Pronuncia 118/2015

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto), e 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 23-28 agosto 2014, depositati in cancelleria il 2 settembre 2014 e iscritti ai nn. 67 e 68 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto nonché l'atto di intervento di Indipendenza Veneta; udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Ivone Cacciavillani e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e Alessio Morosin per l'associazione "Indipendenza Veneta".

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento della associazione "Indipendenza Veneta"; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto); 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto); 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 1), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promossa, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014); 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 28 aprile 2015ORDINANZARitenuto che l'associazione «Indipendenza veneta» ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 68 del 2014) avverso la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), opponendosi alla richiesta di declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge impugnata.Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010), non è ammesso l'intervento nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione di soggetti privi di potere legislativo;che non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione interveniente (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002), i quali riguardano i giudizi incidentali di legittimità costituzionale.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della associazione «Indipendenza veneta» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

Relatore: Marta Cartabia

Data deposito: Thu Jun 25 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CRISCUOLO

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Massime

Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Atto di intervento di soggetto (associazione "Indipendenza Veneta") che non è titolare delle attribuzioni legislative in contestazione - Carenza di legittimazione - Inammissibilità.

È inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento della associazione "Indipendenza Veneta", nel giudizio avente ad oggetto la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16, "Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'associazione "Indipendenza Veneta", non essendo titolare di potestà legislativa, non può intervenire nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione ai sensi degli artt. 127 Cost. e 31 e seguenti della legge n. 87 del 1953, restando ferma, per tali soggetti, il ricorso agli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Sull'inammissibilità d'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 31/2015, 210/2014, 285/2013, 220/2013 e 118/2013.

Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito sull'indipendenza del Veneto - Scelta fondamentale di livello costituzionale, preclusa ai referendum regionali - Finalità sovversiva incompatibile con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi.

È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16, che prevede l'indizione di un referendum consultivo avente, come quesito, l'indipendenza del Veneto. Sebbene l'ordinamento repubblicano riconosce i principi di pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale, questi non possono essere estremizzati fino alla frammentazione dell'ordinamento e non possono essere invocati a giustificazione di iniziative volte a interpellare gli elettori, sia pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano. Il referendum anzidetto, quindi, non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse ai referendum regionali, ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica. (Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso). Sull'impugnazione di una legge regionale, da parte dello Stato, a prescindere dalla produzione di effetti concreti e dalla realizzazione di conseguenze pratiche, v., ex plurimis , le citate sentenze 45/2011, 407/2002 e 332/1998. Sulle questioni sulle quali la Regione può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite referendum consultivo, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 496/2000, 470/1992 e 256/1989. Sulla disciplina dei referendum regionali, v. ex plurimis , le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 81/2012, 379/2004 e 372/2004. Sul rapporto tra statuto regionale e leggi regionali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 188/2011 e 4/2010. Sull'impossibilità, per i referendum regionali, di coinvolgere scelte di livello costituzionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 365/2007.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art.

Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito che chiede agli elettori se vogliono "che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei limiti e delle condizioni, tassativamente indicati dalla Costituzione, per il conferimento alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Asserito contrasto con lo speciale procedimento legislativo previsto dalla Costituzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, num. 1), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15, impugnato, in riferimento all'art. 116 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede il quesito referendario circa l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La disposizione richiamata si colloca, invero, nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla Costituzione e non prelude, dunque, a sviluppi dell'autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti. Il referendum consultivo previsto dalla norma suddetta, inoltre, si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 Cost., il quale non preclude affatto l'introduzione di un preliminare referendum consultivo regionale.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1

Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesiti diretti a realizzare un assetto finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai "cittadini veneti", sarebbero trattenuti almeno per l'ottanta per cento dalla Regione e, nella parte incamerata dall'erario, dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per cento nel territorio regionale "in termini di beni e servizi" - Contrasto con lo statuto regionale che non ammette referendum consultivi che attengano a leggi tributarie - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 123 Cost., l'art. 2, comma 1, numeri 2) e 3), della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, che prevedono un referendum consultivo con quesiti diretti a realizzare un assetto finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai cittadini veneti, sarebbero trattenuti almeno per l'ottanta per cento dalla regione e, nella parte incamerata dalla amministrazione centrale, dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per cento nel territorio regionale in termini di beni e servizi. Il referendum e le conseguenti iniziative prospettano, quindi, la distrazione di una cospicua percentuale della finanza pubblica generale, per indirizzarla ad esclusivo vantaggio della Regione e dei suoi abitanti. I due quesiti - interferendo palesemente con la materia tributaria - contrastano con lo statuto regionale che, in armonia con la Costituzione, non ammette referendum consultivi attinenti a leggi tributarie. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale). Sulla violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 6/2015, 12/2014, 12/1995 e 2/1994.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1
  • legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1

Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito diretto a realizzare un assetto finanziario in cui "il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione" - Quesito che investe una previsione costituzionale - Illegittimità costituzionale .

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 26, comma 4, lett. b ), e 27 dello Statuto della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 119, quinto comma, Cost., l'art. 2, comma 1, num. 4), della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, che prevede un referendum consultivo con quesito diretto a realizzare un assetto finanziario in cui il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della regione non sia soggetto a vincoli di destinazione. Il quesito anzidetto risulta illegittimo non solo perché incide sulla previsione costituzionale dell'art. 119, quinto comma, Cost., che consente allo Stato di destinare alle autonomie territoriali risorse aggiuntive per fini predeterminati, ma anche perché non rispetta lo statuto regionale laddove quest'ultimo dispone che i referendum regionali siano di tenore tale da conformarsi agli obblighi costituzionali. Sul divieto di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni, negli ambiti materiali di loro competenza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 254/2013 e 168/2008.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1

Parametri costituzionali

Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito diretto a interrogare gli elettori in ordine alla trasformazione del Veneto da regione ordinaria a regione a statuto speciale - Quesito che investe una previsione costituzionale - Contrasto con lo statuto regionale che dispone che i referendum regionali rispettino gli obblighi costituzionali - Illegittimità costituzionale .

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 26, comma 4, lett. b ), e 27, comma 3, dello Statuto della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 116 Cost., l'art. 2, comma 1, num. 5), della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, che prevede un referendum consultivo con quesito diretto a interrogare gli elettori in ordine alla trasformazione del Veneto da Regione ordinaria a Regione a statuto speciale. Detto quesito, invero, incide su scelte fondamentali di livello costituzionale che, come tali, non possono formare oggetto di referendum regionali. Esso, inoltre, risulta in contrasto con lo statuto regionale laddove si dispone che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli obblighi costituzionali.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 1

Parametri costituzionali

Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto - Censura dell'intera legge - Dichiarata infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa al quesito che chiede agli elettori se vogliono "che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" - Necessità di preservare le disposizioni strumentali alla attuazione del referendum sul quesito predetto - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 - impugnati, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119, 123 e 138 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - la quale prevede un referendum consultivo avente ad oggetto l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione. Atteso che il quesito diretto agli elettori risulta legittimo, ne consegue che non può essere censurata per intero la legge regionale poiché permane la necessità di salvaguardare le residue disposizioni contenute nella stessa, trattandosi di disposizioni strumentali all'attuazione del referendum.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art. 1
  • legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 3
  • legge della Regione Veneto-Art. 2, comma 4