Pronuncia 201/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 agosto 2021, depositato in cancelleria il 10 agosto 2021, iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; udito l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppa Mistretta e Maria Concetta Caldara per la Regione Siciliana; deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, promossa - nella parte in cui consente ai Comuni l'acquisizione di partecipazioni di minoranza -, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Luca Antonini

Data deposito: Thu Jul 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società che abbiano per oggetto sociale prevalente un'attività diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane - Ricorso del Governo - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie - Assoluta genericità della motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 011009).

È dichiarata inammissibile, per assoluta genericità della motivazione, la questione - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021. La doglianza è sprovvista di argomentazioni a sostegno del contrasto con i parametri indicati. ( Precedenti: S. 86/2022 - mass. 44640; S. 25/2021 - mass. 43611 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 3, comma 2

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sicilia-Art. 14
  • statuto regione Sicilia-Art. 17

Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Vincoli statali alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni e obbligo di motivazione analitica per i relativi atti deliberativi - Disciplina attinente alla materia di ordinamento civile, nonché espressione anche del coordinamento finanziario e della tutela del buon andamento della pubblica amministrazione - Coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale - Necessità, per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di rispettare i limiti indicati dalla legislazione statale (nel caso di specie, illegittimità costituzionale parziale della norma della Regione Siciliana che prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società che abbiano per oggetto sociale prevalente un'attività diversa dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane). (Classif. 011009).

L'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, che regolamenta la costituzione e l'acquisto di partecipazioni (anche minoritarie) di società pubbliche, attiene non solo alla materia dell'ordinamento civile, ma è anche portatore di profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, stabilendo specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi. Al riguardo è indicativo della cautela del legislatore l'onere di motivazione analitica richiesto dall'art. 5 TUSP per i relativi atti deliberativi, coerente del resto con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, ultimo comma, Cost., che implica un favor per la società civile con riferimento a quelle attività di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non è richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben può l'ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza. ( Precedenti: S. 86/2022 - mass. 44641; S. 100/2020 - mass. 43426 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui prevede che le società ivi considerate possono avere per oggetto sociale prevalente attività diverse dalla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane. La norma regionale impugnata dal Governo - nel consentire di costituire o partecipare a società per un ampio e indeterminato ventaglio di scopi e di attività, ben al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni della Regione - vìola l'art. 4, commi 1 e 2, TUSP che, attraverso un doppio specifico vincolo - di scopo pubblico e di attività - punta a contrastare l'aumento ingiustificato delle società a partecipazione pubblica. Ciò tuttavia non determina l'illegittimità costituzionale dell'intera norma impugnata, perché l'attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dall'art. 4, comma 7, TUSP). ( Precedente: S. 103/2020 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 3, comma 2

Parametri costituzionali

Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Previsione che i Comuni, singolarmente o in forma associata, possano costituire o partecipare, per il perseguimento di finalità di promozione e tutela delle località montane e delle relative aree sciabili, a società senza possederne direttamente il controllo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 011009).

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, nella parte in cui consente ai Comuni l'acquisizione di partecipazioni di minoranza. L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 non vieta le partecipazioni di minoranza in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di controllo, che non soddisfi il vincolo di scopo pubblico. Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione - che alle lettere a ) e c ) ammette l'attività di produzione di servizi di interesse generale - tiene fermi i limiti di cui al comma 1 senza prevedere requisiti aggiuntivi che valgano in via di principio a restringere il ricorso allo strumento societario alle sole partecipazioni di controllo.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 3, comma 2

Parametri costituzionali

Amministrazione pubblica - Incarichi e rapporti di collaborazione - Carattere onorifico della partecipazione ad organi collegiali, salvo il diritto al solo rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente - Natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabile anche alle autonomie speciali (nel caso di specie, non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che prevede la possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione consultiva di coordinamento per le aree sciabili, a titolo gratuito e senza rimborso spese). (Classif. 011006)

L'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv. - il quale stabilisce in via generale che la partecipazione agli organi collegiali «è onorifica» e che la stessa «può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente» - costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabile anche alle autonomie speciali. ( Precedente: S. 172/2018 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, che prevede la possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione consultiva di coordinamento per le aree sciabili, a titolo gratuito e senza rimborso spese. La norma regionale impugnata - pur senza estendere espressamente nei confronti di tali soggetti, occasionalmente invitati per fornire un parere su singole questioni, la previsione sia della gratuità della partecipazione, sia dell'assenza del rimborso delle spese, che il comma 2 del medesimo art. 10 riferisce espressamente ai soli componenti della commissione medesima - non può comportare nuovi oneri finanziari poiché, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., richiamato dall'art. 18, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, la partecipazione agli organi collegiali è a titolo onorifico e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 10, comma 3

Parametri costituzionali