Pronuncia 365/2007

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a), e 3, nonché della rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato e depositato in cancelleria il 7 agosto 2006 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2006. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna; udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo; uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Paolo Carrozza e Graziano Campus per la Regione autonoma della Sardegna.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale della rubrica della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità»; dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e di sovranità»; dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e sovranità», nonché del comma 3, limitatamente alle parole «e elementi di sovranità»; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché della stessa rubrica della legge regionale n. 7 del 2006, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 16, 101, 117, comma primo e secondo, lettere a), d), h) e l), 120, 132, 133, e 138, della Costituzione e degli artt. 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Ugo De Siervo

Data deposito: Wed Nov 07 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BILE

Caricamento annuncio...

Massime

Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Uso del termine «sovranità» nella rubrica della legge e in altre disposizioni della stessa - Ricorso del Governo - Evocazione da parte della difesa erariale di parametri costituzionali e statutari non indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge regionale oltreché inconferenti - Inammissibilità delle questioni.

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a ), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), sono inammissibili le censure prospettate nel ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla lamentata violazione degli articoli 3, 16, 101, 117, comma primo e comma secondo, lettere a ), d ), h ), e l ), 120, 132, 133 e 138 della Costituzione e degli articoli 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto, mentre la delibera governativa di impugnazione della legge regionale conteneva la puntuale indicazione del motivo dell'impugnativa e la individuazione di adeguati parametri costituzionali e statutari ritenuti violati, la indicazione della grande pluralità di ulteriori parametri a cui si riferisce la memoria dell'Avvocatura è nella sostanza in conferente. - Sul rapporto tra la discrezionalità della difesa tecnica e i parametri indicati nella deliberazione governativa di impugnazione della legge regionale, v. le, citate, sentenze n. 533/2002 e 98/2007.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1, comma 1
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Uso del termine «sovranità» nella rubrica della legge e in altre disposizioni della stessa - Ricorso del Governo - Parametri costituzionali e statutari indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge regionale, ma non richiamati nel ricorso - Non utilizzabilità ai fini del giudizio.

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a ), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), non può tenersi conto dei parametri di cui all'art. 139 Cost. e agli artt. 2 e 35 dello statuto speciale, in quanto, appena affermati nella relazione allegata alla delibera di impugnazione, non sono neppure richiamati.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1, comma 1
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Uso del termine «sovranità» nella rubrica della legge e in altre disposizioni della stessa - Ricorso del Governo - Idoneità delle disposizioni censurate a ledere i parametri evocati - Eccezione di inammissibilità delle questioni basata su assunto contrario - Reiezione.

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a ), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), va disattesa l'eccezione di inammissibilità basata sulla ritenuta non lesività delle disposizioni censurate. Queste ultime, infatti, concretamente delimitano l'area della proposta che può essere elaborata dalla apposita Consulta per poi successivamente trasformarsi nel disegno di legge regionale di revisione dello statuto speciale, sicché sarebbe riduttivo considerare che da una simile proposta non scaturisca alcun imperativo cogente o dovere giuridico inderogabile a carico del Consiglio regionale o degli organi di revisione costituzionale. - Sul carattere cogente delle disposizioni di leggi regionali finalizzate a promuovere un referendum consultivo in riferimento ad un procedimento di revisione costituzionale, v. la, citata, sentenza n. 496/2000. - Sulle norme programmatiche degli statuti regionali, v. le, citate, sentenze nn. 372, 378 e 379/2004.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1, comma 1
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Impiego del termine «sovranità» nella rubrica della legge e in altre disposizioni della stessa - Ricorso del Governo - Delimitazione dell'oggetto delle questioni al solo utilizzo della espressione «sovranità».

Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a ), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), devono ritenersi limitate alle parti in cui viene utilizzata l'espressione «sovranità», e non estese all'impiego della espressione «popolo sardo», che di per sé non forma oggetto di specifica impugnazione, e peraltro è presente nello statuto speciale della Regione Sardegna.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1, comma 1
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Impiego del termine «sovranità» nella rubrica della legge regionale - Indebita utilizzazione di detto termine, proprio di ordinamenti statuali di tipo federale, per individuare la natura di un ordinamento qualificato dalla Costituzione come ordinamento autonomo - Impropria pressione sul Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.

E' costituzionalmente illegittima la rubrica della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». Contrasta, infatti, con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l'art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna che la rubrica della legge regionale n. 7 del 2006 assuma come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, in quanto un contenuto legislativo del genere produrrebbe una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale. - Sulla impossibilità di individuare nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la fonte di una omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti territoriali, v. la, citata, sentenza n. 274/2003.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art.

Parametri costituzionali

Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Impiego del termine «sovranità» con riferimento al nuovo statuto regionale - Ricorso del Governo - Indebita utilizzazione di detto termine, proprio di ordinamenti statuali di tipo federale, per individuare la natura di un ordinamento qualificato dalla Costituzione come ordinamento autonomo - Impropria pressione sul Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». La disposizione censurata, la quale si riferisce alla elaborazione di un «nuovo statuto di autonomia e di sovranità del popolo sardo», contrasta, infatti, con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l'art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna in quanto assume come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, così producendo una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale. - Sulla impossibilità di individuare nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la fonte di una omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti territoriali, v. la, citata, sentenza n. 274/2003.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1, comma 1

Parametri costituzionali

Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Prevista enunciazione nel progetto di statuto delle «ragioni fondanti dell'autonomia e sovranità» regionale - Ricorso del Governo - Indebita utilizzazione del termine «sovranità», proprio di ordinamenti statuali di tipo federale, per individuare la natura di un ordinamento qualificato dalla Costituzione come ordinamento autonomo - Impropria pressione sul Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». La disposizione censurata, la quale prevede che l'articolato dello statuto debba considerare anche le «ragioni fondanti della autonomia e sovranità», contrasta, infatti, con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l'art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna in quanto assume come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, così producendo una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale. - Sulla impossibilità di individuare nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la fonte di una omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti territoriali, v. la, citata, sentenza n. 274/2003.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 2

Parametri costituzionali

Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Prevista possibilità di indicazione nel progetto di statuto di argomenti ritenuti rilevanti per «definire autonomia e elementi di sovranità regionale» - Ricorso del Governo - Indebita utilizzazione del termine «sovranità», proprio di ordinamenti statuali di tipo federale, per individuare la natura di un ordinamento qualificato dalla Costituzione come ordinamento autonomo - Impropria pressione sul Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». La disposizione censurata, la quale prevede che nel progetto di statuto possa essere indicato «ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia ed elementi di sovranità regionale [...]», contrasta, infatti, con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l'art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna in quanto assume come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, così producendo una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale. - Sulla impossibilità di individuare nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la fonte di una omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti territoriali, v. la, citata, sentenza n. 274/2003.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali