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Pronuncia 284/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto, prima sezione penale, che ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa dell'on. Giancarlo Cito, di rinvio della udienza dibattimentale in ragione dell'impedimento parlamentare, e della sentenza n. 202/98 dello stesso Tribunale che ha definito il procedimento stesso; nonché delle sentenze n. 85/2000 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e n. 390/2001 della Corte di cassazione, quinta sezione penale, promosso con ricorso della Camera dei deputati, notificato il 26 aprile 2002, depositato in cancelleria il 2 maggio 2002 ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 2002. Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2004 il Giudice relatore Valerio Onida; udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara, in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe, che non spettava all'autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, negare la validità dell'impedimento addotto dall'imputato componente della Camera medesima senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Valerio ONIDA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Valerio Onida

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

Massime

Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in assemblea - Carattere di impedimento assoluto rispetto alla partecipazione all?udienza penale - Richiesta della dichiarazione di non spettanza all?autorità giudiziaria del giudizio sulla validità dell?impedimento addotto - Proposizione del ricorso in epoca successiva all?esaurimento dell?intero 'iter' processuale - Assenza di termine per sollevare un conflitto di attribuzione - Interesse dell?organo parlamentare al controllo della corte - Proponibilità del ricorso .

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la proposizione del ricorso in epoca successiva all?esaurimento dell??iter? processuale, in assenza di un termine perentorio per la proposizione del medesimo, di per sé non incide sulla proponibilità del ricorso stesso, con cui si lamenta la lesione delle attribuzioni dell?organo parlamentare, né ciò può comportare il venir meno dell?interesse a ricorrere, che nella specie riposa sull?interesse dell?organo parlamentare a non vedere affermato, senza controllo della Corte, un criterio concreto di componimento, ai fini del riconoscimento di un impedimento a presenziare all?udienza a causa di lavori parlamentari, delle istanze contrapposte volte a dare rilievo alla funzione parlamentare ed a quella della giurisdizione penale, entrambe di rilevanza costituzionale, ancorché sia trascorso un lungo periodo (oltre tre anni ) dalla pronuncia che disconosceva l?impedimento parlamentare allegato alla proposizione del ricorso (nella specie, il ricorso è stato proposto dalla Camera dei deputati, con atto depositato il 25 maggio 2001, contro il Tribunale di Taranto, prima sezione penale, la Corte d?appello di Lecce, seconda sezione distaccata di Taranto e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, in relazione alle pronunce dei vari Organi emesse nell?ambito del processo nei confronti di un componente dell?assemblea parlamentare).

Norme citate

  • ordinanza del tribunale di Taranto-Art.
  • sentenza del tribunale di Taranto-Art.
  • sentenza di Corte d'appello di Lecce sez. distaccata di Taranto-Art.
  • sentenza della Corte di Cassazione - sez. V pen-Art.

Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in assemblea - Carattere di impedimento assoluto rispetto alla partecipazione all?udienza penale - Richiesta dichiarazione di non spettanza all?autorità giudiziaria del giudizio sulla validità dell?impedimento addotto - Omessa, o equivoca, o insufficiente valutazione in concreto del bilanciamento tra l?interesse allo svolgimento del processo e quello della camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari - Non spettanza all?autorità giudiziaria del potere di negare la validità dell?impedimento addotto.

Non spettava all?Autorità giudiziaria e, nella specie, al Tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d?Appello di Lecce, prima sezione staccata di Taranto, ed alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che delle esigenze connesse all?attività di propria pertinenza, anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell?applicazione delle regole comuni, il potere di negare la validità dell?impedimento addotto a giustificazione dell?assenza del deputato componente della Camera dei deputati, con ciò ledendo le attribuzioni costituzionali della ricorrente Camera dei deputati. - V. sentenze citate nn. 225/2001 e 263/2003.

Norme citate

  • ordinanza del tribunale di Taranto-Art.
  • sentenza del tribunale di Taranto-Art.
  • sentenza di Corte d'appello di Lecce sez. distaccata di Taranto-Art.
  • sentenza della Corte di Cassazione - sez. V pen-Art.

Parlamento - Mandato parlamentare - Adempimento da parte di deputato sottoposto a procedimento penale - Diritto-dovere di partecipare alle votazioni in assemblea - Carattere di impedimento assoluto rispetto alla partecipazione all?udienza penale - Domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati - Rapporti e situazioni giuridiche consolidati per effetto della formazione del giudicato - Non accoglimento della domanda.

Alla pronuncia di parziale accoglimento del ricorso, tuttavia, non può seguire l?annullamento dei provvedimenti impugnati, poiché l?esaurimento della vicenda processuale, con la formazione del giudicato, impedisce una pronuncia idonea a riaprire la vicenda, rimettendo in discussione rapporti e situazioni giuridiche consolidatisi per effetto del giudicato.

Norme citate

  • ordinanza del tribunale di Taranto-Art.
  • sentenza del tribunale di Taranto-Art.
  • sentenza di Corte d'appello di Lecce sez. distaccata di Taranto-Art.
  • sentenza della Corte di Cassazione - sez. V pen-Art.