Pronuncia 209/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», promossi complessivamente dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con ordinanza del 22 novembre 2021 e dalla Corte costituzionale con ordinanza del 12 aprile 2022, iscritte, rispettivamente, ai numeri 3 e 50 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 4 e 19, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 settembre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; deliberato nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013; 3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; 4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019; 5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215; 6) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Luca Antonini
Data deposito: Thu Oct 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Natura e finalità - Esenzione per l'abitazione principale - Natura ed effetti - Possibili disarmonie con i principi dell'autonomia fiscale locale - Necessità che la scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore sia sottoposta a un sindacato rigoroso di costituzionalità. (Classif. 255017).
Parametri costituzionali
Famiglia - In genere - Necessità di trattamenti, anche fiscali, compatibili con il principio costituzionale di agevolazione della formazione della famiglia - Divieto di trattamenti che si risolvano in una sua penalizzazione. (Classif. 103001).
Parametri costituzionali
Tributi - In genere - Misure fiscali riguardanti coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile - Divieto di strutturazione in modo da determinare la loro penalizzazione. (Classif. 255001).
Tributi - In genere - Regime tributario - Diversificazione, per aree economiche o tipologia di contribuenti - Necessità di un'adeguata giustificazione. (Classif. 255001).
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Definizione di "abitazione principale", ai fini dell'agevolazione - Possibilità di considerare tale, come avviene per le c.d. coppie di fatto, anche l'abitazione in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente il solo possessore, mentre il resto del nucleo familiare risieda e dimori in altra abitazione, anche sita in un diverso comune - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di sostegno alla famiglia e di capacità contributiva - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 255017).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 2
- legge-Art.
- legge-Art. 1, comma 707
Parametri costituzionali
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Estensione dell'agevolazione anche ai casi in cui il solo possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione, mentre il resto del nucleo familiare risieda e dimori altrove, nello stesso comune - Esclusione - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255017).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 2
- legge-Art.
- legge-Art. 1, comma 707
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - "Nuova IMU" - Definizione di "abitazione principale", ai fini dell'agevolazione - Necessaria contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 255017).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Nucleo familiare con componenti che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune - Applicabilità dell'esenzione ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255017).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune - Esclusione dall'esenzione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, nonché violazione della parità dei diritti dei lavoratori e dei contribuenti nonché dei principi di capacità contributiva, di tutela della famiglia e del risparmio - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255017).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 13, comma 2
- legge-Art.
- legge-Art. 1, comma 707