Pronuncia 35/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), 84, commi 1, 2 e 4, e 85 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituiti, modificati e/o aggiunti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1, 10, lettera c), 11, 25, 26 e 27 della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati); degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come novellati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); e degli artt. 1, comma 1, lettere a), d), e), f) e g), e 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, promossi dai Tribunali ordinari di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova con ordinanze, rispettivamente, del 17 febbraio, del 5 luglio, del 6 settembre, del 5 ottobre e del 16 novembre 2016, iscritte ai nn. 69, 163, 192, 265 e 268 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 30, 41 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione di V.P. e altri, di L.P.C. e altri, di M.V. e altri, di F.S. e altri, e di S.A. e altri, nonché gli atti di intervento di F.C.B. e altri, di C.T. e altri, di S.M., di F.D.M. e altro (intervenuti nel giudizio iscritto al n. 163 del registro ordinanze 2016 con due atti, il primo nei termini e il secondo fuori termine), del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) e altro (intervenuti nei termini nei giudizi iscritti ai nn. 265 e 268 del registro ordinanze 2016, e fuori termine nei giudizi iscritti ai nn. 69 e 163 del registro ordinanze 2016), di V.P., di E.P. e altra, di M.M. ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Enzo Paolini per E.P. e altra, per F.C.B. e altri, per S.M. e per V.P., Claudio Tani per C.T. e altri, Carlo Rienzi per il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) e altro, Vincenzo Palumbo e Giuseppe Bozzi per V.P. e altri, Roberto Lamacchia per L.P.C. e altri, Michele Ricciardi per M.V. e altri, Felice Carlo Besostri per F.S. e altri e per S.A. e altri, Lorenzo Acquarone e Vincenzo Paolillo per S.A. e altri, e gli avvocati dello Stato Paolo Grasso e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione»; dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83»; e dell'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga; 3) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 48, secondo comma, 49, 51, primo comma, 56, primo comma, della Costituzione e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 4) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 6) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e 48, secondo comma, 49 e 51 Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 7) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 1 e 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti e aggiunti dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017ORDINANZARilevato che il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in qualità di associazione per la tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e di utenti, e, in proprio, il suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, in qualità di cittadino elettore, sono intervenuti nei giudizi promossi dal Tribunale ordinario di Messina (reg. ord. n. 69 del 2016), dal Tribunale ordinario di Torino (reg. ord. n. 163 del 2016), dal Tribunale ordinario di Trieste (reg. ord. n. 265 del 2016) e dal Tribunale ordinario di Genova (reg. ord. n. 268 del 2016), con atti depositati il 3 gennaio 2017;che nel giudizio promosso dal Tribunale di Torino, con atto depositato il 1° agosto 2016, hanno chiesto di intervenire, in qualità di cittadini elettori, nonché in qualità di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente, F.C.B., A.I. e G.S.; con atto depositato il 4 agosto 2016, C.T., A.B. e E.Z.; con atto depositato il 5 agosto 2016, S.M.; con atti depositati il 9 agosto 2016, F.D.M. e M.S.; V.P.; E.P. e N.R.;che nei giudizi promossi dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Genova, con distinti atti depositati il 23 dicembre 2016, hanno chiesto di intervenire, in qualità di cittadini elettori, nonché in qualità di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi ai Tribunali rimettenti, C.T., A.B. e E.Z.;che nel giudizio promosso dal Tribunale di Genova, con atto depositato il 30 dicembre 2016, sempre in qualità di cittadini elettori, nonché di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente, hanno chiesto di intervenire anche M.M. e altri.Considerato, in primo luogo, che, l'intervento spiegato dal Codacons e, in proprio, dal suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, nei giudizi instaurati dai Tribunali di Messina e di Torino, è inammissibile, in quanto tardivo (tra le tante, sentenze n. 248, n. 219 e n. 187 del 2016);che l'intervento, in termini, dello stesso Codacons nei giudizi instaurati dai Tribunali di Trieste e Genova, è inammissibile, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016), mentre i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica del Codacons;che questa Corte ha già espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del 2015 e ordinanza n. 227 del 2016);che è inammissibile anche l'intervento, nei giudizi da ultimo menzionati, spiegato in proprio dal legale rappresentante del Codacons, Giuseppe Ursini, nella mera qualità di cittadino elettore, poiché, in tale veste, la sua posizione soggettiva non può essere distintamente pregiudicata, più di quanto possa esserlo quella di qualunque altro cittadino elettore, dalla decisione di questa Corte;che nei giudizi promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, sono inammissibili gli interventi dei cittadini elettori, che allegano altresì la loro qualità di parti in giudizi analoghi a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte;che, infatti, la giurisprudenza costituzionale non ammette l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura (ex multis, sentenze n. 71 e n. 70 del 2015, ordinanza n. 100 del 2016);che, in particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi, analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo (sentenze n. 71 del 2015 e n. 59 del 2013, ordinanze n. 156 e n. 32 del 2013).PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti giudizi di legittimità costituzionale.F.to: Paolo Grossi, Presidente
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente nella qualità di cittadino elettore - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nella duplice qualità di cittadini elettori e di parti in giudizi analoghi a quelli da cui provengono le questioni - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Rilevanza della questione incidentale - Questioni di costituzionalità delle leggi che disciplinano l'elezione delle Camere parlamentari - Rimessione nel corso di giudizi di accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto - Valutazione dell'interesse ad agire dei ricorrenti e della Pregiudizialità alla stregua di criteri enunciati dalla sentenza n. 1 del 2014 - Sussistenza della rilevanza pur se le norme censurate non siano state applicate e non siano ancora applicabili - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art.
Thema decidendum - Istanza di autorimessione proposta dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Richiesta relativa a un'intera legge per vizi del procedimento legislativo - Esame preliminare rispetto alle questioni sollevate dal rimettente avverso singole disposizioni della stessa legge.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Istanza di autorimessione di questioni relative all'intera legge per asserita violazione delle regole del procedimento legislativo - Impropria richiesta di estendere il giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione - Sostanziale impugnazione della dichiarazione di manifesta infondatezza adottata dal rimettente su identiche eccezioni - Inammissibilità dell'istanza.
Norme citate
- legge-Art. INTERA LEGGE
- legge-Art. 1
- legge-Art. 2
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 72
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 3
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 117
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Disciplina del premio di maggioranza e della soglia di sbarramento - Denunciata lesione di parametri costituzionali indicati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 2, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 4
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 5
- legge-Art. 2, comma 25
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 49
- Costituzione-Art. 51
- Costituzione-Art. 56
- Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 3
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo o al secondo turno di votazione - Coesistenza con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, libertà e segretezza del voto - Formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 4
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 5
- legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art. 2, comma 25
Parametri costituzionali
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo turno di votazione - Fissazione di una soglia minima del 40% dei voti validi (anziché degli aventi diritto al voto), in compresenza della soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata compressione irragionevole dei principi dell'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo - Insussistenza - Scelte legislative non manifestamente irragionevoli volte a bilanciare gli invocati principi con gli obbiettivi della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 1, comma 5
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 1
- legge-Art. 2, comma 25
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 3
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 83, comma 4
- legge-Art. 2, comma 1