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Pronuncia 35/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), 84, commi 1, 2 e 4, e 85 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituiti, modificati e/o aggiunti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1, 10, lettera c), 11, 25, 26 e 27 della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati); degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come novellati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); e degli artt. 1, comma 1, lettere a), d), e), f) e g), e 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, promossi dai Tribunali ordinari di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova con ordinanze, rispettivamente, del 17 febbraio, del 5 luglio, del 6 settembre, del 5 ottobre e del 16 novembre 2016, iscritte ai nn. 69, 163, 192, 265 e 268 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 30, 41 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione di V.P. e altri, di L.P.C. e altri, di M.V. e altri, di F.S. e altri, e di S.A. e altri, nonché gli atti di intervento di F.C.B. e altri, di C.T. e altri, di S.M., di F.D.M. e altro (intervenuti nel giudizio iscritto al n. 163 del registro ordinanze 2016 con due atti, il primo nei termini e il secondo fuori termine), del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) e altro (intervenuti nei termini nei giudizi iscritti ai nn. 265 e 268 del registro ordinanze 2016, e fuori termine nei giudizi iscritti ai nn. 69 e 163 del registro ordinanze 2016), di V.P., di E.P. e altra, di M.M. ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Enzo Paolini per E.P. e altra, per F.C.B. e altri, per S.M. e per V.P., Claudio Tani per C.T. e altri, Carlo Rienzi per il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) e altro, Vincenzo Palumbo e Giuseppe Bozzi per V.P. e altri, Roberto Lamacchia per L.P.C. e altri, Michele Ricciardi per M.V. e altri, Felice Carlo Besostri per F.S. e altri e per S.A. e altri, Lorenzo Acquarone e Vincenzo Paolillo per S.A. e altri, e gli avvocati dello Stato Paolo Grasso e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione»; dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83»; e dell'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga; 3) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 48, secondo comma, 49, 51, primo comma, 56, primo comma, della Costituzione e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 4) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 6) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e 48, secondo comma, 49 e 51 Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 7) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 1 e 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti e aggiunti dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017ORDINANZARilevato che il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in qualità di associazione per la tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e di utenti, e, in proprio, il suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, in qualità di cittadino elettore, sono intervenuti nei giudizi promossi dal Tribunale ordinario di Messina (reg. ord. n. 69 del 2016), dal Tribunale ordinario di Torino (reg. ord. n. 163 del 2016), dal Tribunale ordinario di Trieste (reg. ord. n. 265 del 2016) e dal Tribunale ordinario di Genova (reg. ord. n. 268 del 2016), con atti depositati il 3 gennaio 2017;che nel giudizio promosso dal Tribunale di Torino, con atto depositato il 1° agosto 2016, hanno chiesto di intervenire, in qualità di cittadini elettori, nonché in qualità di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente, F.C.B., A.I. e G.S.; con atto depositato il 4 agosto 2016, C.T., A.B. e E.Z.; con atto depositato il 5 agosto 2016, S.M.; con atti depositati il 9 agosto 2016, F.D.M. e M.S.; V.P.; E.P. e N.R.;che nei giudizi promossi dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Genova, con distinti atti depositati il 23 dicembre 2016, hanno chiesto di intervenire, in qualità di cittadini elettori, nonché in qualità di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi ai Tribunali rimettenti, C.T., A.B. e E.Z.;che nel giudizio promosso dal Tribunale di Genova, con atto depositato il 30 dicembre 2016, sempre in qualità di cittadini elettori, nonché di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente, hanno chiesto di intervenire anche M.M. e altri.Considerato, in primo luogo, che, l'intervento spiegato dal Codacons e, in proprio, dal suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, nei giudizi instaurati dai Tribunali di Messina e di Torino, è inammissibile, in quanto tardivo (tra le tante, sentenze n. 248, n. 219 e n. 187 del 2016);che l'intervento, in termini, dello stesso Codacons nei giudizi instaurati dai Tribunali di Trieste e Genova, è inammissibile, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016), mentre i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica del Codacons;che questa Corte ha già espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del 2015 e ordinanza n. 227 del 2016);che è inammissibile anche l'intervento, nei giudizi da ultimo menzionati, spiegato in proprio dal legale rappresentante del Codacons, Giuseppe Ursini, nella mera qualità di cittadino elettore, poiché, in tale veste, la sua posizione soggettiva non può essere distintamente pregiudicata, più di quanto possa esserlo quella di qualunque altro cittadino elettore, dalla decisione di questa Corte;che nei giudizi promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, sono inammissibili gli interventi dei cittadini elettori, che allegano altresì la loro qualità di parti in giudizi analoghi a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte;che, infatti, la giurisprudenza costituzionale non ammette l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura (ex multis, sentenze n. 71 e n. 70 del 2015, ordinanza n. 100 del 2016);che, in particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi, analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo (sentenze n. 71 del 2015 e n. 59 del 2013, ordinanze n. 156 e n. 32 del 2013).PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti giudizi di legittimità costituzionale.F.to: Paolo Grossi, Presidente

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

Massime

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.

Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Messina e Torino, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione delle Camere parlamentari, è dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'intervento spiegato dal Codacons e, in proprio, dal suo legale rappresentante, Giuseppe Ursini. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 219 del 2016 e n. 187 del 2016 ).

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, è dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento spiegato (in termini) dal Codacons, atteso che i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica dell'interveniente. Per costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche in caso di richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016; sentenze n. 76 del 2016 e n. 178 del 2015, ordinanza n. 227 del 2016 ).

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente nella qualità di cittadino elettore - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, è dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento spiegato in proprio dal legale rappresentante del Codacons, Giuseppe Ursini, nella mera qualità di cittadino elettore. In tale veste, la posizione soggettiva dell'interveniente non può essere distintamente pregiudicata dalla decisione della Corte costituzionale, più di quanto possa esserlo quella di qualunque altro cittadino elettore.

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nella duplice qualità di cittadini elettori e di parti in giudizi analoghi a quelli da cui provengono le questioni - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.

Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi spiegati da cittadini elettori, che allegano altresì la qualità di parti in giudizi analoghi a quelli da cui originano le questioni all'esame della Corte. Secondo la giurisprudenza costituzionale, non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura. In particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni all'esame della Corte costituzionale, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità da parte del giudice. ( Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 70 del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 100 del 2016, n. 156 del 2013 e n. 32 del 2013 ).

Rilevanza della questione incidentale - Questioni di costituzionalità delle leggi che disciplinano l'elezione delle Camere parlamentari - Rimessione nel corso di giudizi di accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto - Valutazione dell'interesse ad agire dei ricorrenti e della Pregiudizialità alla stregua di criteri enunciati dalla sentenza n. 1 del 2014 - Sussistenza della rilevanza pur se le norme censurate non siano state applicate e non siano ancora applicabili - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale concernenti il sistema di elezione delle Camere parlamentari risultante a seguito dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dai Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova nel corso di giudizi introdotti per l'accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto nelle elezioni politiche. L'interesse dei ricorrenti nei giudizi a quibus ad agire in accertamento, motivato dai rimettenti in modo non implausibile, è riconducibile alla stessa entrata in vigore della nuova disciplina elettorale, poiché l'avvenuta modificazione dell'ordinamento - con il corollario di potenzialità lesiva già attuale, seppur destinata a manifestarsi successivamente - comporta una situazione di incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto, che ragionevolmente giustifica l'interesse alla sua rimozione, non conseguibile se non attraverso l'intervento del giudice, non valendo perciò a escludere tale interesse la circostanza che la stessa legge, a causa del differimento della sua efficacia a una data certa (1° luglio 2016), non era ancora efficace al momento dell'introduzione dell'azione e/o della rimessione della questione. Né il fatto che la nuova legge non sia stata applicata in alcuna tornata elettorale esclude la pregiudizialità e la diversità di petitum della questione di costituzionalità rispetto all'azione di accertamento nel cui ambito è stata sollevata, atteso che l'incertezza sulla portata del diritto al voto costituisce una lesione giuridicamente rilevante indipendentemente da atti applicativi della normativa elettorale e che l'interesse ad agire in accertamento non richiede necessariamente la previa lesione in concreto del diritto, ben potendo l'azione di accertamento essere esperita anche al fine di scongiurare una lesione futura. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014; sentenze n. 110 del 2015 e n. 39 del 1973 ). La rilevanza delle questioni incidentali di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che regolano il sistema elettorale di Camera e Senato, sollevate nell'ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto nelle elezioni politiche, va valutata alla luce dei quattro argomenti in base ai quali fu ritenuta sussistente dalla sentenza n. 1 del 2014, ossia: la presenza nell'ordinanza di rimessione di una motivazione sufficiente e non implausibile in ordine all'esistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale; il positivo riscontro della pregiudizialità della questione, nel senso della non sovrapponibilità dell'oggetto del giudizio di costituzionalità a quello del giudizio a quo; la peculiarità e il rilievo costituzionale del diritto fondamentale di voto, il cui corretto esercizio è essenziale per il funzionamento del sistema democratico-rappresentativo; e l'esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, la creazione di una zona franca rispetto al controllo incidentale di costituzionalità, attesa la (perdurante) mancanza di un giudizio su controversie originatesi nel procedimento di elezione dei membri del Parlamento nazionale. Non ostano a tali indicazioni le successive pronunce di inammissibilità di questioni - anch'esse sollevate nell'ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento - aventi ad oggetto disposizioni di legge che regolano l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, giacché tali disposizioni, a differenza di quelle disciplinanti le elezioni politiche nazionali, possono essere rimesse al vaglio di legittimità costituzionale in un giudizio avente ad oggetto una controversia originatasi nel procedimento elettorale. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014; sentenze n. 110 del 2015 e n. 259 del 2009, ordinanze n. 165 del 2016 e n. 512 del 2000; sentenza n. 39 del 1973, sulla funzione decisiva del diritto di voto nell'ordinamento costituzionale ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, una motivazione sufficiente e non implausibile sulla sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti basta ad escludere un riesame dell'apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, tenuto conto che l'accertamento di una condizione dell'azione quale l'interesse ad agire è tipicamente compito del giudice rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014, ordinanza n. 165 del 2016, con riferimento alle azioni di accertamento in materia elettorale; sentenze n. 154 del 2015, n. 91 del 2013 e n. 50 del 2007, con riguardo alle azioni accertamento in generale ).

Norme citate

  • legge-Art.

Thema decidendum - Istanza di autorimessione proposta dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Richiesta relativa a un'intera legge per vizi del procedimento legislativo - Esame preliminare rispetto alle questioni sollevate dal rimettente avverso singole disposizioni della stessa legge.

Nel giudizio incidentale avente ad oggetto singole disposizioni di una legge, va esaminata in via preliminare l'istanza con cui le parti costituite chiedono l'autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge per asseriti vizi del relativo procedimento di formazione, atteso che l'accertamento di tali vizi potrebbe comportare la totale caducazione di essa. (Nella specie, è stata esaminata in via preliminare l'istanza di autorimessione relativa all'intera legge n. 52 del 2015, "con particolare riferimento" ai suoi "fondamentali" artt. 1, 2 e 4, per denunciato contrasto con gli artt. 72, commi primo e quarto, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU).

Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Istanza di autorimessione di questioni relative all'intera legge per asserita violazione delle regole del procedimento legislativo - Impropria richiesta di estendere il giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Sostanziale impugnazione della dichiarazione di manifesta infondatezza adottata dal rimettente su identiche eccezioni - Inammissibilità dell'istanza.

È inammissibile l'istanza di autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), "con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)", proposta - per asserita violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU) - dalle parti costituite nei giudizi incidentali aventi ad oggetto singole disposizioni della medesima legge. Pur senza proporre direttamente l'estensione del thema decidendum, la richiesta di autorimessione persegue il medesimo obbiettivo, ossia l'estensione del giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, e si configura altresì, nella sostanza, come improprio ricorso a un mezzo di impugnazione delle decisioni dei giudici a quibus, che hanno dichiarato manifestamente infondate eccezioni coincidenti, proposte dalle parti nei giudizi principali. Per costante giurisprudenza, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, sicché non possono concorrere ad ampliare il thema decidendum i profili ulteriori indicati dalle parti, sia che risultino diretti ad estendere o modificare il contenuto o i profili determinati dall'ordinanza di rimessione, sia che abbiano formato oggetto di eccezione nel giudizio principale senza essere stati fatti propri dal giudice nell'ordinanza stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2015, n. 94 del 2013, n. 42 del 2011, n. 86 del 2008 e n. 49 del 1999 ).

Norme citate

  • legge-Art. INTERA LEGGE
  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 4

Parametri costituzionali

Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Disciplina del premio di maggioranza e della soglia di sbarramento - Denunciata lesione di parametri costituzionali indicati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili - per carenza assoluta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi da 1 a 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Tali parametri sono evocati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza alcuna illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni incidentali prive di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 2, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 3
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 5
  • legge-Art. 2, comma 25

Parametri costituzionali

Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo o al secondo turno di votazione - Coesistenza con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, libertà e segretezza del voto - Formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili - per formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione e oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., censurando il complessivo sistema di attribuzione del premio di maggioranza al primo e al secondo turno di votazione per l'elezione della Camera dei deputati, coesistente con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso al riparto dei seggi. La motivazione particolarmente sintetica adottata dal rimettente non distingue i singoli profili di censura relativi ai diversi caratteri del sistema elettorale né chiarisce se essi si riferiscano al primo turno, al secondo o a entrambi, con il risultato di sollecitare una valutazione dai caratteri indistinti ed imprecisati, relativa nella sostanza all'intero sistema elettorale, ciò che - unitamente alla carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, accentuata dall'evocazione in essa del solo art. 48, secondo comma, Cost. - determina l'impossibilità di comprendere l'effettivo petitum. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2016, n. 32 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 126 del 2015 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 3
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 5
  • legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 25

Parametri costituzionali

Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo turno di votazione - Fissazione di una soglia minima del 40% dei voti validi (anziché degli aventi diritto al voto), in compresenza della soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata compressione irragionevole dei principi dell'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo - Insussistenza - Scelte legislative non manifestamente irragionevoli volte a bilanciare gli invocati principi con gli obbiettivi della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1 e 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3 e 48, comma 2, Cost. - in quanto, prevedendo l'assegnazione di 340 seggi della Camera dei deputati alla lista che, al primo turno di votazione, ottenga a livello nazionale il 40% dei voti validamente espressi, anziché degli aventi diritto al voto, comprometterebbero irragionevolmente l'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo, anche per la compresenza della soglia di sbarramento del 3% dei voti validamente espressi su base nazionale, quale condizione per l'accesso delle liste al riparto dei seggi. Le disposizioni censurate prevedono un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, e lo condizionano al raggiungimento di una soglia minima di voti validi. Alla luce della discrezionalità legislativa in materia, tale soglia non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale. A ritenere il contrario, dovrebbe argomentarsi la non compatibilità con i principi costituzionali di premi diversi da quello "di governabilità" (attribuibile alla lista o coalizione che abbia già autonomamente raggiunto almeno il 50% dei voti e/o dei seggi). Quanto alle modalità di calcolo della soglia minima, condizionare il premio al raggiungimento di una percentuale calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore, e non certo una soluzione costituzionalmente obbligata. Né la contestuale previsione di una soglia di sbarramento - che non è irragionevolmente elevata e, di per sé, non determina una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo - può giustificare una pronuncia di incostituzionalità del premio, non essendo manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, ad entrambi i predetti meccanismi correttivi della rappresentatività. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014 e n. 173 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, essendo riservata alla Corte costituzionale una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002 ). In materia di sistemi elettorali, sono compatibili con i principi costituzionali sia la previsione di un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, sia la previsione di un premio "di governabilità", condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50% dei voti e/o dei seggi e destinato ad aumentare il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto. Il premio di "maggioranza" è, però, soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all'entità della soglia che consente di accedere al premio. Ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, come avviene in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008 ). Al cospetto della discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei sistemi elettorali, sfugge in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore per l'attribuzione di un premio di maggioranza, ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale. In materia di sistemi elettorali, la previsione di soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi e quella delle modalità per la loro applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità. ( Precedente citato: sentenza n. 193 del 2015 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 5
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 1
  • legge-Art. 2, comma 25
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 3
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 4
  • legge-Art. 2, comma 1