Pronuncia 118/2015
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto), e 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 23-28 agosto 2014, depositati in cancelleria il 2 settembre 2014 e iscritti ai nn. 67 e 68 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto nonché l'atto di intervento di Indipendenza Veneta; udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Ivone Cacciavillani e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e Alessio Morosin per l'associazione "Indipendenza Veneta".
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento della associazione "Indipendenza Veneta"; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto); 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto); 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 1), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promossa, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014); 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 28 aprile 2015ORDINANZARitenuto che l'associazione «Indipendenza veneta» ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 68 del 2014) avverso la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), opponendosi alla richiesta di declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge impugnata.Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010), non è ammesso l'intervento nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione di soggetti privi di potere legislativo;che non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione interveniente (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002), i quali riguardano i giudizi incidentali di legittimità costituzionale.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della associazione «Indipendenza veneta» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente
Relatore: Marta Cartabia
Data deposito: Thu Jun 25 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CRISCUOLO
Massime
Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Atto di intervento di soggetto (associazione "Indipendenza Veneta") che non è titolare delle attribuzioni legislative in contestazione - Carenza di legittimazione - Inammissibilità.
Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito sull'indipendenza del Veneto - Scelta fondamentale di livello costituzionale, preclusa ai referendum regionali - Finalità sovversiva incompatibile con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi.
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art.
Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito che chiede agli elettori se vogliono "che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei limiti e delle condizioni, tassativamente indicati dalla Costituzione, per il conferimento alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Asserito contrasto con lo speciale procedimento legislativo previsto dalla Costituzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesiti diretti a realizzare un assetto finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai "cittadini veneti", sarebbero trattenuti almeno per l'ottanta per cento dalla Regione e, nella parte incamerata dall'erario, dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per cento nel territorio regionale "in termini di beni e servizi" - Contrasto con lo statuto regionale che non ammette referendum consultivi che attengano a leggi tributarie - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi.
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1
- legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 123
- Costituzione-Art. 3
- statuto regione Veneto-Art. 26
- statuto regione Veneto-Art. 27
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 116
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 138
- Costituzione-Art. 75
Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito diretto a realizzare un assetto finanziario in cui "il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione" - Quesito che investe una previsione costituzionale - Illegittimità costituzionale .
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 119
- statuto regione Veneto-Art. 26
- statuto regione Veneto-Art. 27
Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito diretto a interrogare gli elettori in ordine alla trasformazione del Veneto da regione ordinaria a regione a statuto speciale - Quesito che investe una previsione costituzionale - Contrasto con lo statuto regionale che dispone che i referendum regionali rispettino gli obblighi costituzionali - Illegittimità costituzionale .
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 116
- statuto regione Veneto-Art. 26
- statuto regione Veneto-Art. 27
Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto - Censura dell'intera legge - Dichiarata infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa al quesito che chiede agli elettori se vogliono "che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" - Necessità di preservare le disposizioni strumentali alla attuazione del referendum sul quesito predetto - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art. 1
- legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 2
- legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 3
- legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 116
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 138
- statuto regione Veneto-Art. 26
- statuto regione Veneto-Art. 27
- Costituzione-Art. 123