Pronuncia 203/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2, dell'Allegato 1 (Codice di giustizia contabile) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), come modificato dall'art. 44, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale nei confronti di R. E. e altri, con ordinanza del 17 febbraio 2021, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di A. F., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi l'avvocato Guido Alfonsi per A. F. e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 2), punto 2), della delibera della Corte del 23 giugno 2022. deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2, dell'Allegato 1 (Codice di giustizia contabile) al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), come modificato dall'art. 44 del decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2, cod. giust. contabile, come modificato dall'art. 44 del d.lgs. n. 114 del 2019, sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 81 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Codice di giustizia contabile - Giudizio per responsabilità amministrativa - Possibilità, da parte del giudice contabile, della chiamata in causa di soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati dal pubblico ministero - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Richiesta di intervento additivo precluso alla Corte costituzionale - Inammissibilità delle questioni - Possibilità di deficit di tutela del terzo, da colmare in via legislativa. (Classif. 219001).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 83 ALLEGATO 1, comma 1
- decreto legislativo-Art. 44, comma 1
- decreto legislativo-Art. 83 ALLEGATO 1, comma 2
- decreto legislativo-Art. 44, comma 1
Parametri costituzionali
Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Caratteri - Responsabilità parziaria, con possibile riduzione da parte del giudice - Differenze rispetto alla responsabilità civile - Legittimità delle limitazioni al potere di impulso processuale del giudice (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni avente ad oggetto il cod. giust. contabile nella parte in cui esclude che il giudice possa disporre la chiamata in causa di soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati dal p.m.). (Classif. 219001).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 83 ALLEGATO 1, comma 1
- decreto legislativo-Art. 44, comma 1
- decreto legislativo-Art. 83 ALLEGATO 1, comma 2
- decreto legislativo-Art. 44, comma 1