Pronuncia 223/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, sull'istanza proposta da S. Z., con ordinanza del 26 agosto 2021, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito: Thu Nov 03 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio - Mancata coincidenza con il petitum formulato dal rimettente - Possibilità di individuazione da parte della Corte costituzionale. (Classif. 111007).

La Corte costituzionale può individuare l'oggetto della questione da scrutinare al di là di quanto richiesto dal giudice a quo , stante la non coincidenza tra esso e il petitum letterale formulato dal ricorrente. ( Precedenti: S. 145/2021 - mass. 44013; S. 36/2021 - mass. 43643; S. 217/2020 - mass. 43007; S. 193/2020 - mass. 42959 ).

Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Istituto a garanzia dell'effettività del diritto di difesa - Specificità del patrocinio nel processo penale rispetto agli altri processi. (Classif. 175001).

Il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato è inviolabile nel suo nucleo intangibile, quale strumento fondamentale per assicurare l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio. ( Precedenti: S. 10/2022 - mass. 44484; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 80/2020 ). Con riferimento all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, il processo penale è caratterizzato da innegabili specificità: da un lato, è frutto di un'azione dell'organo pubblico, "subita" dal soggetto che aspira a tale beneficio e, dall'altro, ha come posta in gioco il bene supremo della libertà personale. Ne deriva una diversa regolamentazione, sicché nel processo penale l'unica condizione richiesta per l'accesso al beneficio in esame, da parte dell'indagato e dall'imputato, è quella reddituale (il mancato superamento della soglia di reddito individuata normativamente), mentre nei processi di altra natura è necessario anche un previo vaglio in ordine alla non manifesta infondatezza della difesa. ( Precedente: S. 47/2020 - mass. 42301 ).

Legge - In genere - Configurazione degli istituti processuali - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Divieto di scelte manifestamente irragionevoli o intrinsecamente contradditorie (intra legem). (Classif. 141001).

In materia processuale il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti, con il limite della manifesta irragionevolezza. ( Precedenti: S. 203/2022; S. 143/2022 - mass. 44998; S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 80/2020 - mass. 42556 ). Il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem , intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. ( Precedenti: S. 125/2022 - mass. 44899; S. 195/2019; S. 6/2019 - mass. 42180 ).

Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Limite all'accesso - Soglia reddituale - Presunzione (relativa) del suo superamento per l'indagato o l'imputato già condannato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 175001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo dell'intrinseca irrazionalità, e 24, secondo e terzo comma, Cost., l'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui ricomprende la condanna in via definitiva per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, tra quelle per le quali vige la presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze contrasta, per incoerenza rispetto allo scopo perseguito, con l'art. 3 Cost., dal momento che rispetto al duplice presupposto della norma - la particolare "redditività" del catalogo di reati per i quali la presunzione vige e la maggiore possibilità di occultamento dei profitti - i fatti di "piccolo spaccio", quand'anche aggravati ai sensi dell'art. 80 t.u. stupefacenti, si caratterizzano per un'offensività contenuta che non lascia ragionevolmente presumere il superamento dei limiti di reddito da parte del reo. La presunzione in esame - divenuta relativa a seguito della sentenza n. 139 del 2010 - viola anche il diritto fondamentale di azione e di difesa in giudizio, rendendo più gravoso l'onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso al beneficio. ( Precedenti: S. 139/2010 - mass. 34603; S. 144/1992 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 76, comma 4