’ordinanza rivestita dall’atto introduttivo è idonea a instaurare il giudizio ove sussistano gli estremi sostanziali di un valido ricorso. (Precedente: S. 110/2021).

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - In genere - Poteri della Corte costituzionale - Sindacato sull'esercizio del potere e, nel caso, annullamento del relativo atto - Necessità di esplicita richiesta del ricorrente - Esclusione - Legittimazione rinvenibile direttamente nella legge. (Classif. 114001).

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il potere di deliberare sulla insindacabilità con la quale una Camera ascrive alla prerogativa parlamentare, di cui all'art. 68, primo comma, Cost., le condotte di cui è imputato il parlamentare di appartenenza e, nel caso, disporre l’annullamento, deriva alla Corte costituzionale non già da una specifica richiesta del ricorrente, bensì direttamente dall’art. 38 della legge n. 87 del 1953, ove si prevede che la Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla. (Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 221/2014 - S. 115/2014 - mass. 37914; S. 333/2011 - mass. 27101; S. 452/2006; S. 388/2007 - mass. 27428; S. 342/2007; S. 452/2006; S. 249/2006; S. 164/2005; S. 146/2005; S. 28/2005 - mass. 45185; S. 28/2005 - mass. 3847; S. 508/2002; S. 270/2002 - mass. 38179; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 58/2000; S. 56/2000 - mass. 25189; S. 11/2000; S. 10/2000; O. 264/2000).

Parametri costituzionali

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Richiami integrativi contenuti nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Possibile asimmetria informativa tra le parti - Esclusione, purché il ricorso sia sufficientemente esplicativo, tenendo conto anche di eventuali documenti allegati. (Classif. 111002).

Nei conflitti di attribuzione relativi all’insindacabilità, di cui all’art. 68, primo comma, Cost., l’atto oggetto del conflitto è la deliberazione della Camera di appartenenza, la quale si forma sulla base del capo di imputazione. Di conseguenza, fermo restando che il ricorso deve essere sufficientemente determinato e il più possibile esplicativo, eventuali richiami, in funzione integrativa, al capo di imputazione non comportano una asimmetria informativa nel giudizio, né si riverberano negativamente sul contraddittorio. Del resto, gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono rinvenibili, oltre che nell’atto di ricorso, negli eventuali documenti ad esso allegati. (Precedente: O. 264/2000 - mass. 25486).

Parametri costituzionali

Parlamento - Immunità parlamentari - Processo penale a carico di Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Modena - Denunciata lesione delle prerogative giurisdizionali - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica di adottare la suddetta deliberazione - Carente descrizione della fattispecie - Inammissibilità del conflitto. (Classif. 172005).

È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti del Senato della Repubblica, dal Tribunale di Modena, nella parte in cui la deliberazione del Senato del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14) ha dichiarato insindacabili le condotte contestate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi, ai sensi dell’art. 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) cod. pen., oggetto del procedimento penale pendente dinanzi al predetto Tribunale. L’atto introduttivo offre una descrizione del tutto carente delle condotte riferite al senatore Giovanardi, che non consente di operare il vaglio sui presupposti idonei ad accertare la sindacabilità o insindacabilità del comportamento addebitato; peraltro, neppure il capo di imputazione allegato fornisce elementi più specifici.

Norme citate

  • deliberazione del Senato della Repubblica-Art. DOC. IV-TER, N. 14

Parlamento - Immunità parlamentari - Ratio - Tutela della funzione e dell'autonomia parlamentare - Estensione alle condotte extra moenia - Limiti - Sostanziale corrispondenza delle opinioni espresse rispetto agli atti tipici parlamentari, purché non si traducano in insulti o in meri comportamenti materiali costituenti illecito penale (nel caso di specie: non spettanza al Senato di adottare la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da Carlo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nella parte in cui si riferisce alle condotte per le quali è sottoposto a processo penale, per concorso nei reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti e di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; conseguente suo annullamento). (Classif. 172005).

La ratio della norma di cui all’art. 68, primo comma, è preservare la libertà della funzione parlamentare e la sua autonomia; pertanto esso abbraccia, oltre ai voti dati e alle opinioni espresse in Parlamento, anche condotte tenute extra moenia, purché ascrivibili alla nozione di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.Tutti i comportamenti contestati a un parlamentare svolti al di fuori delle “mura parlamentari” rientrano in una tipologia di atti rispetto ai quali sussistono indici rivelatori della insindacabilità. Con riguardo a dichiarazioni diffamatorie o oltraggiose, l’insindacabilità può espandersi a opinioni espresse extra moenia, purché contestuali o successive ad atti tipici parlamentari e sempre che sussista, al di là delle formule letterali usate, una sostanziale corrispondenza delle opinioni espresse rispetto ai citati atti. A fronte, tuttavia, di espressioni contenenti insulti, la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a ricomprendere simili affermazioni – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegate con le “battaglie” condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche. Dinanzi poi a dichiarazioni o a comportamenti contestati ad altro titolo occorre verificare, ab imis, se essi siano identificabili come opinioni o, invece, una circostanza di fatto inidonea a esprimere un’opinione nell’esercizio della funzione di parlamentare, come, ad es., una dichiarazione imputata a titolo di falso, o meri comportamenti materiali qualificati come resistenza a pubblico ufficiale, nonché condotte omissive e commissive. Esse, infatti, dilaterebbero il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un’immunità non più soltanto funzionale, ma, di fatto, sostanzialmente “personale”, a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento. Va perciò escluso che qualsiasi comportamento materiale ovvero gli insulti possano rientrare nella prerogativa della insindacabilità, anche ove ispirati al fine di sostenere le opinioni espresse dal parlamentare. (Precedenti: S. 241/2022 - mass. 45185; S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 333/2011 - mass. 36002; S. 270/2002 - mass. 27101; S. 264/2014 - mass. 38179; S. 221/2014 - mass. 38113; S. 115/2014 - mass. 37914; S. 313/2013 - mass. 37566; S. 388/2007 - mass. 31833; S. 508/2002 - mass. 27428; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 58/2000 - mass. 25187; S. 56/2000 - mass. 25189; S. 11/2000 - mass. 25128; S. 10/2000 - mass. 25126).(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi ai sensi degli artt. 326, 336 e 338 cod. pen., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di Modena, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.; e, per l’effetto, è annullata la relativa deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato nella seduta del 16 febbraio 2022. Le condotte inquadrate dall’autorità giudiziaria nell’esercizio della propria competenza, qualificate come minacce dirette a costringere pubblici ufficiali ed esponenti di un Corpo politico o amministrativo a compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, non sono riconducibili alla nozione di espressione di una opinione. Al fine di ricomprendere le condotte di un parlamentare nell’alveo dell’art. 68, primo comma, Cost., infatti, non è sufficiente che esse abbiano quale comune ispirazione teleologica quella di confortare e di dare sostegno a una opinione del componente di una Camera, sia pure corrispondente a quanto da questi affermato in atti parlamentari).

Norme citate

  • deliberazione del Senato della Repubblica-Art. DOC. IV-TER, N. 14

Parametri costituzionali