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Pronuncia 31/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», degli artt. 42, comma 2, 83, 87, 119 e 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, degli artt. 1 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, degli artt. 14, commi 1 e 4, e 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, degli artt. da 1 a 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), della delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), promosso dal Giudice di pace di Lanciano nel procedimento vertente tra A. C. e altro e l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS spa) e altro, con ordinanza del 28 maggio 2020, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti l'atto di costituzione di V.E. D.M., nonché gli atti di intervento di M. C. e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Francesco Visco e Vincenzo Enrico De Michele per V.E. D.M., entrambi in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e l'avvocato dello Stato Angelo Vitale per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili gli interventi dei giudici di pace M. C., M.F. D.G., A.G. P., A. P., R. T., R. O., nonché dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA), dell'Associazione nazionale dei giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale italiana magistrati onorari (UNIMO) e della Federazione magistrati onorari di tribunale (FederMOT); 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2020, e dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonché dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 14, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 32, 76, 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, 117, terzo comma, 120 nonché all'art. 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, «e/o» all'art. 168 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in combinato disposto con l'art. 12, paragrafo 1, lettera a), della decisione l183/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE, e con gli artt. 12 e 43 del Regolamento sanitario internazionale, adottato dalla cinquantottesima Assemblea mondiale della sanità del 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007 - dal Giudice di pace di Lanciano con l'ordinanza in epigrafe; 3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertiti, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30 - dal Giudice di pace di Lanciano, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 42, comma 2, 83 e 87 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, nonché degli artt. 1 e 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, e dell'art. 263 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, con riferimento agli artt. 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE, dal Giudice di pace di Lanciano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Ordine di esame delle censure nel giudizio a quo - Criterio della "ragione più liquida" - Applicabilità. (Classif. 112003).

Il giudice a quo può prendere in considerazione per prima una questione, preliminare o di merito, sulla base del criterio della "ragione più liquida" che comporti l'assorbimento di altre questioni. ( Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42378; S. 188/2018 - mass. 40294 ).

Ordinamento giudiziario - In genere - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure, adottate con deliberazioni del Consiglio dei ministri e con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attività degli uffici giudiziari - Denunciata violazione dei principi sull'esercizio della funzione legislativa, del riparto di competenze in materia sanitaria tra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica, nonché dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dei principi dell'indipendenza del giudice e del giusto processo - Censura di normativa di rango non primario e difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 165001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per censura di normativa di rango non primario e difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano in riferimento agli artt. 32, 76, 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, 117, terzo comma, 120 nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE, «e/o» all'art. 168 TFUE, in combinato disposto con l'art. 12, par. 1, lett. a ), della decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 e con gli artt. 12 e 43 del Regolamento sanitario internazionale - della delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché dell'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., e dell'art. 14, commi 1 e 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, prescrivono misure connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attività degli uffici giudiziari. Le censurate disposizioni, ai sensi dell'art. 134 Cost., non rientrano tra gli atti sottoponibili al sindacato di legittimità costituzionale, mentre le censurate disposizioni con forza di legge sono prive di qualsivoglia collegamento con la decisione della controversia demandata al giudice a quo , il quale, peraltro, neppure argomenta in proposito.

Norme citate

  • Delibera del Consiglio dei ministri-Art.
  • Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri-Art.
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 122
  • decreto-legge-Art. 14, comma 1
  • decreto-legge-Art. 14, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Presupposti - Necessaria applicazione della disposizione censurata ai fini della definizione del giudizio a quo. (Classif. 112005).

Essenziale a conferire rilevanza alla questione prospettata è che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé, con conseguente manifesta inammissibilità di questioni che attengono a norme che non devono essere applicate nel giudizio a quo . ( Precedenti: S. 15/2021; S. 202/2021 - mass. 44247; S. 253/2019 - mass. 41927; S. 217/2019 - mass. 40898; S. 20/2018; O. 259/2016 - mass. 39148 ).

Ordinamento giudiziario - In genere - Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio - Estensione ai giudici di pace delle misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, del diritto al lavoro, a una retribuzione proporzionata e dignitosa, dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, della riserva di legge sull'ordinamento giudiziario e la magistratura, del principio del giusto processo, del contraddittorio, della terzietà e dell'imparzialità del giudice - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 165001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea - degli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, dell'art. 5 della legge n. 57 del 2016, laddove affida il coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace al presidente del Tribunale, dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove non estende anche ai Giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertiti, in combinato disposto, nella parte in cui «hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le disposizioni censurate non hanno collegamento con l'oggetto del giudizio principale, costituito da una pretesa risarcitoria di un danno da circolazione stradale.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 42, comma 2
  • decreto-legge-Art. 83
  • decreto-legge-Art. 119
  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 14, comma 4
  • decreto legislativo-Art. 1
  • decreto legislativo-Art. 2
  • decreto legislativo-Art. 3
  • decreto legislativo-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 5
  • decreto legislativo-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 31
  • decreto legislativo-Art. 32
  • decreto legislativo-Art. 33
  • decreto legislativo-Art. 20
  • decreto legislativo-Art. 25
  • decreto legislativo-Art. 26
  • decreto legislativo-Art. 27
  • decreto legislativo-Art. 28
  • decreto legislativo-Art. 29
  • decreto legislativo-Art. 30
  • decreto legislativo-Art. 19
  • decreto legislativo-Art. 20
  • decreto legislativo-Art. 21
  • decreto legislativo-Art. 22
  • decreto legislativo-Art. 23
  • decreto legislativo-Art. 24
  • decreto legislativo-Art. 13
  • decreto legislativo-Art. 14
  • decreto legislativo-Art. 15
  • decreto legislativo-Art. 16
  • decreto legislativo-Art. 17
  • decreto legislativo-Art. 18
  • decreto legislativo-Art. 7
  • decreto legislativo-Art. 8
  • decreto legislativo-Art. 9
  • decreto legislativo-Art. 10
  • decreto legislativo-Art. 11
  • decreto legislativo-Art. 12
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 11, comma 4
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Ordinamento giudiziario - In genere - Misure, adottate con decreto-legge, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione dei termini processuali e proroga dei termini previsti per la scadenza dello stato di emergenza - Contabilità speciali incidenti sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull'organizzazione e l'attività degli uffici giudiziari - Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza, violazione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica, e di quelli, anche comunitari, dell'indipendenza del giudice e del giusto processo - Carente e contraddittoria descrizione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 165001).

Sono dichiarate inammissibili, per carente e contraddittoria descrizione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano in riferimento agli artt. 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE - degli artt. 42, comma 2, 83 e 87 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nonché degli artt. 1 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come conv., dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, come conv., e dell'art. 263 del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, con riferimento al periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, prescrivono misure limitative dello svolgimento delle udienze, anche nel settore civile, a seguito della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rimettente non dà adeguatamente conto dell'evoluzione della disciplina dello svolgimento delle udienze civili tra la "prima" e la "seconda" fase dell'emergenza pandemica, limitandosi a riferire in maniera generica, nonostante gli articolati provvedimenti organizzativi del presidente del Tribunale, l'impossibilità di svolgere l'udienza istruttoria nel giudizio principale per la sola ragione della mancanza di appositi strumenti informatici nell'ufficio, senza tener conto del più articolato quadro normativo della disciplina emergenziale del processo civile e delle possibili opzioni. ( Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; O. 59/2019 - mass. 40499; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 88/2017 - mass. 39450; O. 92/2015 - mass. 38385 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 42, comma 2
  • decreto-legge-Art. 83
  • decreto-legge-Art. 87
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1
  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 263
  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.