Pronuncia 121/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in relazione all'art. 3 della legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) e alla deliberazione del Senato della Repubblica del 20 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 1880-A, recante: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», promosso da Giuseppe Benvenga con ricorso depositato in cancelleria il 14 luglio 2010 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilità. Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'avvocato Giuseppe Benvenga, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Ugo De Siervo

Data deposito: Thu Apr 07 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Costituzione e leggi costituzionali - Reato di attentato alla Costituzione - Modifica normativa comportante riduzione della portata applicativa dell'art. 283 c.p. - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato contro il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati da un cittadino agente in difesa della Patria e della Costituzione - Asserito illegittimo mutamento della Costituzione mediante riduzione delle garanzie costituzionali - Difetto di legittimazione del singolo cittadino a sollevare il conflitto - Ricorso diretto ad ottenere una dichiarazione di incostituzionalità - Carenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.

È palesemente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso da un singolo cittadino, agente sulla base di una presunta legittimazione derivante dallo svolgimento della funzione pubblica, costituzionalmente garantita, di eccezionale difesa del nucleo fondamentale e intangibile della Costituzione, nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed avente ad oggetto una disposizione legislativa comportante modifica dell'art. 283, c.p.. Da un lato, infatti, il singolo cittadino non può, in nessun caso, ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni; d'altro lato, il ricorso è diretto non a sollevare un conflitto di attribuzione, ma ad ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge (art. 3, legge 24 febbraio 2006, n. 85).

Parametri costituzionali

Costituzione e leggi costituzionali - Deliberazione del Senato della Repubblica di approvazione del Disegno di legge n. 1880-A relativo al cosiddetto "processo breve" - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato contro il Senato della Repubblica da un cittadino agente in difesa della Patria e della Costituzione - Denunciato illegittimo mutamento del nucleo essenziale della Costituzione - Asserita limitazione dell'esercizio della giurisdizione penale e contabile - Difetto di legittimazione del singolo cittadino a sollevare il conflitto - Palese inidoneità lesiva dell'atto oggetto del conflitto - Carenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.

È palesemente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso da un singolo cittadino, agente sulla base di una presunta legittimazione derivante dallo svolgimento della funzione pubblica, costituzionalmente garantita, di eccezionale difesa del nucleo fondamentale e intangibile della Costituzione, nei confronti del Senato della Repubblica ed avente ad oggetto la Deliberazione del Senato della Repubblica 20 ottobre 2010 (disegno di legge n. 1880-A). Da un lato, infatti, il singolo cittadino non può, in nessun caso, ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni; d'altro lato, il ricorso ha ad oggetto un atto (disegno di legge) palesemente inidoneo a produrre l'effetto lesivo lamentato dal ricorrente, in quanto atto preordinato esclusivamente ad avviare il procedimento legislativo.

Norme citate

  • deliberazione del Senato della Repubblica-Art. (DDL N. 1880-A)

Parametri costituzionali