Pronuncia 201/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 agosto 2021, depositato in cancelleria il 10 agosto 2021, iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; udito l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppa Mistretta e Maria Concetta Caldara per la Regione Siciliana; deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, promossa - nella parte in cui consente ai Comuni l'acquisizione di partecipazioni di minoranza -, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Luca Antonini
Data deposito: Thu Jul 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società che abbiano per oggetto sociale prevalente un'attività diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie - Assoluta genericità della motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 011009).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 3, comma 2
Parametri costituzionali
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- statuto regione Sicilia-Art. 17
Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Vincoli statali alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni e obbligo di motivazione analitica per i relativi atti deliberativi - Disciplina attinente alla materia di ordinamento civile, nonché espressione anche del coordinamento finanziario e della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione - Coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale - Necessità, per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di rispettare i limiti indicati dalla legislazione statale (nel caso di specie, illegittimità costituzionale parziale della norma della Regione Siciliana che prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società che abbiano per oggetto sociale prevalente un'attività diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane). (Classif. 011009).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 3, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 4
- decreto legislativo-Art. 4
Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società senza possederne direttamente il controllo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 011009).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 3, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 4
- decreto legislativo-Art. 4
Amministrazione pubblica - Incarichi e rapporti di collaborazione - Carattere onorifico della partecipazione ad organi collegiali, salvo il diritto al solo rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente - Natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabile anche alle autonomie speciali (nel caso di specie, non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che prevede la possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione consultiva di coordinamento per le aree sciabili, a titolo gratuito e senza rimborso spese). (Classif. 011006)
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 10, comma 3