Pronuncia 269/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), 31, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), quest'ultimo aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», e 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 5 del 2017, promosso dal Tribunale ordinario di Lucca, in composizione collegiale, nel giudizio proposta da A.A. D.S., con ordinanza del 14 gennaio 2022, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), 31, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), quest'ultimo aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», e 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lucca, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Pregiudizialità tra i giudizi incidentale e principale - Controllo successivo della Corte costituzionale - Esame limitato alla non implausibilità delle motivazioni del rimettente. (Classif. 112005).
Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Possibilità, a seguito della domanda giudiziale di rettificazione, di notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio al partner della precedente unione civile contratta con la persona interessata e di ordinare al competente ufficiale dello stato civile la trascrizione del matrimonio invece dello scioglimento dell'unione, previa dichiarazione congiunta delle parti, con conseguente trascrizione del matrimonio con le eventuali annotazioni relative al cognome e al regime patrimoniale - Omessa previsione - Denunciata violazione degli obblighi internazionali con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, come interpretati dalla Corte EDU, nonché disparità di trattamento - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 243002).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 26
- decreto legislativo-Art. 31, comma 3
- decreto legislativo-Art. 31, comma 4
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 70 OCTIES, comma 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto all'identità sessuale - Rettificazione di sesso - Necessarietà dell'intervento chirurgico di normoconformazione - Esclusione - Necessità di valutare, da parte del giudice, l'effettiva transitone dell'identità di genere. (Classif. 081001).
Parametri costituzionali
- legge-Art.